Concorso a preside di cui alla Legge n. 202: Il CGA rinvia con ordinanza la camera di consiglio al 18 maggio stoppato dai legali dei 416 presidi
Data: Venerd́, 04 febbraio 2011 ore 21:22:04 CET
Argomento: Giurisprudenza


“ Le premesse per uscire da un incubo e da una patita ingiustizia finalmente ci sono tutti” . Questa la valutazione a caldo del preside Indelicato Salvatore del sindacato “ dirpresidi “ che si è sempre battuto a viso aperto per difendere il diritto dei 416 presidi ad avere riconosciuta la loro buona fede e il loro diritto ad avere regolarizzato un contratto per come la stessa legge n. 202 ha loro riconosciuto.
Il CGA in premessa ha ritenuto opportuno raggruppare in un’ unica riunione tutti i ricorsi presentati dai vari gruppi e gruppuscoli di bocciati in quanto tutti afferenti alla stessa fattispecie. A tal proposito risulta veramente incomprensibile il rifiuto netto opposto all’applicazione della Legge n. 202 che ha previsto la ricorrezione delle prove scritte di tutti quelli non ammessi all’orale. Dalla ricorrezione avrebbero potuto e certamente avverrà il ripescaggio di tutti quei compiti validi che magari una nuova commissione potrà evidenziare come tali, in considerazione del fatto che la discrezionalità di giudizio sul merito appartiene al giudizio insindacabile dei commissari. Perché allora impedire che tale riesame possa avvenire? Per il solo pregiudizio di affermare che o tutti o nessuno? Con il solito metro imperante nella scuola per cui non ci deve essere merito e distinzione ma piatto riconoscimento e ugualitarsimo imperante?
Il presidente Virgilio poi affronta nell’ordinanza la ricusazione opposta alle sue funzioni; ricusazione originata da un pesante esposto nei suoi confronti avanzato davanti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, cioè l’organo di autogoverno della Magistratura Amministrativa per palesi conflitti di interesse in capo allo stesso giudice nei vari processi e giudizi in chiara commistione funzionale.
Ritiene di bypassare la ricusazione e procedere ugualmente ma non può fare a meno questa volta di tenere conto dei diritti dei contro interessati al procedimento e cioè ai 416 presidi che sono stati impediti (ingiustamente) dallo svolgere la prova scritta già fissata dall’USR Sicilia e a tutti quelli che ricorso non hanno fatto e che si sono visti quindi impediti nei loro diritti previsti dalla legge n. 202.
Tutte queste persone cointeressata dovranno essere notificati dai ricorrenti con una complessa procedura a loro carico di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , di pubblicazione sul Giornale di Sicilia e di affissione dei ricorsi in tutti gli albi degli uffici coinvolti. Insomma un vero e proprio bailamme di fotocopiatura di tonnellate di carte e scartoffie.
A questo punto  nell’ordinanza si prende atto dell’esistenza di una richiesta di incompetenza avanzata dinanzi  al Consiglio di Stato da parte degli avvocati dei 416 (in termini giuridici regolamento di competenza) tendente a sottrarre tutta la materia al CGA e riportarla alla sua sede naturale e cioè il TAR LAZIO op il TAR SICILIA attraverso un pronunciamento del CONSIGLIO DI STATO adito.
In sostanza questa volta è andato a buon fine il tentativo più volte fatto di togliere tutta la materia dalle grinfie del CGA Sicilia che ha sempre dimostrato accanimento e pregiudizio nei confronti dei 416.
Si ricordi a tal proposito che in tutti i TAR d’Italia e dinanzi al Consiglio di Stato tutti i procedimenti di analogo tenore anzi di identica fattura sono stati decisi sempre in maniera opposta a come sono stati decisi in Sicilia. Ecco perché questa volta c’è da augurarsi anzi c’è la certezza di un’inversione di tendenza anche sul piano giudiziario che potrebbe riportare la questione lungo i binari della normalità.
Questo è il senso delle oscure parole contenute nell’ordinanza . “ Sospende il giudizio……fino alle pronunce del Consiglio di Stato sui relativi regolamenti di competenza…”
La trattazione della causa viene dunque rinviata alla camera di consiglio del 18 maggio 2011 dopo però aver precisato che “ la presente ordinanza cautelare …. perderà efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione delle ordinanze adottate dal Consiglio di Stato..” , cioè c’è il fondato timore per il giudice che non si arrivi neanche al 18 maggio, perché nel frattempo il Consiglio di Stato potrebbe recidere definitivamente il cordone ombelicare che sin’ora ha tenuto  il tutto agganciato al CGA Sicilia. E dopo non potrebbe essere più così. Potrebbe finire definitivamente un incubo assurdo incomprensibile ingiustificato.
Ma nel frattempo si è intestardito a mantenere la sospensione cautelare della rinnovazione delle prove senza dimostrare dove risieda il fumus e il periculum in mora. Infatti non c’è alcun pericolo e nessun pregiudizio nei confronti di nessuno.
Ma tant’è! Questa è la sgangherata macchina della giustizia civile che mentre fa durare un processo per 10 anni in media, in Sicilia (e solo per i presidi) ha tempi supersonici, solo quando si vuole e solo e dove si ritiene che ciò debba avvenire. Dov’é allora l’equità sui tempi o meglio il diritto di tutti ad avere tempi certi e celeri della definizione delle loro controversie. Merito alle prof.ssa Cucciniello e Gugliotta che hanno la capacità e le prerogative di far accelerare i tempi della giustizia in Sicilia; ma solo del CGA.

Preside Salvatore Indelicato







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