Pubblichiamo una nota della Direzione Generale del
Personale della Scuola e dell’Amministrazione, che in controtendenza con
quanto verificatosi negli anni passati alla luce di alcuni accordi sindacali
e di interpretazioni contrattuali, afferma tra l’altro che ”la mera mancata
fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso
sostitutivo, essendo tale diritto subordinato
dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni”, ed ancora che deve essere
evidenziato nel provvedimento formale di concessione del compenso “se
la mancata fruizione delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio”. D’altra parte “Ove il compenso sostitutivo
sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione
attestante l'effettiva partecipazione degli interessati alle sedute di esame. Tale certificazione può essere costituita
da una attestazione del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla
copia, autenticata nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame”.
Tutto sembra orientato alla semplificazione…
Ecco il testo integrale
Prot. n.452
Roma, 2 agosto 2002
Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione
agli esami. C.M. n.8 del 12 febbraio 2002.
Con la Circolare richiamata in oggetto il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ispettorato Generale di Finanza - ha reso noto, con puntuali argomentazioni,
di non condividere la prassi, sorta per effetto di un apposito accordo intervenuto
tra questa Amministrazione e l'ex Direzione Generale dei servizi periferici
del Tesoro, secondo cui ai fini della liquidazione del compenso sostitutivo
per le ferie non fruite, sia sufficiente, da parte delle Istituzioni scolastiche,
compilare l'apposito tabulato annuale prodotto in via informatica dalle Direzioni
provinciali dei servizi vari, senza più necessità di emanazione del provvedimento
formale.
L'adozione del provvedimento amministrativo debitamente
documentato deriva dalla necessità di assicurare, alla fattispecie in esame,
il rispetto di una duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso
dell'organo di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la
censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie
provinciali, contravviene alle previsioni legislative che dispongono la verifica
di legalità su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque
effetti finanziari sul bilancio dello Stato; dall'altro lato, perché la
mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire
il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a
precisi presupposti e condizioni.
La medesima motivazione, prosegue la circolare in
parola, porta ad escludere che il pagamento possa essere eseguito sulla base
di un semplice tabulato che può essere, sì, d'ausilio per la determinazione
dell'importo da liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo
"dovuto".
Considerata la chiarezza, in punto di diritto, delle
osservazioni che precedono, e posta la doverosità dell'esplicitazione formale
delle ragioni che legittimano il diritto a percepire i compensi in questione,
si ritiene opportuno invitare i dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche
ad adottare, anche per ragioni di snellimento del relativo iter procedimentale,
i prescritti provvedimenti amministrativi in forma cumulativa, allegando
a ciascuno di essi, quale parte integrante dei medesimi, la tabella, opportunamente
compilata, trasmessa dalla competente Direzione provinciale dei servizi vari
del Tesoro.
Al fine di renderla più funzionale, la citata tabella
è stata integrata con due ulteriori colonne: una contenente l'indicazione
del numero degli anni di incarico, per la determinazione del numero di giorni
di ferie spettanti; l'altra in cui viene evidenziato se la mancata fruizione
delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio.
In quest'ultimo caso, al decreto va unita la domanda
a suo tempo presentata dall'interessato e la comunicazione di diniego dell'amministrazione
contenente la specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato
il rigetto della richiesta.
Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione
agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l'effettiva
partecipazione degli interessati alle sedute di esame.
Tale certificazione può essere costituita da una attestazione
del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla copia, autenticata
nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame.
I predetti provvedimenti, con gli allegati di cui
sopra, dovranno essere trasmessi, contestualmente, alle Ragionerie provinciali
dello Stato per il controllo preventivo, e alle Direzioni provinciali dei
servizi vari del Tesoro per il pagamento dei relativi importi.
Al fine di agevolare i predetti dirigenti nella cura
degli adempimenti richiesti e per assicurare l'omogeneità d'azione, si propone
l'unito schema di provvedimento.
Nelle premesse del decreto sono state inserite alcune
contestuali attestazioni del dirigente scolastico, al fine di limitare la
documentazione di supporto del provvedimento.
Con l'occasione, è opportuno precisare che alla determinazione
della retribuzione da utilizzare per il calcolo del compenso sostitutivo
concorrono, oltre al trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi
di compenso accessorio - di cui agli articoli 25, 33 e 34 del C.C.I.N. 31
agosto 1999, con le variazioni apportate dall'articolo 7 del C.C.N.L. 15
marzo 2001 - in quanto sono da considerare emolumenti fissi continuativi.
Si fa presente, inoltre, che, secondo la previsione
dell'art. 25 del CCNL, Comparto scuola, del 4 agosto 1995, in materia di
ferie, al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni
stabilite per il personale a tempo indeterminato dall'art. 19, con la precisazione
che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Pertanto, per servizi inferiori al mese il calcolo delle ferie
maturate deve essere effettuato sulla base dei giorni di servizio prestati
nel mese stesso.
Occorre, infine, ribadire che ove dal computo dei
giorni di ferie non godute risulti una cifra non intera ma decimale, il
compenso deve essere calcolato utilizzando anche le frazioni dei giorni,
considerato che i CCNL del comparto non pongono la condizione che il diritto
alle ferie si maturi a giorni interi, e che trattasi di servizio effettivamente
prestato e, quindi retribuibile.
La presente circolare è stata concordata con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato (ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello
Stato) e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi
del Tesoro, come da rispettive note n. 88743 del 31 luglio 2002 e n. 64365
del 29 luglio 2002.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO