PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA - Circolare 1 agosto 2002 – Oggetto: "Modalità applicative della
legge sul riordino della dirigenza".
1. Premessa: le novità della legge.
La legge
15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra
pubblico e privato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 172 del 24 luglio 2002, che entra in
vigore l’8 agosto 2002, contiene numerose e profonde modifiche dell’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo all’assetto complessivo della dirigenza statale.
Tra le innovazioni più significative, direttamente incidenti
sulle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si segnalano
le nuove regole che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali.
In questa parte, la legge valorizza le responsabilità
politiche degli organi di vertice delle amministrazioni nella scelta dei
dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede
programmatoria.
Nel nuovo sistema normativo, ferma restando la natura del
rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dai
contratti collettivi, il provvedimento di conferimento dell’incarico assume un
ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai dirigenti, in
relazione agli scopi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo.
In questo modo, viene attuato coerentemente il principio,
fissato dall’articolo 4 del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, riguardante il necessario collegamento tra la
definizione dei criteri direttivi dell’azione amministrativa, lo svolgimento
dell’attività gestionale e la verifica dei risultati conseguiti, secondo
parametri oggettivi.
Al tempo stesso, la riforma della dirigenza persegue lo scopo
di accentuare il rilievo del merito professionale del personale pubblico più
qualificato, allargando le opportunità offerte ai dirigenti di seconda fascia
per accedere agli incarichi di livello dirigenziale generale.
Nella stessa logica di pieno riconoscimento delle competenze
e delle doti espresse dai singoli, si pongono le disposizioni che allargano la
possibilità di attribuire una parte degli incarichi ai dirigenti delle altre
amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali, nonché alle persone,
estranee all’amministrazione, di comprovata professionalità.
2. Le novità concernenti il conferimento degli incarichi
dirigenziali.
La presente circolare intende fornire le prime indicazioni
interpretative delle nuove norme, con particolare riguardo alle disposizioni
interessanti la cessazione e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali nella
fase di immediata attuazione della riforma.
La disciplina prevista dagli articoli 19 e 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è radicalmente innovata in più punti,
riguardanti le modalità di assegnazione degli incarichi e la definizione dei
ruoli dirigenziali delle amministrazioni.
a) Per il conferimento degli incarichi vanno ora considerati,
insieme alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle
attitudini ed alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati
precedentemente conseguiti dall’interessato, in relazione agli obiettivi fissati
nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.
b) In ogni caso, i criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale tengono conto delle condizioni di
pari opportunità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
c) La definizione dell’oggetto e della durata dell’incarico
(insieme agli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e
ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché
alle risorse umane, finanziarie e strumentali), è contenuta nel provvedimento di
conferimento dell’incarico stesso.
d) Per gli incarichi previsti dall’articolo 19, comma 3,
l’individuazione del contenuto dell’incarico, che è attribuito con decreto del
Presidente della Repubblica, è stabilita in separato provvedimento dell’organo
di vertice (Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro competente).
e) Il contratto individuale, che accede al provvedimento di
conferimento, definisce il corrispondente trattamento economico.
f) La durata degli incarichi, fissata nel provvedimento di
conferimento, deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e, in ogni caso,
non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,
il termine di cinque anni. Non è prevista una durata minima.
g) Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche
ai dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.
30 marzo 2001, n.165, ovvero di organi costituzionali, nei limiti del 10% della
dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5% della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia. Le percentuali indicate non incidono
più sul contingente previsto dall’art. 19, comma 6, come avveniva nel contesto
della precedente disciplina.
h) Il nuovo sistema è caratterizzato da maggiore flessibilità
ed apertura in ordine alla individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli
incarichi dirigenziali. In particolare, gli incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale possono essere attribuiti a dirigenti di seconda fascia,
fino al nuovo e più elevato limite del cinquanta per cento dei posti
attribuibili. In tal modo si allarga sensibilmente l’originario limite, fissato
nella misura di un terzo dei posti disponibili.
i) Nella stessa prospettiva, si prevede un significativo
aumento dei posti attribuibili a persone di comprovata qualificazione
professionale non appartenenti ai ruoli dirigenziali, incrementando detti posti
dal 5% al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dal 5%
all’8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
j) Tutti gli incarichi di Segretario generale, di Capo di
Dipartimento e di livello equivalente, previsti dall’articolo 19, comma 3,
cessano automaticamente entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo,
considerando la stretta connessione di tali funzioni con gli indirizzi
politico-amministrativi espressi dai vertici della struttura statale.
k) Le disposizioni dell’articolo 19 (così come riformulate
dalla legge), per la loro peculiare valenza organizzativa, vengono espressamente
qualificate come norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
l) Il sistema del ruolo unico dei dirigenti statali è
soppresso. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
istituito un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella
seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da
garantire la eventuale specificità tecnica del personale.
m) Peraltro, l’abrogazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (che disciplina il
ruolo unico dei dirigenti statali) è differita all’entrata in vigore del nuovo
regolamento, previsto dall’articolo 10 della legge, destinato a disciplinare: le
modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità
per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e
seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni.
3. Le norme di immediata attuazione: la cessazione automatica
degli incarichi nell’art.3, comma 7, della legge.
La complessità della riforma in atto richiede alcuni
chiarimenti interpretativi, riferiti al periodo di immediata attuazione della
legge.
Si tratta di una fase particolarmente delicata, perché essa
comporta il superamento del precedente assetto normativo, caratterizzato dal
rilievo centrale del contratto individuale di lavoro nella definizione
dell’oggetto e degli obiettivi degli incarichi dirigenziali.
La piena attuazione del nuovo modello organizzativo è
subordinata alla costituzione dei ruoli dirigenziali delle singole
amministrazioni, secondo le cadenze temporali stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 10 della legge.
Anche prima di tale momento, però, le nuove disposizioni sono
destinate ad assumere piena operatività, secondo modalità e tempi diversificati,
che vanno accuratamente individuati, tenendo conto della disciplina
espressamente diretta a regolare la fase transitoria.
In particolare, l’articolo 3, comma 7, contiene una
disposizione di immediata applicazione (che individua il nucleo essenziale del
regime transitorio della nuova disciplina), diretta ad incidere su due tipi di
incarichi, in corso alla data di entrata in vigore della legge:
a) tutti gli incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
b) tutti gli incarichi di direttore generale degli enti
pubblici vigilati dallo Stato, ove è prevista tale figura.
