
Cinquant’anni fa con la Legge 118/71 iniziò il cammino dell’inclusione
Data: Mercoledì, 07 aprile 2021 ore 18:00:00 CEST Argomento: Redazione
Il
30 marzo 1971 è entrata in vigore la Legge n.118 dal titolo “Conversione
in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” con
la
quale ha preso avvio il processo d’integrazione sociale che attraverso
le
graduali modifiche di passaggio dal semplice inserimento
all’integrazione
scolastica, oggi, dopo cinquant’anni giunge al traguardo
dell’inclusione
sociale dei disabili e degli studenti “bisognosi di particolari
attenzioni”.
La
legge118, risentiva ancora del dramma del dopo guerra ed è stata
approvata dal
Parlamento dopo il Decreto legge n. 5 del 30 gennaio 1971, con la
finalità di facilitare la vita di
relazione dei
mutilati e degli invalidi civili per l’accesso agli edifici pubblici o
aperti
al pubblico ed alle istituzioni scolastiche, prescolastiche o
d’interesse
sociale costruite in conformità alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Le
disposizioni riguardano appunto l’assistenza sanitaria, i servizi dei
trasporti
pubblici che dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti,
i
centri di riabilitazione, gli educatori specializzati, l’assegno
mensile, di
accompagnamento e la pensione degli invalidi.
“In
nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso
ai
minorati; in tutti i luoghi, dove si svolgono pubbliche manifestazioni
o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e
riservato
uno spazio agli invalidi in carrozzella”.
Frequenza
assicurata Articolo 28
Particolarmente
significativi gli articoli 28 e 29 nei quali si legge: “Ai
mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che
frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento
professionale
finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il
trasporto gratuito dalla propria
abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei
patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli
enti
gestori dei corsi;
b)
l'accesso alla scuola mediante
adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche
che ne impediscono la frequenza;
c)
l'assistenza durante gli orari
scolastici degli invalidi più gravi.
Inizia
così il processo d’inserimento
scolastico dei disabili nelle classi comuni.
Prima
di allora “ i soggetti affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche” detti allora
“handicappati” stavano nelle “classi
differenziali” della scuola
elementare e, nella scuola media nelle cosiddette “classi
di aggiornamento”, poi abolite con la Legge 517/1977 e con
l’avvento della presenza del “docente di sostegno”.
Il
testo di legge recita appunto: ”L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica,
salvi i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o
da
menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto
difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Nel
medesimo articolo in linea con l’art.
34, “La scuola è aperta a tutti” e il
comma 3 dell’art. 38 della Costituzione: “Gli inabili ed i
minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale …” si stabilisce che
“Sarà facilitata”, inoltre la frequenza degli
invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale.
Vengono così tracciati il percorso e
l’orizzonte dell’integrazione scolastica che riconosce agli inabili
come
fondamentale il diritto all’istruzione ed all’educazione ; oggi tale
processo ha
assunto una particolare connotazione mediante la cultura
dell’inclusività nella
prospettiva di una reale “inclusione
sociale” di tutti e di ciascuno.
Il comma “ la frequenza sarà facilitata” è
stato oggetto della sentenza n. 215
/87 della Corte Costituzionale a seguito di un ricorso per la
mancata ammissione di una diciottenne portatrice di handicap, a
ripetere
nell'anno scolastico 1983-84 la frequenza alla prima classe
dell’Istituto
Professionale di Stato per il Commercio di Roma
Con dettagliata argomentazione, la
Corte Costituzionale ha dichiarato il terzo comma dell’art. 28 della
legge n.
118 del 1971 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in
riferimento
ai soggetti portatori di handicap, prevede che “sarà
facilitata", anziché disporre che deve essere ”assicurata",
la frequenza
alle scuole medie superiori.
Ecco un’altra tappa verso la cultura dell’inclusione
SCUOLA IN
OSPEDALE - CPIA Art. 29
Nell’art. 29 vengono definiti i
presupposti della scuola in ospedale, della scuola serale per i
lavoratori nel
rispetto e in attuazione dell’art. 34 della Costituzione che assicura a
tutti
il servizio scolastico, obbligatorio e gratuito, così da poter
eliminare la
piaga l’analfabetismo
Anche gli attuali CPIA- Centri Provinciali
Istruzione degli adulti- trovano all’art. 29 le
radici del loro essere un servizio alla
società, in quanto rendono agevole il recupero dell’abbandono
scolastico ed il
processo di accoglienza e d’inserimento sociale degli extracomunitari.
Le graduali modifiche dei termini
indicativi della disabilità: minorati,
portatori di handicap, handicappati, in “diversamente
abili”, “disabili” determinano le tappe di un’evoluzione positiva
della
cultura dell’inclusione che oggi tende a connotare l’intera istituzione
scolastica nell’esercizio di un’educazione alla cittadinanza attiva e
responsabile, mediante la condivisione unanime di diritti e di doveri.
L’impianto disciplinare, prefigurato
nella legge n. 118/1971, è poi confluito nella legge n. 104/1992, che
riconosce
e avvia il processo d’integrazione indirizzata oggi dalla pedagogia
speciale verso la prospettiva
dell’inclusione, punto
d’arrivo di un “processo irreversibile”
di relazioni, e di approccio bio-pisco-sociale che vede la scuola
protagonista responsabile.
Giuseppe
Adernò
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