Una recensione dettagliata delle misure riguardanti la scuola nel decreto legge 95/2012
Data: Lunedì, 09 luglio 2012 ore 14:29:40 CEST
Argomento: Recensioni


Divieto di monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti-(Comma 8)
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti devono obbligatoriamente essere fruiti dagli aventi diritto; in ogni caso, non possono dar luogo alla loro monetizzazione in caso di mancata fruizione.
Quanto appena detto “si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.” Il caso di decesso non è previsto…
Eventuali deroghe contrattuali più favorevoli sono abrogate e la mancata applicazione della norma “oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”
La monetizzazione di ferie e permessi non goduti è una pratica quasi inesistente nella scuola, solo qualche dirigente ne ha in passato usufruito; in ogni caso, da adesso non è più possibile.
Divieto di conferire consulenze ai pensionati (Comma 9)
Questo comma non riguarda la scuola, riguarda invece l’Amministrazione centrale e periferica.
Valutazione organizzativa ed individuale (Comma 11)
Mediante un DPCM “sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.”
Si vuole generalizzare l’applicazione del D.Lgs 150/2009, di cui è richiamato l’art. 18 che stabilisce i principi della valutazione.
Come si ricorderà, il D.Lgs 150/2009 prevede che le norme sul merito e la premialità non si applichino al sistema-scuola e al personale docente se non previa adozione di una normativa ad hoc, normativa mai emanata; il DPCM previsto dal Decreto Legge potrebbe essere l’occasione per fare quanto finora non fatto.
Abrogazione della norma sulla vice dirigenza
Viene abrogato l’articolo 17-bis D.Lgs 165/2001, che prevedeva l’istituzione della Vice Dirigenza tramite contrattazione; niente di nuovo, l’articolo non era mai stato applicato.
Se si vuole istituire la Vice Dirigenza non è certo la contrattazione la strada da seguire, ma non sembra proprio che ci sia questa volontà, tanto più in una situazione di razionalizzazione/taglio della spesa.
ARTICOLO 7
L’art. 7 riguarda i Ministeri, come indicato nella rubrica:“Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”; i commi che riguardano la scuola sono diversi.
La riduzione di spesa delle Amministrazioni (Comma 12)
Il Miur, come gli altri Ministeri, deve assicurare una riduzione di spesa indicata in un Allegato al momento non disponibile.
La norma parla di “Amministrazione Centrale”, ma per il MIUR il vero problema è l’Amministrazione periferica, legata a doppio mandato al rapporto con le Regioni, gli EE.LL. e le scuole autonome; speriamo che il Decreto legge sia occasione per una razionalizzazione amministrativa, oltre che di un semplice taglio di spesa.
A proposito: che fine hanno fatto le Linee Guida?
La dematerializzazione delle procedure amministrative (commi 27-32)
Usando quello che almeno per noi è un neologismo, il Decreto parla di “dematerializzazione” delle procedure amministrative: il passaggio dalle carte alle procedure informatiche e telematiche.
Entro 60 giorni dalla conversione in Legge del Decreto, il MIUR deve predisporre un “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”
Il Decreto esplicita alcuni contenuti del Piano:
- a partire dall’a. s. 2012/2913, le iscrizioni alle classi successive si potranno effettuare solo on line
- a partire dall’a. s. 2012-2013, le pagelle saranno redatte in formato elettronico; la pagella elettronica ha validità legale, ma gli interessati potranno richiedere il rilascio gratuito della copia cartacea
- a partire dall’a. s. 2012-2013, i registri saranno tenuti on line e le comunicazioni agli alunni e alle famiglie verranno fornite in formato elettronico
Naturalmente, l’attuazione delle citate disposizioni deve avvenire a costo zero.
Inserimento delle scuole nel sistema di tesoreria unica (Comma 36)
Le scuole vengono inserite nel sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici istituito dalla Legge 720/1984.
Norme di contabilità (Commi 37-41)
Vengono stabilite alcune norma di contabilità, su cui torneremo in seguito; qui evidenziamo che il nuovo sistema permetterà il “monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici” e il MEF potrà di conseguenza effettuare “controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.”
Inoltre, dall'insieme delle misure di contabilità dovebbero derivare 30 milioni di risorse aggiuntive per le scuole.
ARTICOLO 14
L’art. 14 riguarda la riduzione della spesa per il personale.
Utilizzazioni presso il MAE (Comma 12)
Le utilizzazioni presso il MAE di cui all’articolo 626, comma 1 del D.Lgs 297/1994 sono ridotte ad un massimo di 70 unità, mentre quelle di cui all’art. 627, coma 4 sono ridotte ad un massimo di 624 unità.
Norme per il personale inidoneo (Comma 13)
Il personale docente inidoneo in modo permanete viene passato nei ruoli del personale ATA, come assistente amministrativo o tecnico; mantiene il maggiore trattamento economico “mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”.
Il personale docente temporaneamente inidoneo viene “utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza”
Norme per gli ITP (Comma 14)
Gli ITP appartenenti alle classi di concorso C999 e C555 passano nei “ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto”; anche costoro mantengono il maggior trattamento stipendiale a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Docenti in esubero (Commi 17-20)
Il personale docente in esubero viene utilizzato:
- in posti o classi di concorso per cui si possiede un titolo di studio valido, anche in mancanza dell’abilitazione
- in posti di sostegno, nel caso il docente possegga il titolo di specializzazione o abbia frequentato un corso di formazione;
- frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici
- posti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell’anno scolastico,
- a copertura delle supplenze brevi e saltuarie
Le ultime tre operazioni sono di competenza dei dirigenti scolastici, sulla base di un piano delle disponibilità e delle utilizzazioni predisposto ed aggiornato dagli USR; va detto che le cose non sono molto chiare…
I risparmi così ottenuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla Legge 133/2008.
Docenti non più vicari (Comma 22)
Riportiamo il testo del Decreto, dato l’esercizio di autentico equilibrismo: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.”
Preso atto che le anticipazioni sull’abolizione dell’esonero e la drastica riduzione del semiesonero non sono state attuate, qualcuno dovrà pur stabilire qual è la veste giuridica del docente che sostituisce il dirigente, per assenze fino a due mesi; non si potrà più parlare di “Docente Vicario”, ma certo non si tratta di una semplice collaborazione.
Comunque, al solito, il vero obiettivo è la riduzione della spesa: “Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del Ccnl relativo al personale scolastico”.
Viene legalizzata la prassi extra legem del MIUR, dato che vengono abolite le indennità di funzioni superiori e di direzione a carico della fiscalità generale, sia pure in modo implicito; si dice infatti che questi docenti possono essere retribuiti esclusivamente a carico del FIS, in base a quanto stabilito dal vigente CCNL di comparto.
Viene da chiedersi: se in futuro il testo contrattuale venisse modificato, questi docenti non avranno più diritto ad alcun emolumento? Una Legge non dovrebbe far riferimento ad un contratto…
Comunque, quanto dovuto fino all’entrata in vigore del Decreto, va pagato.
Visite fiscali (Comma 27)
Il costo delle visite fiscali viene posto a carico del MIUR, per cui “Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali…”







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