ASSENZA PER MALATTIA: SE E' SOLO DI POMERIGGIO COSA ACCADE?
Data: Sabato, 21 febbraio 2009 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Assenza per malattia : Giovanni Malafronte

Domanda

Un nostro docente lavora in questa scuola sia al corso diurno che al serale, in particolare il mercoledì svolge 5 ore al mattino e 4 al serale. In questo giorno il dipendente ha lavorato di mattina poi ha accusato un malore improvviso e quindi si è assentato per malattia solo al corso serale. Così facendo credo che non si possa registrare 1 giorno di assenza per malattia e che basti giustificare con un certificato per malattia solo per il pomeriggio e non per l'intera giornata. Se è così le 4 ore di lezione non svolte al serale devono essere recuperate?

Risposta

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenze 12-04-2006, n. 8619 26 marzo 2003, n. 6053) “Occorre premettere che, nel sistema attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata. Essa è conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali.“. Pertanto, qualora nel contratto non siano espressamente previste statuizioni che regolino espressamente un caso specifico, la relativa disciplina va ricercata nelle norme di legge che prevedono tale caso (cosiddette norme dispositive). In riferimento alla fattispecie soccorre il disposto di cui all’articolo 2110 del codice civile il quale prevede che al lavoratore assente per malattia vada corrisposto un compenso secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. La norma dispositiva, a differenza del contratto di lavoro, non fissa un termine giornaliero all’assenza e dunque legittima la possibilità di un’assenza per malattia con durata inferiore, statuendo l’esistenza del diritto al corrispettivo. Da tutto ciò discende il diritto del docente di fruire dell’assenza per malattia anche se di durata inferiore alla giornata, mantenendo il diritto alla retribuzione. Tanto rileva anche per effetto dell’articolo 1365 del codice civile, il quale dispone che “Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.”. Tale enunciato testuale rafforza ulteriormente la possibilità di estendere alla frazione di giornata la disciplina dell’assenza per malattia, fugando definitivamente i dubbi in ordine ad eventuali obblighi di recupero evidentemente inesistenti.






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