4. L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina
transitoria sugli incarichi in corso.
L’ambito soggettivo di applicazione della norma transitoria è
puntualmente definito dalla legge.
a) L’operatività della norma riguarda le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, per quanto concerne gli incarichi
dirigenziali.
b) Per gli enti pubblici vigilati dallo Stato, la norma
incide solo sugli incarichi di direttore generale (secondo quanto precisato in
seguito), senza toccare l’assetto della dirigenza.
c) La norma transitoria non tocca le altre amministrazioni
pubbliche, salvo quanto precisato al punto 19.
A tale riguardo si sottolinea che la legge di riforma,
all’articolo 1, modificando l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ridefinisce l’ambito soggettivo delle amministrazioni
disciplinate dallo stesso testo unico, includendovi: "l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
Dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 7, della legge
sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la
qualifica dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59,
atteso il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li
riguarda, l’applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli
articoli 19 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché i
contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto.
5. La disciplina transitoria e il personale dirigenziale non
contrattualizzato.
Circa l’applicazione della norma transitoria di cui
all’articolo 3, comma 7, alle amministrazioni sottoposte a discipline speciali
ed in particolare agli incarichi di livello dirigenziale conferiti a personale
non contrattualizzato, si fa riserva di specifiche istruzioni non appena sarà
pervenuto il parere richiesto al riguardo al Consiglio di Stato.
6. La cessazione automatica degli incarichi statali di
livello dirigenziale generale
La disciplina contenuta nell’articolo 3, comma 7, prende in
considerazione diverse fattispecie, assoggettandole a regole operative
differenziate.
In primo luogo, si prevede una regola comune, riferita agli
incarichi statali di livello dirigenziale generale ed agli incarichi di
direttore generale degli enti vigilati dallo Stato: "fermo restando il numero
complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente
articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti
pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi
cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le
attività di ordinaria amministrazione."
La disposizione introduce un termine legale finale di durata
degli incarichi dirigenziali di livello generale e di quelli di direttore
generale in atto. In tal modo, la regola imperativa di rango legislativo
sostituisce con efficacia immediata ogni diversa previsione contenuta nei
contratti individuali o nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi in
corso, prevalendo anche sulle (eventualmente) diverse previsioni della
contrattazione collettiva.
L’effetto giuridico della cessazione dell’incarico è
direttamente fissato dalla norma ed è correlato al mero decorso del tempo
(sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge). Di conseguenza, la
scadenza legale dell’incarico in corso non richiede necessariamente un atto
esplicito dell’amministrazione, la cui adozione è dunque solo opportuna a fini
meramente dichiarativi.
7. La posizione del dirigente generale cessato dall’incarico.
Ciò chiarito, va peraltro evidenziato che la cessazione
legale della durata dell’incarico comporta, per l’amministrazione, l’obbligo di
adottare un ulteriore provvedimento esplicito, riguardante la posizione del
dirigente cessato dall’incarico, avente uno dei seguenti contenuti:
a) l’attribuzione al dirigente dello stesso incarico cessato,
eventualmente modificato in relazione a singoli profili contenutistici (durata,
aggiornamento degli obiettivi);
b) l’attribuzione di un incarico funzionale equivalente;
c) l’attribuzione di un incarico di studi, con il
mantenimento del trattamento economico precedente, della durata massima di un
anno.
Nel nuovo assetto normativo della dirigenza, l’atto di
conferimento dell’incarico assume connotazione provvedimentale, ponendosi come
determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, nel quale
si manifesta l’interesse pubblico correlato al perseguimento degli obiettivi
definiti dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. La legge qualifica
espressamente l’atto di assegnazione delle funzioni dirigenziali come
provvedimento, ponendo in rilievo il carattere unilaterale della determinazione.
Il carattere provvedimentale degli atti va riconosciuto anche
alle determinazioni riguardanti la fase di immediata applicazione della legge,
considerata dall’articolo 3, comma 7.
Ne deriva che l’attività riguardante il conferimento degli
incarichi, anche in mancanza di apposita disciplina di dettaglio, è assoggettata
ai principi generali del procedimento amministrativo, con particolare riguardo
alle regole partecipative ed all’obbligo dell’amministrazione di comunicare
l’avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell’atto conclusivo.
Si intende, peraltro, che la comunicazione è riferita
esclusivamente alla fase procedimentale concernente la determinazione
riguardante l’incarico da affidare al dirigente cessato dalla originarie
funzioni. Le regole procedimentali, invece, non possono operare in relazione
all’automatica cessazione dell’incarico, trattandosi di un effetto legale, che
prescinde dallo svolgimento di un autonomo procedimento.
Non si può trascurare, poi, che la ristrettezza dei termini
previsti dall’articolo 3, comma 7, e l’esigenza di definire in tempi rapidi
l’assetto organizzativo dei vertici dirigenziali dell’amministrazione consente
di adottare forme semplificate di comunicazione partecipativa.
8. I tempi di adozione dei provvedimenti di conferimento dei
nuovi incarichi di livello dirigenziale generale.
L’articolo 3, comma 7, fissa il termine di cessazione
dell’incarico senza regolare i tempi per l’adozione dei provvedimenti
concernenti l’assegnazione dei nuovi incarichi.
Al riguardo, si ritiene che la decisione di riattribuire al
dirigente lo stesso incarico in atto alla data di entrata in vigore della legge
può essere senz’altro adottata (secondo le nuove disposizioni previste dal
riformato articolo 19) anche prima della scadenza del sessantesimo giorno.
Infatti, la norma che prevede la cessazione degli incarichi
al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge sembra
assumere una valenza essenzialmente organizzativa: essa mira a garantire che,
nel termine finale di sessanta giorni, siano realizzati tutti gli adempimenti
necessari per assegnare tempestivamente i nuovi incarichi. Ciò anche allo scopo
di ridurre al minimo il periodo in cui il dirigente può svolgere solo attività
di ordinaria amministrazione.
Il provvedimento formale di conferma, quindi, può
legittimamente intervenire anche prima della scadenza del sessantesimo giorno,
nel rispetto delle garanzie procedimentali del dirigente.
Al contrario, le decisioni di attribuire al dirigente un
incarico equivalente ovvero un incarico di studio, non potrebbero essere
adottate prima della scadenza del sessantesimo giorno.
In ogni caso, sembra sempre possibile stabilire
immediatamente (nel rispetto delle indicate garanzie partecipative)
l’assegnazione dei dirigenti cessati ai nuovi incarichi dirigenziali, fissandone
la decorrenza al sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge.
Peraltro, con specifico riferimento ai tempi per l’adozione
dei provvedimenti concernenti l’assegnazione dei nuovi incarichi, si fa riserva
di ulteriori indicazioni non appena sarà pervenuto il parere del Consiglio di
Stato appositamente richiesto sull’argomento.
Sotto altro profilo, si osserva che la norma non stabilisce
un termine perentorio entro cui deve essere adottato il provvedimento
concernente l’attribuzione di un nuovo incarico equivalente o di un incarico di
studio al dirigente cessato.
Tuttavia, si sottolinea che il ritardo dell’amministrazione
potrebbe costituire fonte di responsabilità nei riguardi del dirigente. Infatti,
occorre considerare che la parte variabile della retribuzione è strettamente
connessa all’effettivo svolgimento dell’incarico.
Pertanto, si raccomanda alle amministrazioni di assegnare i
dirigenti ai nuovi incarichi, evitando soluzioni di continuità con i precedenti.
9. L’ambito di applicazione della norma sulla cessazione di
efficacia degli incarichi.
La disposizione si riferisce, in modo puntuale, a tutti gli
incarichi di livello dirigenziale generale, ossia ad una categoria chiaramente
individuata di incarichi dirigenziali in senso ampio.
Pertanto, la norma riguarda anche gli incarichi di cui
all’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: incarichi
di Segretario generale di Ministeri, incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di
livello equivalente.
Questi tipi di incarico vanno considerati, sul piano
sistematico, come uffici dirigenziali generali.
Del resto, risulta coerente con le linee generali della
riforma che l’effetto della cessazione automatica degli incarichi in atto
riguardi anche le posizioni di vertice dell’amministrazione, per le quali è più
marcato il carattere fiduciario del rapporto.
Detta conclusione è rafforzata dalla circostanza che la legge
ha riformulato l’articolo 19, comma 8, stabilendo la nuova regola secondo cui
gli incarichi di più elevato livello, previsti dal comma 3, cessano
automaticamente allo scadere di novanta giorni dalla fiducia sul governo,
imponendo l’adozione di un provvedimento espresso di conferma.
10. L’ambito di applicazione della normativa: gli incarichi
in corso affidati a soggetti estranei al ruolo unico.
La norma transitoria si riferisce, indistintamente, a tutti
gli incarichi di livello dirigenziale generale.
Pertanto, essa comprende nel proprio ambito anche gli
incarichi disciplinati dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165.
Infatti, la regola transitoria prende in considerazione il
profilo oggettivo e funzionale dell’assegnazione dell’incarico, e non quello
meramente soggettivo riguardante l’appartenenza del dirigente al ruolo unico.
Ai fini dell’operatività della norma, poi, non assume alcun
rilievo la circostanza che la fonte dei rapporti di questo tipo sia
essenzialmente contrattuale.
Anzi, proprio la circostanza che in questi incarichi è
accentuato il rilievo del profilo fiduciario e dell’accertamento delle
specifiche qualità professionali dell’interessato impone di verificare, secondo
le modalità attuative contenute nell’articolo 3, comma 7, la coerenza
dell’incarico con i nuovi obiettivi delineati dall’organo di direzione politica
dell’amministrazione.
11. L’attività di ordinaria amministrazione alla data di
entrata in vigore della legge.
La norma prevede che dall’entrata in vigore della legge e
fino alla scadenza del sessantesimo giorno (ovvero fino all’atto di conferma,
eventualmente adottato prima di tale scadenza) i titolari degli incarichi di
livello dirigenziale generale esercitano "esclusivamente le attività di
ordinaria amministrazione".
La definizione di "ordinaria amministrazione" va ricavata dal
raffronto tra i principi civilistici e le funzioni proprie che l’ordinamento
attribuisce ai dirigenti generali per il regolare funzionamento della
amministrazione, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella direttiva
generale del Ministro sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno
2002.
In tal senso, assume un valore indicativo l’elencazione, non
tassativa, contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
A titolo esemplificativo, eccedono, di norma, l’ordinaria
amministrazione i seguenti tipi di atti:
- la stipulazione di contratti passivi diversi da quelli
riguardanti le forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento
dell’organizzazione;
- l’affidamento degli incarichi dirigenziali di livello non
generale;
- l’approvazione di progetti, programmi, piani;
- la promozione di liti (fatte salve le iniziative necessarie
per garantire il recupero dei crediti dell’Amministrazione nei confronti dei
terzi, oppure per impedire il decorso di termini di prescrizione o di
decadenza);
- gli atti di conciliazione e di transazione giudiziale e
stragiudiziale;
- le convenzioni, gli accordi di programma, gli accordi
procedimentali e gli accordi sostitutivi di provvedimenti, conclusi ai sensi
dell’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n.241;
- in generale, tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, non strettamente necessari per garantire il regolare andamento
della stessa.
Possono, invece, sempre di norma e a titolo esemplificativo,
ritenersi comprese nell’ordinaria amministrazione, alla luce anche della
giurisprudenza della Corte dei conti, le seguenti attività: gestione dei
residui; spese per le quali esista una specifica e precostituita destinazione
normativa che renda non necessaria la determinazione di priorità o l’adozione di
specificazioni programmatiche; attività gestoria diretta a soddisfare diritti o
corrispettivi dovuti a terzi se all’adempimento debba farsi luogo per scadenza
di termini o perché richiesto dal creditore in base alla legge o al contratto;
pagamenti mediante ruoli di spesa fissa; spese obbligatorie e d’ordine.
Nel periodo considerato, i dirigenti possono comunque
adottare gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi
di urgenza e indifferibilità, in applicazione dei principi generali in materia
di proroga degli organi scaduti. Detti atti saranno successivamente sottoposti a
ratifica da parte del dirigente assegnato all’incarico.
