DECRETO MINISTERIALE N.20
Roma, 28 febbraio 2002
Regolamento recante le
modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2001/2002.
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323,con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina
gli esami di Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, l'articolo 205,
comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima
prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le
scansioni dell'anno scolastico 2001/2002, le attività di programmazione
coerenti con i diversi modelli di scrittura;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, n.216/01 espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 3 dicembre 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ( nota n. 1095 del
15/1/2002)
ADOTTA
il seguente regolamento
Art.
1
Prima prova scritta
1.
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera
espressione della personale creatività.
2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di
elaborati proposti dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca:
a. analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo
letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che
orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella
sua contestualizzazione;
b. sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti
all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico,
artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una
forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e
dell'articolo di giornale;
c. sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi
svolti nell'ultimo anno di corso;
d. trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al
corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di
svolgimento.
3.
Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
a. correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
b. possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al
quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c. attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla
costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di
personali convincimenti.
4. Nello svolgimento della
prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in
possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del
testo e delle sue strutture formali.
Art.2
Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta,
che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il
possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal
candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso
di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla
sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al
candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta
materia è individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e
della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.
Art.3
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali
1.
Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla
sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il
competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, università e
della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli
accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile
acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio
delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi
occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina
cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte
tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti
sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
5. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel
caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO