RETRIBUZIONE CONGEDI PARENTALI
Data: Venerd́, 22 febbraio 2008 ore 08:58:15 CET
Argomento: Redazione


Oggetto: Retribuzione congedi parentali    L’ufficio  IV  della  Direzione  generale  per  il  personale  della  scuola  di  codesto  Dipartimento  ha  trasmesso in data 20 dicembre 2007 la nota prot. A00DGPER 24109, con la quale è stato reso noto ai  Direttori generali regionali un parere espresso dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato – IGF in merito all’applicazione del trattamento di miglior favore previsto dall’articolo 12,  comma  4,  del  CCNL  del  personale  della  scuola,  per  i  primi trenta  giorni  di  congedo  parentale  (corresponsione dell’intera retribuzione).  E’ necessario, preliminarmente, evidenziare il contenuto dell’articolo 1, comma 2, del decreto 151, il  quale stabilisce che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,  contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.  Difatti, senza entrare nel merito del parere espresso da parte del MEF, il quale potrebbe trovare  applicazioni in altri comparti ministeriali, va applicato quanto previsto pattiziamente tra le parti con la  sottoscrizione del CCNL del Comparto scuola.  Il CCNL del Comparto scuola, nel regolamentare al suo interno la fruizione dei congedi parentali, ha  disposto al richiamato articolo 12, comma 4, che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro  previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a) del d.l.vo 151/2001, i primi trenta giorni sono retribuiti  per intero. Quest’ultima norma prescrive, a sua volta, che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni  di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le m odalità stabilite dal medesimo  articolo, precisando che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente (tra  tutti e due i genitori) eccedere il limite di dieci mesi (o di undici in particolari condizioni). Non può,  quindi,  esservi  dubbio  che  il  CCNL,  nel  richiamare  l’articolo  32,  comma  1,  ha  inteso  riferirsi  all’intero periodo di fruizione di congedo parentale, sia sotto il profilo temporale (i primi otto anni di  vita del bambino) che della durata complessiva dello stesso.  Il  CCNL,  nel  richiamare  l’articolo  32  del  decreto  151,  ha  inteso  regolamentare  il  trattamento  retributivo del congedo parentale, nei suoi primi trenta giorni, in termini di maggior favore rispetto a  quanto previsto dall’articolo 34 del decreto medesimo, riferendosi ai primi trenta giorni del periodo  complessivamente  spettante  alla  lavoratrice  o  al  lavoratore,  prescindendo  da  quanto  disposto  dall’articolo 34 del decreto in materia di trattamento economico: quest’ultima norma, infatti, dispone  – in via ordinaria – regimi retributivi diversificati per i periodi di congedo fruiti nei primi tre anni di  vita del bambino e nei successivi cinque, ed è applicabile in mancanza di una diversa e più favorevole  regolamentazione derivante dalle fonti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto (tra le quali sono  esplicitamente  citati  i  contratti  collettivi).  Laddove  il  CCNL  del  Comparto  scuola  ha  inteso  regolamentare diversamente il regime economico sia del congedo parentale che dei congedi per  malattia del figlio, lo ha fatto richiamando esclusivamente le disposizioni (art. 32 e art. 47) che  regolamentano  gli  istituti  in  quanto  tali,  senza  fare  alcun  riferimento  agli  articoli  34  e  48,  che  disciplinano, appunto, il trattamento economico dei periodi di assenza in questione.  E’ di tutta evidenza che il CCNL ha inteso disporre un trattamento di maggior favore, correlato per il  congedo parentale ai primi trenta giorni, in termini indifferenti rispetto al periodo temporale (primi tre  anni, ulteriori cinque anni) nel corso del quale il congedo viene utilizzato per la prima volta, mentre per il congedo per malattia del bambino (articolo 12, comma 5) ha limitato il trattamento di maggior  favore ai primi tre anni di vita del bambino, lasciando impregiudicata la regolamentazione legislativa  del periodo successivo, fino al compimento dell’ottavo anno di vita (che limita a cinque giorni per  anno, non retribuiti, il periodo di congedo fruibile). La diversità della disciplina contrattuale rende  ancor più evidente, nel caso del congedo parentale, l’indifferenza dell’applicazione del trattamento di  maggior favore rispetto al periodo di fruizione legato all’età del bambino.  D’altra parte, il criterio per la corresponsione dell’intera retribuzione per i primi trenta giorni di  congedo parentale non può certamente essere costituito dal diritto alla percezione dell’indennità del  30%, di cui all’art. 34 del decreto 151: tanto ciò è vero che per quanto riguarda il congedo per malattia  del  bambino  –  congedo  regolamentato  dall’art.  47  del  decreto  151–  il  CCNL  dispone  la  corresponsione dell’integrale retribuzione per trenta giorni per ciascuno dei primi tre anni di vita del  bambino ancorchè, in via ordinaria per tale congedo non sia corrisposta alcuna indennità.  In conclusione, mentre si richiama ancora una volta l’esigenza che eventuali interpretazioni delle  norme contrattuali siano fornite di comune accordo tra le parti firmatarie del CCNL (Organizzazioni  sindacali a ARAN) e non adottate con atti unilaterali, le scriventi Segreterie Nazionali ritengono che  non vi possano essere dubbi circa la volontà del CCNL di regolamentare il trattamento economico dei  primi trenta giorni di congedo parentale prescindendo dal periodo temporale di effettiva fruizione  dello stesso e che pertanto il trattamento di maggior favore spetta anche nel caso in cui la prima  utilizzazione del congedo ricada nel periodo di vita del bambino tra i tre e gli otto anni.  Si chiede, quindi, la revoca della nota del 20 dicembre 2007, fornendo ai Direttori degli uffici  regionali  dell’istruzione  la  corretta  interpretazione  dell’articolo  12,  comma  4,  del  CCNL  del  Comparto scuola. In caso contrario le scriventi Organizzazioni dovranno avviare nelle sedi competenti  le opportune iniziative di tutela del personale interessato.  Roma, 22 gennaio 2008 

    FLC CGIL     CISL SCUOLA     UIL SCUOLA
  Enrico Panini    Francesco Scrima     Massimo Di Menna






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