Gli organi di governo di ciascuna amministrazione potranno,
comunque, assumere eventuali ulteriori determinazioni volte ad individuare – in
relazione alle specificità dei settori e alle indicazioni della direttiva
generale sull’azione amministrativa e sulla gestione da essi adottata per il
2002 – atti da considerare di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
La legge non stabilisce in modo espresso quali conseguenze
derivino dall’adozione di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
In base ai principi generali, tuttavia, l’atto può costituire
fonte di responsabilità per il dirigente ed incide negativamente sulla sua
valutazione.
In ogni caso, per evitare situazioni di incertezza, una volta
esaurita la fase transitoria, il dirigente nuovo titolare dell’incarico
dirigenziale, nel più breve tempo possibile, può procedere al riesame degli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione, provvedendo a revocarli o a confermarli.
Peraltro, fino a quando non interviene l’annullamento (in
sede amministrativa o giurisdizionale), il provvedimento continua a produrre i
propri effetti giuridici, secondo i principi generali concernenti gli atti
amministrativi illegittimi.
12. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale in
atto all’entrata in vigore della legge.
Per gli incarichi di livello dirigenziale non generale,
l’articolo 3, comma 7, prevede una disciplina specifica, diversa da quella
riferita agli altri incarichi: fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione
degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del
personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si
intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.
La legge non determina la cessazione automatica degli
incarichi in atto. Lo scopo della norma è quello di consentire alle
amministrazioni di effettuare una anticipata valutazione dei dirigenti assegnati
ai posti di livello non generale, in relazione alle soluzioni organizzative
prescelte ed alla nuova definizione degli obiettivi e dei programmi riguardanti
gli incarichi di livello generale.
In questa prospettiva, si evidenziano i tratti che
caratterizzano la disciplina di immediata attuazione.
a) L’attività di valutazione degli incarichi in atto va
considerata meramente facoltativa per tutte le amministrazioni.
b) La rotazione va effettuata nell’ambito
dell’amministrazione presso cui il dirigente presta servizio.
c) La natura provvedimentale della eventuale determinazione
di assegnare il dirigente ad un incarico diverso rispetto a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge, comporta la piena applicazione delle
regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241. In particolare, le
amministrazioni competenti sono tenute ad applicare gli articoli 7 e seguenti
della citata legge, assicurando l’effettiva partecipazione dei soggetti
coinvolti nei processi di rotazione degli incarichi.
d) Peraltro, la breve durata del termine previsto per
l’adozione del provvedimento finale consente di evidenziare eventuali ragioni di
urgenza e di semplificare le modalità di attuazione del contraddittorio con gli
interessati.
e) Il provvedimento di attribuzione di un nuovo incarico va
adeguatamente motivato, in relazione ai diversi parametri considerati dal
riformulato articolo 19, ed agli elementi indicati dalla contrattazione
collettiva, con riguardo alla rotazione degli incarichi.
f) In mancanza di espliciti provvedimenti, adottati nel
termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, gli incarichi si
intendono confermati. La scelta legislativa è chiaramente indirizzata nel senso
di ritenere superfluo un esplicito provvedimento che disciplini il contenuto
dell’incarico dirigenziale.
g) Si sottolinea che il termine legale entro il quale le
amministrazioni devono adottare il provvedimento di attribuzione dell’incarico
ha natura perentoria.
h) Detta soluzione interpretativa è coerente, del resto, con
le esigenze di semplificazione e di funzionalità della struttura organizzativa
delle singole amministrazioni. Essa si connette, razionalmente, all’impostazione
gradualista della legge che, sul piano cronologico, prevede differenziate
modalità di attuazione.
i) Fino alla scadenza del termine di novanta giorni (o
comunque, fino all’adozione del provvedimento di attribuzione di un nuovo
incarico), il dirigente resta investito della pienezza delle attribuzioni.
j) Gli incarichi confermati restano regolati dal contratto
individuale di lavoro, in relazione a tutti i profili considerati, compresi
quelli della durata e della individuazione dei compiti. Peraltro, trova
immediata applicazione la nuova norma sulla durata massima dell’incarico, che
non può essere superiore ai cinque anni.
k) Per esigenze organizzative e di coerenza complessiva del
sistema, tuttavia, è necessario che, per tutti i rapporti confermati, si proceda
alla sostituzione dei contratti con i corrispondenti provvedimenti di
conferimento dell’incarico, accompagnati dai contratti accessivi per la
disciplina della parte economica. Ogni amministrazione attuerà gradualmente
questo processo di adeguamento, anche oltre il termine dei novanta giorni, che
riguarda esclusivamente la procedura di rotazione degli incarichi.
13. La determinazione di attribuire al dirigente generale un
incarico diverso da quello in corso.
L’articolo 3, comma 7, prevede che "in sede di prima
applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia
riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello
retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di
disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il
mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un
anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente
sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico".
La norma, pur riferendosi, genericamente, agli incarichi
previsti dall’articolo 19, non si applica agli incarichi di livello dirigenziale
non generale: la disciplina transitoria sulla rotazione degli incarichi è,
infatti, completa ed incompatibile con le particolari regole in esame.
In via prioritaria, l’amministrazione conferisce al dirigente
cessato dalla precedente funzione un incarico di livello retributivo
equivalente.
Al riguardo, si sottolinea che per incarico equivalente si
intende, ai sensi dell’articolo 13 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del
personale dirigente dell’Area 1, quello cui corrisponde una retribuzione di
posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui
importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.
Ciò non impedisce, peraltro, che al dirigente possa essere
attribuito un incarico di maggiore livello retributivo.
In ogni caso, la possibilità di attribuire l’incarico
equivalente è subordinata ad una duplice condizione:
a) la disponibilità di un posto con queste caratteristiche
oggettive;
b) il possesso di specifiche qualità professionali.
Con riguardo al primo requisito, si osserva che la
disponibilità va verificata all’esito delle altre assegnazioni agli uffici di
livello dirigenziale generale, non essendo configurabile una sorta di prelazione
del dirigente cessato dall’incarico sui posti vacanti alla data di entrata in
vigore della legge.
