MUSSOMELI, COMUNE DI MONTAGNA O NO?
Data: Lunedì, 02 maggio 2005 ore 06:15:00 CEST Argomento: Comunicati
setComuni montani, urge chiarezza. MUSSOMELI: Resta irrisolto il giallo del doppio punteggio ai docenti che vi hanno prestato servizio.
1 maggio 2005
da www.lasicilia.it
Mussomeli. Mentre resta irrisolta la questione relativa al fatto di considerare Mussomeli comune montano o meno, un insegnante di Sutera, che preferisce l'anonimato, ci ha inviato una nota che è stata già trasmessa anche al Dipartimento per l'istruzione, alla Direzione generale per il personale della scuola, al Ministero della Pubblica istruzione e al dirigente del Centro servizi amministrativo di Caltanissetta. Oggetto della nota è appunto lo spinosissimo argomento che continua a tenere banco tra i docenti.
Scrive l'insegnante rivolto al Dipartimento per l'Istruzione: "Premesso che sul sito del Ministero Pubblica Istruzione nelle pagine riguardanti il reclutamento del personale, nella sessione strumenti di supporto per la compilazione delle domande di aggiornamento graduatorie permanenti, avete pubblicato un elenco di comuni di montagna (ex legge 90/57 e richiamato la legge 991/52). In questo elenco non figura il comune di Mussomeli. Visto che il Csa di Caltanissetta - continua ancora la nota - considera Mussomeli comune di montagna e nell'aggiornare le graduatorie permanenti attribuisce un doppio punteggio a chi ha prestato servizio di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado del comune di Mussomeli, per evitare ulteriori ricorsi come quelli già presentati e vinti per l'aggiornamento 2003/2004, chiedo: 1) Se Mussomeli è da considerare comune di montagna ai sensi della legge 991/52, venga al più presto emanata e pubblicata sul sito del M.I.P. una nota integrativa all'elenco comuni di montagna (ex legge 90/57 e richiamata nella legge 991/52). 2) Se invece Mussomeli non è da considerare comune di montagna, ai sensi della legge 991/52, venga emanata una circolare per informare il Csa di Caltanissetta che i servizi di insegnamento prestato presso le scuole di ogni ordine e grado del comune di Mussomeli non devono essere valutati in misura doppia".
Ma cosa dice la legge n. 90 che richiama a sua volta la legge precedente, la n. 991 del 1952 che, per la determinazione dei territori montani recita: "Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinato a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400".
Insomma, roba per legali. Chi ha insegnato a Mussomeli non ha dubbi che il centro abitato, dove si trovano le scuole sia ben al di sopra dei 600 metri, ma la legge parla di territorio e quindi su questo punto fioccano i ricorsi. Urge fare chiarezza.
Roberto Mistretta
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