Oggetto: Retribuzione congedi parentali L’ufficio IV della Direzione generale per il personale della scuola di codesto Dipartimento ha trasmesso in data 20 dicembre 2007 la nota prot. A00DGPER 24109, con la quale è stato reso noto ai Direttori generali regionali un parere espresso dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGF in merito all’applicazione del trattamento di miglior favore previsto dall’articolo 12, comma 4, del CCNL del personale della scuola, per i primi trenta giorni di congedo parentale (corresponsione dell’intera retribuzione). E’ necessario, preliminarmente, evidenziare il contenuto dell’articolo 1, comma 2, del decreto 151, il quale stabilisce che sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Difatti, senza entrare nel merito del parere espresso da parte del MEF, il quale potrebbe trovare applicazioni in altri comparti ministeriali, va applicato quanto previsto pattiziamente tra le parti con la sottoscrizione del CCNL del Comparto scuola. Il CCNL del Comparto scuola, nel regolamentare al suo interno la fruizione dei congedi parentali, ha disposto al richiamato articolo 12, comma 4, che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a) del d.l.vo 151/2001, i primi trenta giorni sono retribuiti per intero. Quest’ultima norma prescrive, a sua volta, che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le m odalità stabilite dal medesimo articolo, precisando che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente (tra tutti e due i genitori) eccedere il limite di dieci mesi (o di undici in particolari condizioni). Non può, quindi, esservi dubbio che il CCNL, nel richiamare l’articolo 32, comma 1, ha inteso riferirsi all’intero periodo di fruizione di congedo parentale, sia sotto il profilo temporale (i primi otto anni di vita del bambino) che della durata complessiva dello stesso. Il CCNL, nel richiamare l’articolo 32 del decreto 151, ha inteso regolamentare il trattamento retributivo del congedo parentale, nei suoi primi trenta giorni, in termini di maggior favore rispetto a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto medesimo, riferendosi ai primi trenta giorni del periodo complessivamente spettante alla lavoratrice o al lavoratore, prescindendo da quanto disposto dall’articolo 34 del decreto in materia di trattamento economico: quest’ultima norma, infatti, dispone – in via ordinaria – regimi retributivi diversificati per i periodi di congedo fruiti nei primi tre anni di vita del bambino e nei successivi cinque, ed è applicabile in mancanza di una diversa e più favorevole regolamentazione derivante dalle fonti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto (tra le quali sono esplicitamente citati i contratti collettivi). Laddove il CCNL del Comparto scuola ha inteso regolamentare diversamente il regime economico sia del congedo parentale che dei congedi per malattia del figlio, lo ha fatto richiamando esclusivamente le disposizioni (art. 32 e art. 47) che regolamentano gli istituti in quanto tali, senza fare alcun riferimento agli articoli 34 e 48, che disciplinano, appunto, il trattamento economico dei periodi di assenza in questione. E’ di tutta evidenza che il CCNL ha inteso disporre un trattamento di maggior favore, correlato per il congedo parentale ai primi trenta giorni, in termini indifferenti rispetto al periodo temporale (primi tre anni, ulteriori cinque anni) nel corso del quale il congedo viene utilizzato per la prima volta, mentre per il congedo per malattia del bambino (articolo 12, comma 5) ha limitato il trattamento di maggior favore ai primi tre anni di vita del bambino, lasciando impregiudicata la regolamentazione legislativa del periodo successivo, fino al compimento dell’ottavo anno di vita (che limita a cinque giorni per anno, non retribuiti, il periodo di congedo fruibile). La diversità della disciplina contrattuale rende ancor più evidente, nel caso del congedo parentale, l’indifferenza dell’applicazione del trattamento di maggior favore rispetto al periodo di fruizione legato all’età del bambino. D’altra parte, il criterio per la corresponsione dell’intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo parentale non può certamente essere costituito dal diritto alla percezione dell’indennità del 30%, di cui all’art. 34 del decreto 151: tanto ciò è vero che per quanto riguarda il congedo per malattia del bambino – congedo regolamentato dall’art. 47 del decreto 151– il CCNL dispone la corresponsione dell’integrale retribuzione per trenta giorni per ciascuno dei primi tre anni di vita del bambino ancorchè, in via ordinaria per tale congedo non sia corrisposta alcuna indennità. In conclusione, mentre si richiama ancora una volta l’esigenza che eventuali interpretazioni delle norme contrattuali siano fornite di comune accordo tra le parti firmatarie del CCNL (Organizzazioni sindacali a ARAN) e non adottate con atti unilaterali, le scriventi Segreterie Nazionali ritengono che non vi possano essere dubbi circa la volontà del CCNL di regolamentare il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo parentale prescindendo dal periodo temporale di effettiva fruizione dello stesso e che pertanto il trattamento di maggior favore spetta anche nel caso in cui la prima utilizzazione del congedo ricada nel periodo di vita del bambino tra i tre e gli otto anni. Si chiede, quindi, la revoca della nota del 20 dicembre 2007, fornendo ai Direttori degli uffici regionali dell’istruzione la corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 4, del CCNL del Comparto scuola. In caso contrario le scriventi Organizzazioni dovranno avviare nelle sedi competenti le opportune iniziative di tutela del personale interessato. Roma, 22 gennaio 2008
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna
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Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna