Definitivamente sottoscritta la sequenza contrattuale
Data: Lunedì, 28 febbraio 2005 ore 07:20:17 CET
Argomento: Comunicati


CCNL. Normativa vigente e disapplicazioni.Definitivamente sottoscritta la sequenza contrattuale ex art. 142 del CCNL 24.7.2003
Conclusa positivamente la vicenda delle assunzioni a tempo determinato del personale in interdizione dal lavoro per maternità


Si è svolta presso l’ARAN la preannunciata riunione nel corso della quale è stata stipulata definitivamente la sequenza contrattuale che modifica l’articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003 (dopo il "via libera" del Consiglio dei Ministri e della Corte dei conti).

Si è così conclusa positivamente la vicenda della modifica del suddetto articolo, che consentirà ora di definire le controversie sorte - con particolare riferimento alla vicenda delle assunzioni a tempo determinato del personale in interdizione dal lavoro per maternità - a causa di alcune imperfezioni del testo originario dell’articolo.

Rammentiamo le modifiche apportate al testo originario, la cui efficacia – e quindi applicazione – deve essere riferita alla data della stipula del CCNL (24 luglio 2003).

Ø Al comma 1 è stata aggiunta una nuova lettera f) che richiama la vigenza della normativa sul riposo festivo settimanale contenuta nell’articolo 2109, comma 1, del Codice civile

Ø Al comma 1, lettera g) [già f)], punto 8) è stata soppressa la rubrica (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione) per evitare che la norma si potesse intendere riferita ai soli docenti di religione, mentre la sua portata è più ampia, in quanto regolamenta per tutto il personale della scuola – richiamando le disposizioni di legge e di contratto vigenti – i riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo

Ø Alla nuova lettera g), punto 7) è stato chiarito che l’articolo 69 del CCNL del 4 agosto 1995, l’articolo 21 del CCNL del 26 maggio 1999 e l’articolo 33 del CCNI del 31 agosto 1999, sono richiamati soltanto ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza. La precisazione è stata voluta per evitare che si ritenesse tuttora vigente l’istituto della reggenza per la sostituzione del DSGA. Il punto 7 è stato integrato anche con la precisazione che i fondi relativi alla corresponsione delle indennità non sono a carico delle risorse del CCNL del 24 luglio 2003

Ø E’ stato soppresso il punto 10) che faceva erroneamente sopravvivere i commi 16 e 17 dell’articolo 25 del CCNL del 4 agosto 1995; detti commi prevedevano il conferimento delle nomine ai soli fini giuridici al personale che si trovava nell’impossibilità di assumere servizio (con particolare riferimento alle lavoratrici madri in congedo per maternità). A seguito di questa modifica i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lavoratrici in maternità effettuate dopo il 24 luglio 2003 producono pieni effetti giuridici ed economici: le interessate, quindi, devono essere retribuite al 100%. Tutte le controversie sorte dopo la predetta data devono trovare, pertanto, soluzione positiva

Ø E’ stato aggiunto un punto 11) che richiama la vigenza delle disposizioni di legge che regolamentano i congedi e le aspettative per dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca.(da cisl scuola)







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