La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari dignità e si svolge nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello preordinati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente.
I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo … concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine, il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.
La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del comma 4. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal comma 7.
Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
L'accesso ai corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.
Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle Università, comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 264/99 e dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio, si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso tra i corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.
I corsi di laurea specialistica e i corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro.
La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro. La commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.
I decreti ministeriali di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, determinano:
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le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
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il profilo culturale e professionale del docente,
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le correlate attività didattiche,
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i relativi ambiti disciplinari,
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l'attribuzione dei relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura non inferiore all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo culturale e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti prevede stage all'estero.
I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, possono essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.
Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2° livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.