SANZIONI DISCIPLINARI: CONSIGLIO DI CLASSE RISTRETTO O ALLARGATO?
Data: Luned́, 11 agosto 2008 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Sanzioni disciplinari : Felice Doria

Domanda

Nella risposta al quesito sulla composizione del consiglio di classe che delibera la sanzione, voi sostenete che in quel caso il consiglio si riunisce nella sola componente docente, in analogia a quanto avviene negli scrutini; vi sembra che questa interpretazione sia sostenibile anche alla luce del nuovo testo dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenuto nel DPR 235 del 21/9/2007, il quale, all'art.4 comma 6, prevede che la competenza passi al Consiglio d'Istituto nel caso di sanzioni più gravi (sospensione per più di 15 giorni o esclusione dagli scrutini finali), ferme restando tutte le finalità del comma 2? il Consiglio d'istituto, infatti, non ha specifiche competenze di carattere valutativo, nè se ne prevede diversa composizione che quella di norma.

Risposta

Il discrimine va individuato nel comma 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 235/2007. La disposizione in parola distingue tra le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni e quelle che prevedono l’allontamento dalla scuola per più di 15 giorni o l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni fino a 15 giorni (che poi comprendono la stragrande maggioranza dei casi) l’organo competente è il consiglio di classe. Nel caso di specie, dunque, la chiave di lettura della questione va individuata nella nozione di sanzione disciplinare, in senso non afflittivo, che può essere agevolmente estratta dalla disciplina generale dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Dal tenore letterale del dispositivo si evince, infatti, che le sanzioni disciplinari sono provvedimenti che “hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (cfr articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 249/98). Non si tratta dunque di sanzioni vere e proprie, intese alla stregua di pene o di castighi volti a limitare i diritti del soggetto responsabile del comportamento antigiuridico, quanto, invece, di atti inquadrabili nella valutazione dello studente, come tali teleologicamente orientati alla realizzazione del processo didattico apprenditivo, che deve essere volto a favorire lo sviluppo psico-affettivo del discente. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che l’eventuale riunione dell’organo collegiale competente a deliberare la sanzione disciplinare debba avvenire con l’esclusione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, in analogia con quanto avviene per la valutazione. Nel caso delle sospensioni per periodi superiori a 15 giorni o l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, il legislatore, invece, ha inteso introdurre una norma speciale, volta a punire severamente le infrazioni che diano luogo all’insorgenza di gravi responsabilità in capo agli alunni, anche sulla scorta dell’inasprirsi dei fenomeni di bullismo degli ultimi anni. Milita a favore di questa tesi la puntuale descrizione dei comportamenti illeciti che danno luogo all’assoggettamento del responsabile alle sanzioni più severe, in deroga al principio generale che pone il limite di 15 giorni per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla scuola ( cfr commi 9 e 9-bis). Conseguentemente, in riferimento a questi illeciti più gravi il legislatore, ragionatamente, ha ritenuto di individuare un organo collegiale terzo e gerarchicamente sovraordinato al consiglio di classe, rappresentativo dell’intera comunità scolastica, ai fini della legittimazione ad infliggere la sanzione. Tale organo è appunto, il consiglio d’istituto. Organo che opera nel pieno dei suoi poteri senza escludere alcuna delle sue componenti. Vale la pena di evidenziare che la comptenza del consiglio d’istituto opera anche per la sanzione della non ammissione agli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Sanzione, quest’ultima, evidentemente afflittiva, prevista in deroga alla disciplina generale, che comporta la nullità di fatto del titolo di profitto ai fini della maturazione del diritto ad essere ammessi alla classe successiva o agli esami di Stato. Idem per le sospensioni oltre i 15 gionri che, in via meramente astratta, potrebbero prevedere periodi di allontanamento anche per interi anni scolastici. Di qui la necessità , sentita dal legislatore, di convolgere l’intera comunità scolastica nella decisione concernente la sanazione per il tramite dell’organo che la rappresenta in tutte le sue componenti: il consiglio d’istituto.









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