L'accordo in parte già operativo prevede:
1. La nascita del Coordinatori d'area amministrativa e tecnica.
2. La definizione di specifici profili.
3. Sanatorie per i dipendenti degli ex enti locali
4. L'accesso all'area "C", attraverso iniziative di formazione.
5. funzione aggiuntiva anche per i bidelli delle scuole materne.
6. Possibilità di mantenere il posto di ruolo ed accettare supplenze in altra
qualifica.
7. Fine della funzione aggiuntiva, deperita per insuccesso sul campo
Verrà con il prossimo contratto rivisto l'intero sistema di classificazione del
personale ATA.
Ci sarà l'opportunità per i bidelli che hanno i titoli di realizzare la mobilità
professionale.
Positiva l'intenzione di valorizzazione professionale del personale Ata nella
scuola dell'autonomia". Le scuole avranno d'ora in poi più strumenti per meglio
utilizzare e responsabilizzare le risorse umane essenziali per far funzionare i
servizi tecnici amministrativi e generali delle scuole autonome
Testo dell'Accordo: Personale ATA
ART.1 – Profilo di “Coordinatore amministrativo”.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000
recepito con Decreto 5-4-2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei
profili dell'area del personale ATA, è istituito uno specifico profilo
amministrativo denominato “Coordinatore amministrativo“ con compiti di
responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato
che si colloca nell'area C prevista dal CCNL 26-5-1999 della scuola, i cui
compiti sono elencati nell'allegato 1. La progressione economica spettante al
profilo di coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica
soppressa di “responsabile amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite
dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici
complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun
costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma
2 e nei modi previsti dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli
appartenenti alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati
come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non optino per
l'inquadramento nell'area B del personale ATA. Su tale profilo sono inoltre
inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come
direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'area D ai sensi dell'art.34
del CCNL 26-5-1999 del quadriennio giuridico e del I° biennio economico del
comparto scuola
ART. 2 – Profilo di “Coordinatore tecnico”
In attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 6, dell'accordo 20 luglio
2000 recepito con Decreto 5-4-2001, per gli ITP e per gli assistenti di
cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di studio
professionali, è istituito uno specifico profilo ATA denominato “Coordinatore
tecnico“ i cui compiti sono elencati nell'allegato 2. La progressione economica
spettante al profilo di coordinatore tecnico è quella corrispondente alla
qualifica soppressa di “responsabile amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo, sono definite
dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici
complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun
costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma
2 e nei modi previsti dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP
e gli assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti
titoli di studio professionali.
ART.3 – Personale dell'area B.
Nell'ambito della piena attuazione dell'autonomia scolastica, i compiti di cui
agli articoli 1 e 2 del presente accordo, in attesa della completa applicazione
dell'art.9, comma 5, dell'accordo 20-7-2000, recepito con Decreto 5-4-2001 e
della piena attuazione dell'art.32 del CCNL 26-5-1999, possono anche essere
svolti da personale dell'area B, amministrativa e tecnica, individuato quale
destinatario di funzione aggiuntiva ai sensi dell'art.36 del CCNL 26-5-1999,
nell'ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.
ART.4 – Collaboratori scolastici.
1. Alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo di collaboratore scolastico
è soppressa la parola “anche”.
2. Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne, è attribuito il
compenso previsto dall'art.36 del CCNL 26-5-1999 e dall'art.50, comma 5, del
CCNI 31-8-1999, nell'ambito delle risorse destinate annualmente per queste
funzioni.
ART.5 - Personale ATA
Ad integrazione di quanto previsto all'art.15, comma 10, del CCNL 26-5-1999, già
in vigore dall'a.s. 1999-2000, il personale ATA può accettare, nell'ambito del
comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza assegni, per
tre anni, la titolarità del proprio posto.
Il presente articolo ha validità esclusivamente a decorrere dall'anno scolastico
2001-2002.
ALLEGATO 1
C/1: Profilo: Coordinatore amministrativo
Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l'utilizzazione di
procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e
di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di
più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto
amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche
decise dai competenti organi; attività direttamente connessa alla gestione
informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato e collaborazione
diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di
particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di
biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione
del materiale librario e alla catalogazione.Può essere addetto al coordinamento
dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente al
rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie
competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare progetti e proposte
inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di
competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche.
ALLEGATO 2
C/3: Profilo: Coordinatore tecnico
Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica professionalità nei
processi tecnologici, procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei
laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in relazione all'area
di riferimento assegnata ed in rapporto alla programmazione didattica.
Coordina più assistenti tecnici operanti in settori, indirizzi, specializzazioni
ed aree omogenee. Effettua direttamente anche operazioni di gestione tecnica ed
informatica all'interno della scuola.
Ha funzioni di responsabilità nell'Ufficio Tecnico o in analoga articolazione
funzionale.
Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di
formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo
assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo
e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti condividono l'esigenza di rivedere in occasione del CCNL 2002-2005,
l'intero sistema di classificazione del personale ATA.
Le parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del meccanismo delle
funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della valutazione dell'anzianità nella
tabella di conferimento delle funzioni medesime.