CONFUSIONARI...CHIARIMENTI SU VERIFICHE FINALI E SCRUTINI DEI RECUPERI ESTIVI
Data: Sabato, 12 luglio 2008 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Recuperi: nota del Miur su verifiche finali e scrutini integrativi
11-07-2008 |  Scuola

 Da un po’ di tempo il MIUR ha preso l’abitudine di fare note di chiarimento, soprattutto a proposito dei recuperi, che non chiariscono un bel nulla, tutt’al più ripetono quello che le disposizioni precedenti dicevano, salvo poi indirizzare a scelte non sempre corrette sul piano normativo giocando su equivoci.
In altre parole si tratta di note che anziché chiarire confondono ancora di più le idee. D’altra parte è stato questo il difetto di fondo di tutta la normativa su debiti e recuperi che anziché fare forza sulla autonomia scolastica e sulla pur a parole riconfermata competenza collegiale, ha messo il tutto in chiave di adempimenti. In questo modo lo spazio di flessibilità che ogni scuola poteva cercare di gestire è diventato spazio di equivoci.

L’ultima nota del Ministero su verifiche finali e scrutini integrativi procede in questo senso introducendo altri elementi di equivoco. Essa infatti nel far riferimento alle verifiche finali si appella al comma 6 dell’articolo 8 dell’O.M. 92 che attribuisce le “verifiche degli esiti” e “l’integrazione degli scrutini” al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”. Vale a dire che attribuisce le procedure dello scrutinio al consiglio di classe nella stessa composizione di giugno. Qualcuno in base alla nota potrebbe equivocare che la verifica finale (cioè l’interrogazione o la prova scritta) deve veder riunito tutto il consiglio di classe. Le cose non stanno così: la verifica dell’avvenuto recupero è infatti regolamentata dal comma 2 dell’articolo 8. Esso prevede che questa sia organizzata dal consiglio di classe, calendarizzata dal collegio e svolta dal docente della disciplina assistito da altri docenti del medesimo consiglio di classe: il numero non è precisato, si può andare da 1 (oltre al docente della disciplina) fino al numero totale dei docenti della classe!

Dopo di che dove occorre garantire la totalità dei componenti il consiglio di classe di giugno è, per l’appunto, lo scrutinio integrativo. Qui però possono prodursi dei contrasti con gli obblighi di servizio: la nota fa riferimento di nuovo al caso previsto dall’O.M. 92. La O.M. 92 sembra prendere in considerazione praticamente solo lo scrutinio post 31 agosto. In questo caso è evidente che possono esservi docenti pensionati o trasferiti che non sono intenzionati a fare alcunché nella vecchia scuola di servizio: in questo caso la O.M. 92 prevede che possano essere sostituiti. Ma è evidente che nella medesima condizione vi sono anche i docenti a tempo determinato, anch’essi, loro malgrado, “collocati in altra posizione”, per usare le parole della nota, quella del disoccupato, il più delle volte!

E’ evidente altresì che questa situazione per molti docenti a tempo determinato, temporanei fino alla fine delle lezioni e incaricati fino al 30 giugno, si verifica ben prima del 31 agosto: essi, essendo fuori dal rapporto di lavoro nei mesi estivi non sono obbligati né obbligabili a fare verifiche e scrutini, quand’anche fossero prima del 31 agosto, anche se didatticamente il loro disimpegno è una jattura.

All’inizio della nota il Ministero fa riferimento a quesiti su questo argomento ma non si capisce dove concretamente andassero a parare i quesiti. Possiamo immaginare che riguardassero due questioni: per l’appunto i vincoli per il personale a tempo determinato e i vincoli per il personale a tempo indeterminato nei due momenti: le verifiche (interrogazioni, prove) e gli scrutini (il consiglio di classe che mette i voti definitivi). Argomenti spinosi perché da un lato le ragioni della didattica si scontrano con le condizioni normative che derivano dal non aver dato al tutto la forma compiuta e ufficiale di una sessione di esame di riparazione mantenendo le condizioni contrattuali esistenti. In particolare, se lo scrutinio è un atto dovuto, l’obbligo di una verifica fuori dagli orari e dai calendari ordinari, cioè in orario aggiuntivo, non fa parte, a rigore di norma, degli obblighi contrattuali. Così come è evidente che nei confronti del personale a tempo determinato nulla può essere preteso una volta che è cessato il contratto.

Roma, 11 luglio 2008
 
 
ECCOVI LA NOTA MINISTERIALE
 
Oggetto: utilizzazione del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all’art. 8, comma 6 dell’O.M. 5 novembre 2007, n. 92. - Chiarimenti.
 In relazione a quesiti pervenuti per quanto concerne l’utilizzo del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale per gli alunni il cui giudizio è stato sospeso ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’O.M. n. 92/2007, si chiarisce che l’articolo 8, comma 6, della stessa ordinanza n. 92/2007 dispone che "la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”.

 L’art. 8, comma 6, dell’ O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese.

 Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.

Pertanto, in prima istanza, va garantita la medesima composizione del consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari.


 IL DIRETTORE GENERALE
 (Mario G. Dutto)

 
 






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