SICUREZZA NELLE SCUOLE
Data: Sabato, 08 gennaio 2022 ore 16:00:00 CET Argomento: Redazione
Intervista all’Ing. Natale Saccone,
“autore” della modifica in merito all’esenzione dei Dirigenti dalla “responsabilità
civile, amministrativa e penale” in merito alla valutazione
dei rischi strutturali e
impiantistici delle scuole.
Il
17 dicembre il Senato ha approvato la
Legge n. 215 a firma dei senatori
proponenti: Antonio Iannone, Andrea
De Bertoldi, Giampietro
Maffoni, Tiziana
Drago, dal titolo: “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per
esigenze indifferibili. (21G00238) . . .Pubblicata in GU al n. 301
del
20/12/2021
La
modifica al precedente testo a
garanzia delle responsabilità dei Dirigenti scolastici in materia di
sicurezza
è stata scritta dall’Ing. Natale Saccone, consulente d’ufficio
del
Tribunale di Catania; coordinatore per la sicurezza in diversi Comuni
dell’Isola, promotore degli “accordi di rete Scuole sicure”; esperto
formatore
nei corsi per dirigenti e docenti sulla sicurezza nelle scuole.
Ricostruiamo
il percorso legislativo
attraverso l’intervista all’Ing. Saccone.
E’stata approvata dalla Camera dei
Deputati la legge sulla sicurezza degli edifici scolastici che
valorizza il
testo da Lei elaborato. Quali sono i
presupposti e le particolarità?
Cinque
anni fa iniziò un percorso per
cambiare la storia delle responsabilità datoriali del Dirigente
scolastico
“datore di lavoro” ed imperniate già nella definizione di cui all’art.
2 del D
Lgs 81/08.
L’Associazione dei Dirigenti scolastici - UDIR,
con in testa il Presidente Marcello
Pacifico,
mi incaricò di riscrivere l’asset delle
responsabilità in capo ai Dirigenti Scolastici con lo scopo di dare
vita ad una
nuova norma che sapesse sapientemente ricalibrare e correttamente
bilanciare le
competenze in capo ai Presidi da un lato ed agli amministratori locali
proprietari degli immobili scolastici dall’altro.
Sin
dalla prima audizione alla Camera
in commissioni riunite Istruzione e Lavoro non ci si è mai arresi,
perseguendo
un unico obiettivo, già sancito dall’Avvocatura dello Stato nell’ottica
delle
competenze sulla prevenzione incendi, ove già si distinguevano le
competenze
strutturali ed impiantiste antincendio in capo all’Ente locale, da
quelle non
pertinenziali dei Dirigenti Scolastici. Esisteva di fatto una
separazione di
competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza
impiantistica antincendio.
Cosa ha motivato la stesura del nuovo
testo?
Dalla
separazione e distinzione delle
competenze è nata la motivazione della stesura del nuovo testo. Da un
lato, gli
obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al
rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio
scolastico, dall'altro, il Dirigente scolastico sarebbe il destinatario
degli
obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della
qualifica di”
datore di lavoro”. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per
iscritto al Sindaco/Presidente della Città Metropolitana la necessità
di
provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non
adempiuti.
Parallelamente
l’art. 18 comma 3 del D
Lgs 81/08 sancisce proprio che gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza
dei locali
e degli edifici assegnati alle istituzioni scolastiche ed educative,
restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente
decreto legislativo, relativamente ai già menzionati interventi, si
intendono
assolti, da parte dei Dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati,
con la richiesta del loro adempimento all’Amministrazione competente o
al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Pur tuttavia permanevano
responsabilità
civili e penali a carico dei Presidi sulla valutazione dei rischi, che
non
potevano esser addebitate a chi non ha assoluta competenza in materia.
Da
questo assunto nasce la proposta
emendativa approvata prima in Senato che sancisce la seguente
integrazione del comma
3bis all’art. 18:
1
- I Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile,
amministrativa e
penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi
strutturali e
di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la
sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere
gestionale
di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione
vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli
impianti
e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di
manutenzione
riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni
Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti
delle sedi
delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione
tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e
manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta,
con la
diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un
pericolo
grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente
l'utilizzo dei
locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione,
dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle
norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla
competente
autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente
non si
applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
Quali sono le garanzie per i Dirigenti?
Le
garanzie per i Dirigenti Scolastici,
fermo restando gli obblighi di natura gestionale in capo ai Dirigenti
Scolastici, “datori di lavoro”, sono legate alla deresponsabilizzazione
civile, amministrativa e penale della figura
datoriale in toto tramite la comunicazione dell’adempimento
all’amministrazione
competente come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.
La
valutazione dei rischi strutturali
ed impiantistici spetta anche all’Ente locale proprietario
dell’immobile.
I
Dirigenti Scolastici, accertato un
pericolo grave ed imminente e nell’impossibilità di un immediato
intervento
dell’Ente colale, hanno la facoltà di inibire spazi o l’intera
istituzione,
dando immediata comunicazione all’Amministrazione proprietaria
dell’immobile
nonché al Signor Prefetto.
Quali i
benefici per
le scuole?
I
benefici per le scuole sono
molteplici primo fra tutti la redazione del DVR in capo al Datore di
Lavoro di
cui all’art. 17 comma 1 lettera a) così come previsto dall’art. 28
commi 1, 2 e
3 sempre del D Lgs 81/08, che dovrà esser redatto dal Dirigente
Scolastico
congiuntamente all’Amministrazione proprietaria dell’immobile, garante
nel
fornire e rendere fruibili strutture e degli impianti scolastici in
assoluta
sicurezza.
Il
DVR dovrà avere la firma apposta dal
Dirigente scolastico e dal Sindaco o da persona opportunatamente
delegata.
Con
l’approvazione di questa norma, l’UDIR
stravolge più di ogni altro nella storia, le indicazioni sin oggi
perseguite
dalla Magistratura nazionale che ha puntato sempre il dito sulla
scuola,
individuando nel Dirigente Scolastico e nel Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) il bersaglio cui tendere e far scoccare la freccia
delle
sanzioni, non solo amministrative, ma anche penali, portando persino
alla
reclusione forzata degli stessi.
Grazie,
Ing. Saccone, per questo
prezioso contributo a servizio della sicurezza delle nostre scuole per
una
sempre maggiore efficacia e qualità dell’istruzione, nel rispetto delle
norme e
a garanzia delle persone che operano nella Comunità scolastica.
Giuseppe Adernò
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