LAVORO E MATERNITA'
Data: Sabato, 21 maggio 2005 ore 06:05:00 CEST Argomento: Redazione
Il quesito della settimana
Lavoro e maternità
Sono un insegnante precaria e il 30/06/05 mi scadrà il contratto a termine. In quella data sarò al 4° mese di gravidanza. Vorrei sapere se vado comunque incontro alla risoluzione del contratto per decorrenza del termine o se in virtù delle leggi di tutela della maternità, che impediscono il licenziamento, conserverò il diritto al posto e alla retribuzione? Per aspirare al nuovo contratto dovrei aspettare le nuove nomine di luglio?
Risposta
Le norme a tutela della maternità è vero che impediscono il licenziamento, ma questo vale quando c'è un rapporto di lavoro in atto. Al contrario, non impediscono la conclusione di un rapporto che è, per sua natura, a termine come una supplenza nella scuola.
Queste norme, poi, assicurano il diritto a percepire l'indennità di maternità (e quindi un trattamento economico) solo dopo il 7° mese di gravidanza, ma non al 4°. Tale trattamento spetta, ed è pari al 100% dello stipendio in godimento, se uno sta lavorando quando entra negli ultimi 2 mesi precedenti la data presunta del parto (fine 7° mesi appunto), oppure è pari all'80% nel caso in cui il rapporto sia terminato, ma da non più di 60 giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Nel suo caso l'intervallo sarebbe di circa 90 giorni, quindi più dei 60 previsti. L'unica possibilità per avere diritto, successivamente al 30 giugno all'indennità anche nel periodo estivo è che lei si trovi in una condizione di maternità cosiddetta "a rischio" (cioè che lei non sia in grado di lavorare perché il fatto mette a rischio la maternità stessa). Tale condizione deve essere riconosciuta e certificata dal suo ginecologo, e convalidata dal medico dell'ufficio provinciale del lavoro prima del 30 giugno e la certificazione deve coprire ininterrottamente tutto il periodo mancante fino all'ingresso nell’8° mese. Diversamente lei, dopo il 30 giugno, non ha diritto a nulla, mentre a settembre avrà diritto comunque a stipulare altri contratti di lavoro (anche con proposta a fine luglio da parte del CSA) e quindi a instaurare un nuovo rapporto di lavoro valido sia giuridicamente che economicamente fino all'8° mese e successivamente per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria (i due presunti prima del parto e i 3 successivi).
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