Il secondo presupposto (possesso di specifiche qualità
professionali) va anzitutto riferito, oggettivamente, alle intrinseche
caratteristiche dell’incarico, valutato nella sua eventuale specificità
professionale e tecnica. Peraltro, nella scelta di non assegnare al dirigente
l’incarico equivalente possono assumere rilievo anche considerazioni riguardanti
le attitudini professionali dell’interessato, debitamente evidenziate ed
accertate.
Occorre considerare, in ogni caso, che anche l’attribuzione
del nuovo incarico è subordinata alla valutazione degli elementi indicati nel
riformulato articolo 19.
Ciò posto, si sottolinea la necessità di esprimere una
congrua motivazione in merito alla decisione di non attribuire al dirigente
cessato un incarico di livello equivalente.
Si intende, poi, che l’incarico funzionalmente equivalente
deve essere di livello dirigenziale generale. Pertanto esso è valutabile per il
computo del periodo quinquennale necessario per il passaggio dalla seconda alla
prima fascia del ruolo dirigenziale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, 165.
La durata dell’incarico va determinata secondo le regole
generali, stabilite, a regime, dal riformulato articolo 19. Pertanto, non opera
il limite massimo di un anno, previsto solo per gli incarichi di studio.
La regola concernente l’attribuzione di un incarico
equivalente vale anche per i cessati incarichi previsti dall’articolo 19, comma
6. In tal caso, tuttavia, occorrerà considerare con particolare attenzione il
requisito del possesso di specifiche qualità professionali, espressamente
previsto dalla norma.
L’incarico esterno è legato, all’origine, ad una apposita
valutazione delle caratteristiche soggettive dell’interessato ed alle sue
particolari doti, viste in stretta relazione con il contenuto delle funzioni.
Pertanto, una volta cessato l’incarico esterno, senza
riattribuzione all’originario titolare, l’individuazione di un eventuale
incarico "equivalente", va compiuta tenendo conto dei suddetti connotati.
14. Il conferimento di un incarico di studio.
Nelle ipotesi in cui non sia possibile attribuire un incarico
di livello equivalente, l’amministrazione conferisce al dirigente un incarico di
studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, per la durata
massima di un anno.
La possibilità di fissare una durata dell’incarico inferiore
all’anno va circoscritta alle sole ipotesi in cui il periodo residuo
dell’originario rapporto sia, a sua volta, inferiore all’anno. È evidente che la
durata dell’incarico di studio non potrebbe eccedere la scadenza naturale del
rapporto.
Nel caso dell’incarico di studio, la previsione normativa è
diversa da quella concernente il conferimento dell’incarico equivalente, poiché
la garanzia economica prevista riguarda l’intero ammontare del trattamento
economico precedentemente percepito, compresa, quindi, la retribuzione di
risultato e senza alcuna percentuale di riduzione.
La scelta legislativa deriva dalla circostanza che l’incarico
ha una durata ridotta, fino al limite massimo di un anno.
Si sottolinea che gli incarichi di studio in questione sono
comunque da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art.19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, poiché questi ultimi
corrispondono a posti di funzione.
La norma di garanzia si applica anche agli incarichi di
livello dirigenziale generale assegnati ai sensi dell’articolo 19, comma 6.
Infatti, la regola non è riferita allo specifico status del
dirigente, ma al dato oggettivo della cessazione dell’incarico.
Del resto, la ratio della disposizione è quella di ristorare
il pregiudizio economico subito dal titolare dell’incarico cessato
automaticamente.
Questa esigenza si manifesta in modo analogo tanto per i
dirigenti del ruolo unico, quanto per i soggetti estranei all’amministrazione.
Anzi, per questi ultimi, la cessazione anticipata del rapporto è idonea a
determinare effetti patrimoniali più gravi, proprio per la carenza dello status
dirigenziale e per l’impossibilità di applicare le ulteriori norme di garanzia
previste dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva.
Per le stesse ragioni, la norma di garanzia opera anche a
vantaggio dei dirigenti cessati da uno degli incarichi conferiti ai sensi
dell’articolo 19, comma 3.
L’incarico di studio ha un’equivalenza meramente economica, e
non funzionale, con quella di livello dirigenziale generale: pertanto,
l’incarico non è valutabile per i dirigenti iscritti alla seconda fascia, ai
fini del passaggio alla prima.
Da ultimo, si sottolinea l’esigenza di corredare il
provvedimento di conferimento dell’incarico di studi con un’adeguata
motivazione, secondo i principi fissati dall’articolo 3 della legge 8 agosto
1990, n.241.
15. La copertura finanziaria degli incarichi di studio.
La norma di garanzia, concernente l’assegnazione del
dirigente ad un incarico di studi di livello retributivo equivalente, non deve
comportare aggravi di spese.
A tale scopo, l’articolo 3, comma 7 prevede un apposito
meccanismo di compensazione. La copertura della maggiore spesa si effettua
"rendendo indisponibile … un numero di incarichi di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario".
La norma impone di assicurare un equilibrio finanziario,
riferito a tutti (e solo) gli incarichi di livello dirigenziale. Pertanto, la
compensazione ben potrebbe essere effettuata rendendo indisponibili posti di
livello dirigenziale non generale. Al contrario, non è possibile la
compensazione con posti di carattere non dirigenziale.
La legge individua, poi, un meccanismo tassativo di
copertura. Pertanto, l’aggravio economico non può essere compensato mediante
altre forme di risparmio o da altre entrate della stessa amministrazione.
Il calcolo economico della compensazione va effettuato in
concreto da ciascuna amministrazione, sulla base del raffronto tra il
trattamento economico del dirigente assegnato ad incarico di studio e quello
attribuibile per i posti di dirigente di prima e di seconda fascia resi
indisponibili.
La diversa articolazione della misura dei trattamenti
economici complessivi vigenti nell’ambito di ogni singola amministrazione, e
nell’intero apparato statale, impedisce di ipotizzare rapporti fissi ed
astratti.
L’equivalenza finanziaria va formalmente dimostrata con
apposito provvedimento dirigenziale del responsabile del trattamento economico,
da assumere contestualmente al conferimento di ciascun incarico di studio. Si
intende, quindi, che ogni provvedimento di attribuzione di un incarico di studi
dovrà indicare con chiarezza le modalità della copertura economica dell’atto,
mediante un puntuale riferimento agli incarichi resi indisponibili per attuare
la prevista compensazione.
