Le sanzioni applicabili per le supplenze
conferite sulla base delle graduatorie permanenti sono disciplinate
dall’art. 8 del Regolamento D.M. 201/2000, e prevedono due ipotesi:
a)
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del
servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi
rapporti di lavoro per l’anno scolastico successivo.
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Tale sanzione di fatto non ha mai trovato applicazione per due
motivazioni: 1) non è stato rispettato il diritto di scelta da parte del
supplente, previsto al comma 1 dell’art. 3 del Regolamento; 2) le
graduatorie permanenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.
333/2001, sono integrate e aggiornate annualmente, pertanto la sanzione
sarebbe comunque inefficace.
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Al riguardo l’Amministrazione si è espressa in più occasioni con note
e circolari, in modo impreciso; l’ultima con la C.M. 82/2002, ove nel
richiamare l’art. 8, si riferisce impropriamente solo ai casi di rinuncia.
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Per i casi di mancata assunzione del servizio, in caso di nomina
effettuate dai CSA, le procedure anticipate messe in atto per la prima volta
quest’anno, determinano il verificarsi di un lasso di tempo di almeno un
mese tra la formalizzazione dell’accettazione (firma dalla proposta e/o
firma del contratto) e l’assunzione effettiva del servizio che deve avvenire
il 2 settembre.
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Questa circostanza non può indurre a ritenere applicabile la sanzione
per tale fattispecie (sanzione che sarebbe comunque inefficace) e tanto meno
si può configurare la mancata assunzione come abbandono, ipotesi che si
realizza solo successivamente all’assunzione del servizio.
b)
L’abbandono del servizio comporta sia l’effetto del punto a)
dell’art. 8 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi
tipologia di supplenza per l’anno scolastico in corso (annuale o
temporanea).
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Questa sanzione è ed è stata sempre applicabile senza particolari
problemi interpretativi. L’abbandono non può essere confuso con
la mancata assunzione del servizio.
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