Prot. n. 3108
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Struttura Tecnica Esami di Stato
Destinatari
Roma, 27 marzo 2007
Oggetto: Giudizio di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Precisazioni.
In risposta ai quesiti pervenuti sulla formulazione del giudizio di ammissione all'esame di Stato, di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, si forniscono le seguenti precisazioni.
E' fatto obbligo al Consiglio di Classe di formulare il giudizio di ammissione, debitamente motivato, nei confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare l'esame.
Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che, avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare nella categoria delle eccellenze prevista dalla legge 11.1.2007, n.1, art. 2, comma 1, lettera d.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
Destinatari
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione secondaria superiore
statali e paritari
p.c. Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Sovrintendenti Scolastici per le
Province di Bolzano e Trento
Al Sovrintendente agli Studi della
Regione Valle d'Aosta
LORO SEDI
Esami di Stato: ammissione, crediti e discriminazioni
Quanti hanno tanto invocato la restaurazione del giudizio di ammissione o non ammissione all'esame di stato resteranno un po' delusi dalla nota prot. 3108 del 27 marzo scorso che praticamente suggerisce la manica larga nell'ammissione all'esame. D'altra parte di fronte all'incongruenza (per usare un eufemismo) per cui i candidati interni sono sottoposti al giudizio di ammissione e gli esterni no, dare indicazione alle scuole di non approfondire la discriminazione, anzi se possibile sanarla, era il minimo che si potesse fare; la FLC aveva suggerito di soprassedere per quest'anno adducendo la motivazione che, essendo arrivati i nuovi esami a metà anno scolastico, una parte dei crediti annui era praticamente pregiudicata. Il MPI (che non è direttamente responsabile della discriminazione: l’errore nel testo di legge approvato dal Parlamento e dovrà essere il Parlamento a correggerlo) ha accolto la motivazione ma ha preferito una via più soft, che non cambia il principio e non è esente da incidenti di percorso. C'è dunque da augurarsi che ancora una volta il buon senso degli insegnanti sopperisca alle carenze della politica e dell'amministrazione e che tutti gli alunni siano quest'anno ammessi.
Ma risolto in qualche modo questo problema di discriminazione ne restano aperti altri.
Tra questi spicca la discriminazione che subiscono gli studenti che non frequentano l'insegnamento di religione cattolica. In questo caso una inopportuna indicazione ministeriale, che riapre vecchie polemiche e vecchie ferite, reintroduce d'autorità l'IRC nella valutazione dei crediti scolastici. Per quanto si dica che vengono valutate anche le attività alternative - e a certe condizioni anche lo studio individuale - e che si valuta l'impegno e non il profitto, il MPI sa benissimo che a 19 anni, con gli alunni già maggiorenni, la scelta più utilizzata dai non avvalentisi è la non frequenza.
Sul piano sostanziale quindi la discriminazione è totale e potrebbe configurarsi come un tentativo di condizionare la frequenza all'IRC per garantirsi crediti.
Sul piano formale è evidente la differenza di pesi e misure riservata a studio individuale e ad eventuali attività svolte durante la non frequenza dell'IRC (queste ultime non rientrano nei crediti scolastici ma solo in quelli formativi).
Sul piano procedurale è evidente che siamo di fronte ad un cambiamento delle regole del gioco a gioco non solo iniziato ma addirittura quasi terminato.
Tutte considerazioni che rendono possibile ricorsi in sede giurisdizionale e costituzionale.
Roma, 29 marzo 2007