Quest’ultima va, quindi, effettuata tenendo conto che
l’importo dell’effettiva maggiore spesa relativa alle retribuzione complessiva
conservata dall’interessato, in applicazione della vigente contrattazione
collettiva, deve trovare corrispondenza con l’economia complessiva realizzata
dalla indisponibilità di uno o più posti di funzione (di livello dirigenziale
generale e non generale).
Qualora il rapporto tra l’importo oggetto di compensazione e
quello connesso all’indisponibilità dell’incarico risulti superiore all’unità,
l’equivalenza sul piano finanziario va realizzata prolungando l’indisponibilità
di un posto dirigenziale per la frazione di anno necessaria a coprire la
differenza di spesa.
16. L’indisponibilità dei posti dirigenziali presso altre
amministrazioni.
La disposizione stabilisce che il meccanismo di compensazione
finanziaria si effettua "tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico".
La norma afferma il principio secondo cui il meccanismo della
compensazione può operare, sia pure in via del tutto eccezionale, anche tra
amministrazioni diverse, purché sia assicurata, nel complesso, la copertura
finanziaria dell’incarico stesso.
La concreta attuazione del principio della compensazione tra
amministrazioni diverse presuppone, peraltro, la definizione, effettuata dal
Governo in sede collegiale e programmatoria, dei criteri e dei principi in base
ai quali determinate amministrazioni debbano tenere indisponibili i propri posti
dirigenziali, per consentire la copertura degli incarichi di studio,
nell’interesse di altre amministrazioni.
Allo stesso scopo, resta ferma, in ogni caso, la possibilità
di realizzare appositi accordi tra amministrazioni statali diverse.
Allo scadere dell’incarico di studio, la posizione
dell’interessato sarà definita in modo diverso, in considerazione dello status
in concreto rivestito.
Al riguardo possono indicarsi le tre principali ipotesi.
- Per gli incarichi di cui all’articolo 19, comma 6, al
termine dell’anno (o del più breve periodo eventualmente previsto), il rapporto
con l’amministrazione presso la quale si presta servizio si deve considerare
cessato.
- Per gli incarichi attribuiti a dirigenti iscritti alla
prima fascia del ruolo, l’amministrazione procederà ad assegnare all’interessato
un nuovo incarico, secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 19, come
riformulato dalla legge di riforma.
- Per gli incarichi di livello generale attribuiti a
dirigenti della seconda fascia, l’amministrazione procederà ad assegnare
l’interessato ad un incarico di livello non generale, salva la possibilità di
attribuire un incarico di livello generale, nei limiti dell’aliquota del
cinquanta per cento dei posti.
17. La procedura per il conferimento degli incarichi nella
fase transitoria.
Le nuove procedure per i conferimenti degli incarichi vanno
immediatamente applicate, anche nella fase transitoria, indipendentemente dalla
piena operatività dei singoli ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Per evitare l’eccessiva durata dei tempi riservati alla
gestione amministrativa ordinaria e per consentire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la tempestiva formalizzazione dei decreti di conferimento dei nuovi
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, è opportuno che le
singole amministrazioni attivino con immediatezza i relativi procedimenti.
- L’organo di governo dell’amministrazione interessata
formula la proposta di incarico, indirizzandola alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- La proposta contiene l’indicazione del soggetto proposto
per l’incarico, insieme alla indicazione dei compiti e delle funzioni assegnate,
comprese quelle di carattere aggiuntivo rispetto al posto considerato.
- La proposta dà conto, in modo succinto, degli elementi
indicati dall’articolo 19, considerando anche le prescrizioni dell’articolo 3,
comma 7, nelle ipotesi in cui non si intenda riattribuire lo stesso incarico al
dirigente cessato.
- La proposta deve indicare il tipo di incarico, nel rispetto
delle percentuali previste dall’articolo 19, commi 4, 5-bis, 5-ter e 6, anche
allo scopo di verificare il limite delle nuove misure percentuali stabilite
dall’ordinamento per ciascun ambito di capienza in relazione alla dotazione
organica di ciascuna amministrazione (dirigenti di seconda fascia; dirigenti di
altre amministrazioni pubbliche, estranei).
- La proposta è corredata dal curriculum vitae e
professionale del soggetto proposto per l’incarico, nonché dal contratto
individuale accessivo, per la parte economica del rapporto, stipulato tra
l’organo di vertice ed il dirigente, redatto secondo lo schema allegato (All.
1). Il trattamento economico, sia principale che accessorio, del personale
dirigenziale in regime di diritto pubblico risulta direttamente, oltre che da
eventuali norme legislative o regolamentari, dal provvedimento di incarico o da
separato ma connesso provvedimento.
- La proposta di incarico è accompagnata anche da una bozza
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta secondo lo
schema allegato (All. 2).
- Il Dipartimento della funzione pubblica inserirà in rete,
secondo le consuete modalità di sicurezza ed accesso per ciascuna
amministrazione, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e di contratto individuale predisposti in modo uniforme.
18. L’applicazione immediata delle nuove norme concernenti le
aliquote per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
L’articolo 3 della legge ha modificato, in più parti, la
determinazione delle aliquote riguardanti il conferimento degli incarichi
dirigenziali:
a) gli incarichi di livello dirigenziale generale possono
essere attribuiti, fino alla misura massima del cinquanta per cento della
dotazione organica, a dirigenti appartenenti alla seconda fascia;
b) gli incarichi dirigenziali possono essere assegnati a
dirigenti di altre amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, nella
percentuale massima del dieci per cento della dotazione organica di prima fascia
e nella percentuale massima del cinque per cento della dotazione organica di
seconda fascia;
c) gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a
persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenente ai ruoli
dirigenziali, nel limite massimo del dieci per cento (prima fascia) e dell’otto
per cento (seconda fascia).
Le nuove percentuali sono riferite alla dotazione organica
dei posti di ciascuna amministrazione. Pertanto, la disciplina in esame è
pienamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo
conto dei posti dirigenziali previsti, e non è condizionata dalla istituzione
dei ruoli delle singole amministrazioni.
In attesa della determinazione dei ruoli organici
dirigenziali delle singole amministrazioni, la base di calcolo delle percentuali
va individuata considerando le dotazioni organiche in atto, nonché i posti di
funzione previsti istituzionalmente dai singoli ordinamenti, per lo svolgimento
in posizione di fuori ruolo di funzioni connesse all’interesse
dell’amministrazione.
