Graduatorie e SSIS: interviene
ancora il TAR Lazio
Con
l’emanazione della circolare del
Ministero dell’Istruzione, Università e della ricerca scientifica, n. 69 del
14 giugno 2002, sembrava giunto alla fine il tormentone relativo al punteggio da
assegnare agli abilitati presso le SSIS.
Il Ministero,
infatti, dando esecuzione ad una serie di pronunce, tutte conformi, del TAR
Lazio Sez. III bis (n. 4731/2002; 5122/2002; 6059/2002) ha stabilito che il
punteggio per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza delle SSIS,
in precedenza assegnato per tutto il biennio, veniva detratto limitatamente ai
soli periodi di coincidenza del servizio con la effettiva frequenza dei suddetti
corsi di specializzazione, e non, come sostengono “i precari”
ricorrenti, per l’intero biennio.
Inoltre il
Ministero, che come ben si comprende intende privilegiare al massimo i
frequentatori delle SSIS, ha ritenuto applicabile il punteggio aggiuntivo (del
servizio svolto) per le graduatorie nelle quali essi non beneficiano
dell’attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti.
“I
precari storici” maggiormente danneggiati dalla suddetta circolare, hanno
ritenuto che la stessa fosse palesemente contraria allo spirito delle sentenze
del TAR che invece sostiene di applicare ed hanno proposto ulteriori ricorsi
avverso tale circolare, riprendendo, in buona parte, le motivazioni addotte dal
TAR.
Il TAR per
l’Umbria – Sez. di Perugia – con
ordinanza n.131/2002 emessa nella camera di consiglio del 31/07/2002,
sebbene territorialmente incompetente trattandosi dell’impugnazione di un atto
di un’autorità “ centrale”, ha ritenuto opportuno, correttamente
ad avviso di chi scrive, intervenire con la sospensione della circolare
ministeriale, in considerazione dell’estrema urgenza, data dall’imminente
inizio dell’anno scolastico, e del fatto che ad una prima lettura appare
chiaro come la stessa appaia elusiva delle citate pronunce del TAR. Per il
Lazio.
Appena pochi
giorni prima, anche se depositata in segreteria il 13 agosto 2002, il TAR per il
Lazio è intervenuto sul medesimo argomento con sentenza, pronunciata ai sensi
dell’art. 21, comma 10, della legge 1034/1971, così come modificata dalla
legge 205/2000, accertata la completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria.
Con tale sentenza
(TAR Lazio, Sez. III bis, n. 7121/2002) il TAR, ribadendo quanto più volte
affermato in precedenza, ha accolto in parte il ricorso, annullando la circolare
ministeriale nella parte in cui prevede la detrazione del punteggio per il
servizio solo in relazione al periodo di effettiva frequenza dei corsi SSIS.
Sebbene il
contenuto della sentenza non riporti particolari novità sul piano giuridico
rispetto alle precedenti, ciò che colpisce il commentatore è l’atteggiamento
di chiaro rimprovero che il Giudice Amministrativo assume nei confronti del
Ministero che, a suo avviso, da un lato “mostra piena acquiescenza…”alle
precedenti sentenze, dall’altro “introduce modifiche alla disciplina che
risulta dalla interpretazione data dal giudice amministrativo…”.
Ma ciò non è
tutto. Il TAR lascia intendere in maniera non molto larvata che i corsi
frequentati presso le scuole SSIS non sempre rispondono a quei requisiti di
serietà e completezza che una lettura in chiave europeistica impone. Ed
infatti, sostiene il predetto TAR, “non può passare inosservato il fatto
che l’Amministrazione non ha mai fornito elementi concreti per valutare in
modo convincente la conformità dell’organizzazione delle SSIS ai parametri
comunitari… la situazione di fatto anzidetta che consente ai corsisti di
svolgere attività d’insegnamento si pone ai limiti dello spirito comunitario,
atteso che essa sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei
corsi SSIS”.
Aggiunge il
Giudice Amministrativo che “risulta assolutamente illusorio ritenere
materialmente possibile sommare le attività di insegnamento per fini
retributivi con la partecipazione ai corsi SSIS e con l’espletamento di
autonomo tirocinio”, anzi l’eventuale insegnamento deve essere
considerato alla stregua di “un’attività di tirocinio” prevista
dai programmi delle SSIS, e quindi non potrà sicuramente “essere
valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte
lo stesso servizio…”.
Nel fare le
precedenti considerazioni il Giudice arriva a dire che “non è
comprensibile l’accanimento difensivo dell’Amministrazione a favore di una
sola categoria di docenti e, segnatamente in pregiudizio della categoria sino ad
ora sicuramente più meritevole: quella che ha superato il pubblico concorso,
pure classificandosi solo tra gli idonei”.
In
conclusione, poiché la durata dei corsi SSIS è biennale i docenti che
conseguano l’abilitazione “non hanno titolo ad avere accreditato alcuno
dei 24 punti attribuibili per due anni di insegnamento, secondo la tabella di
valutazione aggiornata con il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002”.
Il medesimo
TAR però non ha accolto quella parte di ricorso relativa all’utilizzabilità
del punteggio spettante per il servizio svolto durante la frequenza alla SSIS,
in ordine ad una diversa graduatoria permanente nella quale il docente possa
iscriversi in forza di abilitazione ordinaria per la quale non abbia beneficiato
dei trenta punti aggiuntivi.
In
conclusione, ricapitolando i risultati della “guerra” tra i precari
storici e gli abilitati con la frequenza della SSIS, possiamo dire che la
situazione è di vittoria dei “Sissini” per due a uno.
Infatti i
precari hanno ottenuto solo che i “Sissini”non possano cumulare, ai
trenta punti aggiuntivi, quelli derivanti dall’eventuale servizio svolto
durante i due anni della frequenza del corso; viceversa i “Sissini”
hanno mantenuto i trenta punti aggiuntivi censurati nei precedenti ricorsi al
TAR Lazio, che li aveva ritenuti legittimi, ed in più hanno ottenuto, con la
sentenza che si commenta, di poter utilizzare il punteggio per il servizio
svolto durante la frequenza per eventuali altre graduatorie in cui siano
presenti in virtù di abilitazioni ordinarie precedentemente conseguite.
Una vittoria
morale per i precari è quella relativa al chiaro rimprovero che il TAR ha fatto
al Ministero circa la gestione ai limiti della legittimità di tutta la
situazione e in relazione agli evidenziati dubbi circa la corrispondenza alla
normativa europea della stessa.
La “guerra
comunque non è finita. Sembra infatti che il Ministero voglia impugnare la
sentenza commentata per chiederne un riesame al Consiglio di Stato.
Verificheremo
e ne daremo conto ai lettori.
Avv. Dott. Giuseppe Motta