PERSONALE DOCENTE
· Supplenze annuali
· Supplenze fino al termine delle attività didattiche
Premessa Per i posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, il D.M. 201/2000 prevede che i Dirigenti scolastici possono conferire le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, utilizzando le graduatorie di istituto (art. 7, comma 1, lett. a). Ciò che rileva, pertanto, ai fini del contratto da stipulare è la natura del posto sul quale effettuare l’assunzione e non la tipologia della graduatoria utilizzata (permanente o d’istituto) o i requisiti professionali del supplente (abilitato/non abilitato). Quanto sopra deve trovare applicazione anche nei riguardi dei supplenti di sostegno non specializzati. |
Tipologie (contratti e posti)
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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TIPOLOGIA DI POSTO DISPONIBILE |
GRADUATORIA |
DURATA |
SUPPLENZE ANNUALI |
Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre |
GRADUATORIA PERMANENTE
- CSA entro il 31 luglio - Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio
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Dall’assunzione
in servizio
fino al
31 agosto |
Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)
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GRADUATORIA DI CIRCOLO/ISTITUTO
Dirigente scolastico |
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SUPPLENZE TEMPORANEE
FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE |
- Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre
- Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto orario
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GRADUATORIA PERMANENTE
- CSA entro il 31 luglio - Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio |
Dall’assunzione
in servizio
fino al
30 giugno |
- Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)
- Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)
- Spezzoni di cattedra fino a sei ore
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GRADUATORIA DI CIRCOLO/ISTITUTO
Dirigente scolastico |
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SUPPLENZE TEMPORANEE FINO A NOMINA AVENTE DIRITTO |
Cattedre e posti vacanti e disponibili in attesa di assunzione dell’avente diritto (L. 449/97art. 40, comma 9) |
GRADUATORIA DI CIRCOLO/ISTITUTO
Dirigente scolastico |
Dall’assunzione in servizio fino a nomina avente diritto |
(1) Nei casi di esaurimento delle graduatorie permanenti o rinuncia degli aspiranti inclusi.
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Completamento di orario
COMPLETAMENTO DI ORARIO ECUMULABILITÀ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO |
· L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, conserva titolo a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. · Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, anche in scuole non statali.
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Sostegno: gli elenchi provinciali
ELENCHI PROVINCIALI DI SOSTEGNO (tratti dalle graduatorie permanenti)
r Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione entro il 31 maggio 2002 sono stati inseriti in appositi elenchi provinciali del sostegno, articolati in fasce, predisposti distintamente per tutti gli ordini e gradi di scuola. r Coloro che hanno conseguito il titolo successivamente al 31.5.02 ed entro il 20 luglio 2002, limitatamente all’a.s. 2002/03, sono stati inseriti in coda agli elenchi provinciali di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie.
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Scuola materna |
Distintamente: unico elenco di sostegno, nell’ambito del quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e al punteggio con cui è inserito nella graduatoria di posto comune |
Scuola elementare |
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Scuola media |
Per tutti gli insegnamenti unico elenco di sostegno, nell’ambito del quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e con il punteggio correlato a tale graduatoria. |
Scuola secondaria di II grado |
Sono predisposti elenchi relativi a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 170/95; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. |
Sostegno: gli elenchi di istituto
ELENCHI D’ISTITUTO DI SOSTEGNO (tratti dalle graduatorie di circolo/istituto)
- L’elenco d’istituto di sostegno, è costituito con gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione, che risultano inclusi per i posti comuni in una delle tre fasce delle graduatorie d’istituto, come integrate per l’a.s. 2002/03 in base alle disposizioni della C.M. 68/02. - L’inserimento negli elenchi è effettuato, con procedura automatizzata, secondo la fascia di inclusione, la posizione occupata e il punteggio attribuito nella graduatoria di posto comune. - Nella scuola secondaria gli elenchi sono costituiti considerando la posizione più favorevole occupata dagli interessati nelle diverse graduatorie di classe di concorso in cui risultano inclusi. - E’ inoltre prevista una “coda” alle tre fasce in cui, con gli stessi criteri di ordine sopra descritti, sono stati inseriti con riserva coloro che hanno dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.