Ai fini dell’esatto calcolo delle percentuali, restano fermi
i criteri generali già applicati dall’Ufficio del ruolo unico della dirigenza
del Dipartimento della funzione pubblica.
In particolare, qualora l’applicazione percentuale determini
come risultato un numero con decimali, si procederà agli arrotondamenti di
seguito indicati:
- per eccesso, all’unità superiore, se il numero supera il
limite dello 0,50;
- per difetto, all’unità inferiore, se il numero è uguale o
inferiore al limite dello 0,50.
È comunque opportuno che, a fini conoscitivi, ciascuna
amministrazione trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica un prospetto
aggiornato da cui risultino, distintamente:
- le dotazioni organiche degli incarichi di prima e seconda
fascia;
- il calcolo delle percentuali in relazione alle diverse
ipotesi.
19. La cessazione degli incarichi di direttore generale degli
enti pubblici vigilati dallo Stato.
L’articolo 3, comma 7, sottopone gli incarichi di direttore
generale degli enti vigilati dallo Stato, in atto alla data di entrata in vigore
della legge, alla stessa regola prevista per i dirigenti di livello generale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: la cessazione
dell’incarico alla scadenza del sessantesimo giorno.
Anche in questa ipotesi, dunque, valgono, in linea di
principio, le stesse indicazioni interpretative riguardanti gli incarichi di
livello dirigenziale generale nelle amministrazioni statali, salve le
precisazioni di seguito esposte.
Innanzitutto, è necessario definire l’esatto ambito oggettivo
e soggettivo di applicazione della norma, in ragione della sua formulazione che
comporta un’applicazione notevolmente ampia.
La disposizione comprende tutti gli enti pubblici, seppure
diversamente denominati (istituto, consiglio, istituzione, centro e simili),
comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Non rientrano nell’ambito operativo della norma le società
partecipate dallo Stato, ancorché qualificabili, ad altri fini, come organismi
di diritto pubblico.
Ciascuna amministrazione deve procedere ad effettuare la
completa ricognizione degli enti vigilati, allo scopo di verificare l’esistenza
della figura del "direttore generale", quale definita dall’ordinamento di
ciascun ente, ed assicurare dunque la corretta applicazione della norma.
A tale proposito, sono necessarie alcune precisazioni in
merito al contenuto dell’articolo 3, comma 7.
In particolare, la norma circoscrive il proprio ambito
applicativo alla sola posizione apicale della struttura amministrativa
dell’ente. La cessazione dell’incarico non riguarda, pertanto, gli eventuali
altri dirigenti generali degli enti, inseriti nelle relative strutture
amministrative. Restano salve specifiche situazioni ordinamentali concernenti
personale dirigenziale appartenente, al momento dell’entrata in vigore della
legge, a ruoli afferenti anche transitoriamente alle amministrazioni dello
Stato.
La norma comprende tanto le ipotesi in cui l’ordinamento
qualifica espressamente la posizione apicale con il nomen di direttore generale,
quanto le ipotesi in cui la struttura organizzativa individua comunque una
figura sovraordinata a quella degli uffici di livello dirigenziale generale,
utilizzando altre espressioni, quali segretario generale o analoghe.
La valutazione circa l’applicabilità della disposizione
transitoria di cui all’articolo 3, comma 7, piuttosto che di quella contenuta
nel comma 2 dell’articolo 6 (Norme in materia di incarichi presso enti, società
e agenzie) va effettuata da ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto
delle specifiche situazioni ordinamentali dell’ente, nonché della connotazione
dell’incarico di direttore generale, con particolare riferimento alla sua
eventuale configurazione di "organo" dell’ente. In tal caso, infatti,
trattandosi di posizione apicale, occorre fare riferimento alle disposizioni
previste dal citato articolo 6, che riguardano anche i componenti dei consigli
di amministrazione o degli organi equiparati.
D’altra parte, occorre specificare che, nel caso di
applicazione della norma transitoria di cui al citato articolo 6, comma 2, ai
fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione della stessa, l’espressione
"nomine rese operative" è da intendersi con riferimento a quelle nomine la cui
data di decorrenza è successiva alla data di conferimento dell’incarico. A tale
ipotesi va senz’altro equiparato il caso in cui la nomina, pur sortendo alcuni
effetti immediatamente, spiega la pienezza dei suoi effetti giuridici (si pensi
alle questioni relative alle incompatibilità) ed economici (in relazione al
definitivo trattamento economico previsto per la funzione oggetto della nomina),
soltanto in un momento successivo.
Si ritiene, da ultimo, che per il direttore generale non
confermato nell’incarico ai sensi dell’articolo 3, comma 7, non operino le norme
di garanzia previste dalla medesima disposizione. Si osserva, al riguardo, che
tale disposizione è, infatti, congegnata sul presupposto che il dirigente
cessato possa ottenere un incarico equivalente ovvero un incarico di studio
presso l’amministrazione ove presta servizio al momento di entrata in vigore
della legge. Per quanto concerne i direttori generali degli enti, è evidente la
circostanza, da un lato, che, all’interno dell’ente, non possono rinvenirsi
posizioni equivalenti; dall’altro, che, per la specificità della figura e per la
particolare natura delle funzioni svolte, non appare configurabile il
conferimento all’interessato di un incarico di studio.
IL MINISTRO
Allegato n. 1 (punto n. 17)
MINISTERO ___________________________
Contratto individuale di lavoro
Con il presente atto, fra:
L'on. ………, Ministro -…………..
E
Il dott. ……………, nato a……… , il………
si conviene quanto segue:
Art.1
(Oggetto del contratto)
Il presente contratto individuale definisce il trattamento
economico correlato all'incarico di ………………… conferito al dott. ………, ai sensi
dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni.
Art.2
(Decorrenza del trattamento economico)
Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli
seguenti nel rispetto dei principi definiti dall'art.24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ha effetto
dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico.
