Il Tribunale di Mantova archivia una querela per diffamazione presentata da un Preside nei confronti di un sindacalista
Data: Sabato, 30 giugno 2018 ore 10:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Il giorno 05/12/2017
il sindacalista dell’associazione sindacale Politeia Scuola Lioumis
Ioannis venne invitato a presentarsi a Mantova, presso la Sezione di
Polizia Giudiziaria, in qualità di persona sottoposta alle indagini per
il reato di diffamazione. Era accusato dal Dirigente Scolastico di un
Ist. Comprensivo Modenese, di aver offeso la sua reputazione.
Le frasi incriminate, estrapolate dal articolo di un quotidiano di
Modena “Maestra troppo buona, il Preside la sospende” del 16/04/2017,
sarebbero queste:
…………………
1) “quello che è accaduto alla
maestra ha dell’incredibile ma si inquadra nel disegno della cosiddetta
legge della “Buona Scuola”. Con la riforma Renzi gli insegnanti vengono
considerati esecutori di ordini e i presidi si comportano da padroni
con tutti gli abusi del caso”; e
…………………
2) “Una vergogna, non aveva nessun
potere di fare quello che ha fatto. Il Preside può sospendere
immediatamente un insegnante solo in presenza di fatti gravissimi, che
hanno a che fare con il codice penale. Non c’è altra ragione che tenga.
Il dirigente avrebbe dovuto per lo meno aspettare l’esito della visita
medica prima di decidere e poi seguire le procedure del caso. Invece ha
sovvertito la legge: prima la sospensione dal lavoro poi la visita
medica collegiale”.
Ebbene, il giudice Gilberto Casari, esaminati in particolare la
richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e l’atto di
opposizione all’archiviazione presentato dalla persona offesa (il
Preside), sciogliendo la riserva di decisione di cui all’udienza
camerale svoltasi in data 24/05/2018,
OSSERVA che:
“deve essere accolta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. per infondatezza della
notizia di reato. Nel nostro caso le espressioni utilizzate dal
sindacalista Lioumis per criticare l’operato del dirigente scolastico
(ed in particolare la decisione opinabile, visto l’esito
“tranchant” della visita medica collegiale presso la Commissione Medica
di verifica, di sospendere dal servizio a scopo cautelativo
l’insegnante…D.F.…sulla base di una presumibile, a leggere il
provvedimento, inidoneità psicofisica della docente), seppur fortemente
polemiche e aspre, non possono ritenersi inconferenti rispetto
all’oggetto della controversia, e quindi rientrano nel perimetro del
legittimo diritto di critica sindacale”, e conclude , “alla luce delle
considerazioni che precedono, le indagini integrative richieste sono
superflue, non potendo incidere sull’insussistenza del delitto
ipotizzato” disponendo
l’archiviazione del procedimento per infondatezza
della notizia di reato.
“Non si sbaglia mai a fare la cosa giusta” Mark Twain
prof.re Ioannis Lioumis
Presidente associazione sindacale
Politeia Scuola
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