Successivamente
al 22.3.2009, il docente non può modificare né integrare le preferenze
espresse, né può integrare o modificare la documentazione e le
dichiarazioni allegate alla domanda di mobilità 2010/11.
di Libero Tassella- Professione insegnante
Redazione
E’ fatto obbligo invece ai beneficiari della precedenza ex art.
33,commi 5 e 7, nel caso venga meno il requisito, entro 10 giorni prima
del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande, di
dichiarare, entro tale data, l’eventuale cessazione dell’attività di
assistenza al familiare disabile e la conseguenza perdita del diritto
alla precedenza nella mobilità 2010/11.
E’ consentita la revoca delle domande di mobilità presentate, la
richiesta deve essere inviata, per il tramite della scuola di servizio,
oppure presentata direttamente al competente U.S.P .della provincia di
titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se è
pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo previsto
per ciascuna categoria di personale all’art. 2 dell’OM 19/2010. per la
comunicazione al centro elaborazione dati (SIDI) dei posti disponibili.
Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata
l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio
ricevente.
Le istanze, inviate dopo tale data possono essere ancora prese in
considerazione per gravi motivi, validamente documentati, a condizione
che pervengano entro il termine ultimo previsto per ciascuna tipologia
di personale per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Il docente, qualora abbia presentato più domande di mobilità, sia di
trasferimento che di passaggio di cattedra e/o di ruolo, deve
dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune
di esse.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali
chiede la revoca.
In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte
le domande di mobilità 2010/11.
Una volta ottenuto il trasferimento non è ammessa la rinuncia, salvo
che tale rinuncia fosse richiesta per gravi motivi sopravvenuti
debitamente documentati e a condizione che il posto di provenienza (
posto di titolarità 2008/2009) sia rimasto vacante e che la rinuncia
non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione
dell’organico di fatto 2010/11. Il posto reso disponibile dal
rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non
comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o
di revoca, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, deve essere concluso
con un provvedimento espresso. Per la revoca della domanda di mobilità
2010/11, abbiamo elaborato un modello di richiesta.
Di seguito vi indichiamo le date per presentare la domanda di revoca
Categoria personale docente
Revoca domanda entro e non oltre ..
Docenti scuola
infanzia
12 maggio 2010
Docenti scuola primaria
24 aprile 2010
Docenti scuola secondaria II grado
21 giugno 2010
Personale educativo
4maggio 2010
Docenti scuola secondaria I
grado
27 maggio 2010
Per il personale ATA il termine ultimo per la revoca della domanda di
mobilità è il 24.6.2010