Art.3
(Trattamento economico fisso)
Al dott. ………… compete il trattamento economico fisso annuo
lordo comprensivo del rateo di 13^ mensilità, stabilito per i dirigenti di prima
fascia dall'art.38 del CCNL del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il
5 aprile 2001 determinato secondo i seguenti importi:
a) stipendio tabellare €
b) retribuzione di posizione parte fissa €
c) retribuzione individuale di anzianità, nella misura
individuata a norma del comma 2 dell'art.38 del precitato CCNL del personale
dirigente dell'area 1.
Art.4
(Retribuzione di posizione parte variabile)
1. Al dott. ………… è attribuito, a titolo di retribuzione di
posizione parte variabile, l'importo annuo lordo di € …………… da corrispondersi in
tredici mensilità comprensivo dell’importo di Euro 2994,42 previsto dall’art. 5,
comma 3, del CCNL per il II biennio economico del personale dirigente dell’area
1.
Art.5
(Retribuzione di risultato)
1. Al dott. ……… è attribuita, in relazione ai risultati
raggiunti una retribuzione di risultato di importo annuo lordo comunque non
inferiore ad € …………..
Tale importo è suscettibile di variazione, previa
rinegoziazione tra le parti, in relazione alle risorse disponibili nel fondo
della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun
esercizio, anche con riferimento ad eventuali variazioni degli incarichi
aggiuntivi svolti dal dirigente ed al relativo ammontare dei compensi che
affluisce al medesimo fondo.
2. Tale retribuzione è corrisposta a seguito della verifica e
della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli
obiettivi annuali stabiliti con la direttiva di cui all'art.14, comma 1, del
decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, secondo le
risultanze dei sistemi previsti dall'art.35 del CCNL del personale dirigente
dell'area 1.
3. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui
all'art.35 del CCNL del personale dirigente dell'area 1 per il quadriennio
1998-2001, la retribuzione di risultato è comunque corrisposta sulla base di una
documentata relazione concernente la gestione svolta nell'anno precedente,
relativa al conseguimento degli obiettivi assegnati con la direttiva annuale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.165 del
2001 e successive modificazioni.
4. (Vanno indicate le modalità di corresponsione: Es. unica
soluzione ex post; anticipazione mensile salvo conguaglio, etc.)
Art.6
(Incarichi aggiuntivi)
1. Il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5,
remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal dott. ……… in ragione
dell'ufficio oppure conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della
stessa, tenuto conto dell'affluenza dei relativi compensi nell'apposito fondo di
amministrazione.(*)
2. Il dott. ………… si impegna a fornire tutte le informazioni
necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e della costituzione del fondo
in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o
autorizzato dall'Amministrazione.
(*) In relazione al combinato disposto degli articoli 14 e
37, comma 1, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 per il quadriennio
1998-2001, in sede di contratto individuale potranno essere individuati gli
importi o la quota percentuale dei compensi per incarichi aggiuntivi che andrà
ad alimentare la retribuzione di posizione parte variabile e quella di
risultato.
Art.7
(Efficacia)
L'efficacia del presente contratto è subordinata al
perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
conferimento dell'incarico ed alla sua registrazione presso gli organi di
controllo.
Art.8
(Foro competente)
Competente per ogni controversia derivante dal presente
contratto è il Foro di Roma.
Roma, lì
Letto, approvato e sottoscritto
Dott. ……………………….. IL MINISTRO
Allegato n. 2 (punto n. 17)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data…………
recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero del ……………;
[VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data …………, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale al dott.
………… è stato conferito l'incarico di……………;
VISTO il contratto individuale, sottoscritto in data………, dal
medesimo dott. ………e dal Ministro del………, da cui si evincono, tra l'altro,
l'oggetto, gli obiettivi e la durata dell'incarico in argomento;
VISTA la nota in data………… con la quale il Ministro del………, in
relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi assegnati, delle
attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive
generali per l'azione amministrativa e la gestione, ha formulato una motivata
proposta di riattribuzione al dott. …………dell'incarico sopra citato][1];
VISTO il curriculum vitae del dott. …………;
RITENUTO di accogliere la proposta del Ministro del……… sopra
citata;
D E C R E T A
Art.1
(Oggetto dell'incarico)
Ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, al dott. …………, è conferito
l'incarico di ………………
Art.2
(Obiettivi connessi all'incarico)
Il dott. …………, nello svolgimento dell'incarico di cui
all'art.1, assicurerà in particolare:
-
-
-
Il dott. ……… dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici
attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione
amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il
dott. …………, provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui
programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art.3
(Incarichi aggiuntivi)
Il dott. …………dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi
già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro del…………, o su designazione
dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche
attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa
vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.
Art.4
(Durata dell'incarico)
Ai sensi dell'art.19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui
all'articolo 1, decorre dal…………… e fino al…………
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Art.5 [2]
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ………… in
relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da
stipularsi tra il medesimo ed il Ministro del……… nel rispetto dei principi
definiti dall'art.24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, lì
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Il presente schema di contratto individuale di lavoro è
stato predisposto ai fini della definizione, in tempi brevi, delle ipotesi di
conferma degli incarichi dirigenziali. Pertanto, con riferimento ai nuovi
incarichi, le premesse evidenziate in corsivo dovranno essere eliminate dal
testo.
[2] N.B. E' da valutare la necessità di inserire o meno il
presente articolo, tenuto conto del fatto che il contratto individuale è
comunque espressamente previsto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e successive modificazioni.
V. in precedenza in questa Rivista
Internet:
LEGGE
15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 - in vigore
dall'8 agosto 2002) - Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
DISEGNO DI LEGGE di riforma della dirigenza
n. 1696 (atti Camera) presentato alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2001, con
in calce la relazione introduttiva.
DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei
deputati il 23 gennaio 2002.
L. OLIVERI,
Primissime
considerazioni sulla riforma della dirigenza.
Id.,
Le principali
novità della riforma della dirigenza pubblica.
Id.,
Considerazioni
sulla vice dirigenza nel testo del disegno di legge esitato dalla Camera.
R. DEL VECCHIO,
Riordino della
dirigenza pubblica ed istituzione dell’area dei quadri intermedi nel pubblico
impiego: un’occasione da non sprecare.
Id.,
La riforma
della dirigenza pubblica: un’occasione (per ora) sprecata.
M. MIGUIDI,
Dirigenti a tempo
determinato ed alte specializzazioni, tra imparzialità e spoil system.
G. VIRGA,
Chi di spoil system
ferisce...