Flc e Cisl sottoscrivono l'Ipotesi di CCNI mobilità 2011-2012 del personale scuola. Uil non firma
Data: Venerdì, 17 dicembre 2010 ore 08:53:53 CET Argomento: Sindacati
Cisl: Mobilità, a.s. 2011/12: un contratto che conferma e rafforza le
tutele. No a proposte estemporanee e controproducenti
Il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il prossimo anno
scolastico, firmato oggi (e che diventerà definitivo solo dopo la
conclusione delle procedure di certificazione per la contrattazione
integrativa previste dalla nuova normativa sul pubblico impiego),
conferma e rafforza le tutele per il personale perdente posto, in un
quadro di regole collaudate, trasparenti, certe.
La firma conclude un periodo di intenso lavoro, in gran parte dedicato
proprio ad un'accurata messa a punto, sulla scorta delle "situazioni di
fatto" riscontrate lo scorso anno, dei criteri che regolano la mobilità
d'ufficio. Criteri che vedono fra l'altro incrementare di un ulteriore
anno (da sei a sette, che diventeranno otto l'anno prossimo) il periodo
nel quale il trasferito d'ufficio è beneficiario di specifiche
precedenze nelle operazioni.
Al perdente posto è assicurata, con questo contratto, la migliore delle
garanzie: ottenere, con priorità rispetto a chi si trasferisce per sua
volontà, il posto più vicino possibile a quello perso, mantenendo per
quest'ultimo il diritto a rientrarvi con precedenza assoluta sia in
fase di utilizzazioni che, per i sette anni successivi, nel corso dei
trasferimenti.
Il mantenimento di una mera "titolarità senza posto" (così come
proposto dalla UIL) è stata ritenuta da tutte le sigle firmatarie una
soluzione non solo impraticabile (per l'ovvia indisponibilità della
controparte), ma soprattutto controproducente per gli interessati,
esposti al rischio di veder occupati per trasferimento a domanda posti
eventualmente disponibili nelle immediate vicinanze di quello perso.
Quanto alla proposta di riconoscere una precedenza "tout court" ai
soprannumerari nelle fasi I e II della mobilità a domanda, ci chiediamo
se chi la avanza ha ben chiari gli effetti, abnormi e paradossali, che
ne deriverebbero rispetto ad un sistema di regole in gran parte fondato
- da sempre e con unanime consenso - sul riconoscimento dell'anzianità
di servizio.
Non è per "un mix di pigrizia e di rigidità burocratica" che tali
proposte sono state ritenute inaccettabili, oltre che
dall'Amministrazione, da quattro sigle sindacali su cinque, ma
esattamente per ragioni opposte: la convinzione che questioni complesse
non possono essere affrontate in modo sbrigativo e superficiale, anche
se ciò costa tempo e fatica; la consapevolezza che le soluzioni giuste
non si disegnano frettolosamente sulla carta, ma vanno ancorate ad una
approfondita conoscenza di quanto accade nel concreto vissuto della
scuola e delle persone che ci lavorano, portatrici - tutte - di
aspettative ed interessi che devono essere composti in modo attento ed
equilibrato.
Quest'ultima è la ragione per cui il testo del contratto risulta, oltre
che complesso, anche corposo: una circostanza liquidata con
sorprendente faciloneria da chi dovrebbe, se non altro per la lunga
frequentazione dei "tavoli negoziali", essere di tutto questo almeno un
poco consapevole.
La CISL Scuola ha firmato con convinzione questo contratto, frutto
positivo di una trattativa in cui si è spesa con forte capacità di
proposta e grande disponibilità all'ascolto e al confronto.
La CISL Scuola rispetta chi ha fatto una scelta diversa, ma non può
consentirgli di mistificare la realtà al punto di addebitare al
contratto, e non al pesante taglio degli organici, la responsabilità di
una diffusa mobilità d'ufficio rispetto alla quale siamo convinti di
poter offrire oggi, con il contratto, concrete tutele e non vuote
parole.
Flc-Cgil: Sottoscritta l'Ipotesi di CCNI mobilità 2011-2012 del
personale docente, educativo e Ata della scuola
Ministero dell'Istruzione e sindacati sottoscrivono l'Ipotesi del nuovo
Contratto collettivo nazionale integrativo per l'anno scolastico
2011-2012.
Nella giornata di oggi, 16 dicembre, è stata sottoscritta al Miur
l’Ipotesi sul contratto collettivo nazionale integrativo riguardante la
mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per il
prossimo anno scolastico 2011-2012.
A differenza degli anni scorsi in cui, subito dopo la sottoscrizione,
si avviavano già le operazioni di mobilità, quest’anno l’ipotesi di
CCNI sottoscritta al Miur deve essere avallata anche dal Ministero
della Funzione Pubblica. Questa ipotesi, pertanto, corredata da una
relazione tecnico-llustrativa, validata dagli organi interni di
controllo, dovrà essere inviata alla Funzione Pubblica la quale, entro
30 giorni dalla ricezione, dovrà provvedere alla sua autorizzazione, a
meno che non ci siano rilievi di merito da esaminare (comma 2 art.
40-bis d.lgs 165/01 modificato dal d.lgs 150/09). Solo a seguito di
tale autorizzazione il contratto verrà sottoscritto definitivamente ed
il Miur potrà emanare la connessa Ordinanza Ministeriale che darà avvio
alle procedure fissando le scadenze per la presentazione delle domande.
Le nostre valutazioni
Per la FLC CGIL è importante avere concluso rapidamente e positivamente
la trattativa perché questo, nonostante l’allungamento dei tempi dovuto
alle nuove procedure di validazione, dovrebbe comunque consentire la
presentazione delle domande entro i termini consueti di febbraio, primi
di marzo. Riuscire a mantenere queste scadenze è utile per non
ingolfare il lavoro nei territori e nelle stesse scuole, visto che in
questi primi mesi del 2011 sono molte le procedure che si dovranno
riaprire (graduatorie dei 24 mesi Ata, graduatorie permanenti,
graduatorie per le supplenze).
L’ipotesi sottoscritta per il nuovo contratto conferma sostanzialmente
le regole previste già in quello dell’anno precedente, ivi compreso
l’impianto dell’art. 7 riguardante il sistema delle precedenze. Anche
le modifiche riguardanti la L. 104, introdotte con la legge 183/2010
(cd collegato al lavoro), a parere delle parti non hanno reso necessari
cambiamenti sulle regole già in vigore per la mobilità. Infatti, le due
novità significative riguardanti, una il diritto ai permessi, e dunque
anche il diritto alla precedenza, che è stato limitato solo a parenti e
affini di secondo grado (e non più fino al terzo grado) e l’altra
l’obbligo a chiedere il comune di domicilio dell’assistito e non quello
di domicilio di chi fa domanda, nelle norme riguardanti la mobilità
nella scuola venivano già applicate. Infatti, come noto, la precedenza
nella mobilità definitiva è riconosciuta, oltre che al lavoratore con
disabilità, solo al coniuge che assiste, al genitore e al figlio/a che
assiste un genitore con grave disabilità. La precedenza nella scelta
della sede per l’assistenza a parenti e affini è riconosciuta anche
nelle operazioni di mobilità della scuola, ma solo nella successiva
mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
Le novità del contratto
Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, al
momento della definizione degli organici per l’a.s. 2011/12, in
particolare nella scuola secondaria di II grado, per verificare le
ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti non ancora
definitivi al fine di individuare, se necessario, utili soluzioni atte
a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente
educativo ed A.T.A. interessato.
La precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per chi ha perso
posto è stata estesa da 6 a 7 anni.
Con l’entrata in vigore della legge 183/2010 (collegato al lavoro) sono
state modificate le procedure per la conciliazione individuale nelle
controversie sul lavoro e, dunque, anche quelle per la mobilità dal
momento che non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione. Per
cui anche l’art. 12 del Ccni è stato adeguato.
Il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune
prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua
inglese, se interessato a rientrare su posto di lingua inglese nel
corso dei movimenti, deve presentare anche lui domanda entro cinque
giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo
esclusivamente la scuola di titolarità.
Per i docenti di scuola secondaria di II grado che presentano domanda
condizionata e che nella stessa richiedono anche preferenze per altre
province, a differenza degli altri gradi di scuola (che presentano due
distinte domande), si è precisato che prevale, comunque, il movimento
interprovinciale (rispetto sia al riassorbimento che rispetto ad altre
sede del comune o della provincia), a condizione però che tali
preferenze siano state indicate prima dell’attuale comune.
Chiarito, al termine della premessa comune alle note riguardanti la
tabella di valutazione per il personale docente, che il periodo
trascorso in Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della
lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio
oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di
dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lett. B) (3
punti l’anno), se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola.
Altro chiarimento, sempre nella premessa alle note comuni, riguarda il
servizio prestato nella scuole paritarie. Premesso che questo servizio
non si valuta (perché non è utile ai fini della carriera), è fatto
salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle
scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto anche lo status di
parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta comunque il
servizio prestato nelle scuole comunali paritarie dell’infanzia.
Chiarito una volta per tutte che, se ci si è trasferiti da posto di
sostegno a posto comune (o viceversa), per gli anni precedenti non si
ha più diritto né alla continuità di scuola, né a quella di sede
(comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis), perché è cambiata la
“tipologia di posto”.
Riformulata quasi per intero, ma solo al fine di una maggiore chiarezza
e senza modificare in nulla quanto già era previsto, la nota 5 ter, per
i docenti, e la nota e) per gli Ata, riguardanti il punteggio una
tantum eventualmente maturato a partire dall’a.s. 2000-2001 e fino al
2007-2008. Inoltre è stato precisato anche che per avere diritto a tale
punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione (anche fatta
liberamente) che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile
che sarà allegato all’ordinanza ministeriale. E’ necessario dichiarare
l’elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata
domanda in ambito provinciale (tra l’a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che,
negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto
“volontariamente” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione
provvisoria in ambito provinciale.
Con riguardo alla tabella di valutazione del personale Ata, vengono
riconosciuti i 12 punti per partecipazione a concorso riservato anche
al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale di
cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se in profilo professionale
superiore rispetto a quello di attuale appartenenza o se nel profilo di
DSGA.
Quando l’ipotesi verrà sottoscritta in via definitiva e quando verrà
emanata anche la relativa Ordinanza Ministeriale, pubblicheremo il
consueto Vademecum riassuntivo di tutta la normativa.
Un contratto che non tutela chi perde posto
mentre ci sono forti tagli agli organici
Contratto sulla mobilità: la Uil non firma
Di Menna: un mix di pigrizia e rigidità burocratica
ha bloccato l’introduzione di ogni innovazione
In 126 pagine, 52 articoli, 298 commi, 4 allegati del contratto sulla
mobilità – spiega Massimo Di Menna - non si è trovato il modo
introdurre quattro righe per tutelare in concreto le persone che si
troveranno in sovrannumero.
La Uil ha fatto due proposte di buon senso:
Mantenimento della titolarità:
mantenere tutti titolari nelle scuole salvo spostare solo quegli
insegnanti per i quali, a settembre, ci sono posti effettivamente
disponibili.
Dare la precedenza a chi si sposta, non per scelta, ma perché non ha
più il suo posto di lavoro.
Se un insegnante, a seguito della riduzione di ore, si trovasse ad
essere ‘soprannumerario’ nella sua scuola – spiega il segretario
generale della Uil Scuola, Massimo Di Menna – avrebbe potuto “mantenere
la ‘titolarità” nella sua scuola e poi, solo a settembre, eventualmente
essere trasferito in un’altra scuola oppure rimanere nel suo istituto.
Il testo così come sottoscritto, invece, non dà le tutele necessarie e
possibili, e – osserva Di Menna - determinerà la perdita di titolarità
e il trasferimento d’ufficio per migliaia di docenti che dovranno
produrre, come hanno già fatto lo scorso anno, montagne di moduli e
domande per cercare il rientro e/o una nuova utilizzazione. E questo,
anche se, a settembre, rientra nella stessa scuola come ‘utilizzato’.
Per la scuola siamo al terzo anno consecutivo di contrazione di
organico. Già lo scorso anno la metà (circa 13 mila) dei tagli previsti
(25.600) ha riguardato soprattutto il personale delle scuole secondarie
di secondo grado. Questo anno la riduzione prevista è di 19.700 posti.
Una situazione di emergenza – continua il segretario generale della Uil
Scuola - non poteva e non doveva essere trattata con metodi
tradizionali ma con procedure di garanzia più innovative rispetto al
passato. C’erano tutte le condizioni per conseguire l’obiettivo di dare
maggiori tutele e più garanzie al personale in soprannumero.
Come Uil Scuola abbiamo trattato pensando sempre a quegli insegnanti
che a seguito alla contrazione di organico, riduzione di cattedre e
orario, saranno in esubero nella loro scuola e alla esigenza di
favorire la continuità didattica e nel posto di lavoro.
Le proposte Uil verranno sottoposte agli insegnanti, che sono i diretti
interessati, per una raccolta firme di condivisione e sostegno.
http://www.uil.it/uilscuola/web/notizie/comunicati_sta/2010/161210.htm
Le proposte Uil scuola
La scheda tecnica
Il testo del contratto
|
|