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Prima fascia |
- 1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il 31 maggio 2002 - 2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il 20 luglio 2002 |
Seconda fascia
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- Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il 20 luglio 2002 |
Terza fascia
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- Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il 20 luglio 2002 |
Ulteriore raggruppamento |
- Aspiranti che hanno dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002 graduati in base alla migliore posizione occupata nelle graduatorie di posto comune - Entro il 31 ottobre tali aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che gestiscono la loro domanda la dichiarazione di conseguimento del titolo
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Sostegno: le assunzioni
ASSUNZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO |
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UFFICIO |
DATA |
GRADUATORIA |
TIPOLOGIA DI SUPPLENZA |
CSA |
Entro il31 luglio |
Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno (aspiranti specializzati) |
Supplenze annuali
Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche |
DIRIGENTI SCOLASTICI (Scuole polo)
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Dopo il31 luglio |
Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno fino al loro eventuale esaurimento (aspiranti specializzati) |
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DIRIGENTI SCOLASTICI
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Dopo il31 luglio
nei casi di esaurimento degli elenchi o rinuncia da parte degli aspiranti |
1) Scorrimento degli elenchi di sostegno di circolo/istituto (aspiranti specializzati entro il 20 luglio 2002)
2) Scorrimento delle code degli elenchi di sostegno di circolo/istituto per il conferimento di supplenze a titolo provvisorio (aspiranti che si specializzano entro il 31 ottobre 2002)
3) Conferma a titolo definitivo degli aspiranti che si sono specializzati entro il 31 ottobre e/o scorrimento degli elenchi di sostegno di circolo/istituto di altre scuole (aspiranti specializzati)
4) In assenza di aspiranti specializzati scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto e assunzione a titolo definitivo dei candidati non specializzati con miglior punteggio nelle graduatorie di posto comune.
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Sostegno: le procedure per l’assunzione
LE PROCEDURE PER L’ASSUNZIONEDAGLI ELENCHI DI SOSTEGNO D’ISTITUTO
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r Successivamente all’esaurimento degli elenchi provinciali di sostegno, sui posti ancora disponibili per l’intero anno scolastico, i Dirigenti scolastici assumono mediante scorrimento degli elenchi di sostegno di istituto. r Subordinatamente agli aspiranti forniti di titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002 - inclusi nelle prime tre fasce - possono attribuire supplenze a titolo provvisorio a coloro che sono inseriti nell’ultimo raggruppamento. Tali assunzioni devono essere condizionate all’effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre. r Dopo il 31 ottobre, agli aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva (cioè che hanno conseguito il titolo di specializzazione), saranno confermate le supplenze a titolo definitivo. r Sugli eventuali ulteriori posti residui occupati da aspiranti privi di titolo, dopo aver utilizzato le graduatorie degli specializzati delle altre scuole della provincia sulla base del criterio di viciniorità ed aver verificato l’indisponibilità di aspiranti specializzati, i Dirigenti scolastici procederanno all’eventuale conferma a titolo definitivo degli aspiranti privi di titolo di specializzazione già nominati a titolo provvisorio.
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Le sanzioni
Le sanzioni applicabili per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti sono disciplinate dall’art. 8 del Regolamento D.M. 201/2000, e prevedono due ipotesi:
a) La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l’anno scolastico successivo.
- Tale sanzione di fatto non ha mai trovato applicazione per due motivazioni: 1) non è stato rispettato il diritto di scelta da parte del supplente, previsto al comma 1 dell’art. 3 del Regolamento; 2) le graduatorie permanenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 333/2001, sono integrate e aggiornate annualmente, pertanto la sanzione sarebbe comunque inefficace. - Al riguardo l’Amministrazione si è espressa in più occasioni con note e circolari, in modo impreciso; l’ultima con la C.M. 82/2002, ove nel richiamare l’art. 8, si riferisce impropriamente solo ai casi di rinuncia. - Per i casi di mancata assunzione del servizio, in caso di nomina effettuate dai CSA, le procedure anticipate messe in atto per la prima volta quest’anno, determinano il verificarsi di un lasso di tempo di almeno un mese tra la formalizzazione dell’accettazione (firma dalla proposta e/o firma del contratto) e l’assunzione effettiva del servizio che deve avvenire il 2 settembre. - Questa circostanza non può indurre a ritenere applicabile la sanzione per tale fattispecie (sanzione che sarebbe comunque inefficace) e tanto meno si può configurare la mancata assunzione come abbandono, ipotesi che si realizza solo successivamente all’assunzione del servizio.
b) L’abbandono del servizio comporta sia l’effetto del punto a) dell’art. 8 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza per l’anno scolastico in corso (annuale o temporanea). - Questa sanzione è ed è stata sempre applicabile senza particolari problemi interpretativi. L’abbandono non può essere confuso con la mancata assunzione del servizio.
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