Graduatorie, fuori i servizi pregressi.
Per la permanenza in lista basta chiedere l’aggiornamento
a cura di Antimo Di Geronimo, da ItaliaOggi del 26/4/2005
Per rimanere iscritti nelle graduatorie permanenti non è necessario indicarlo espressamente nella domanda. Basta chiedere l’aggiornamento del punteggio o il trasferimento in altra provincia. E ciò determinerà automaticamente la permanenza in tutte le graduatorie o negli elenchi che saranno indicati nell’istanza. E questo uno dei chiarimenti forniti dal ministero dell’istruzione con una nota emanata il 18 aprile scorso. In parole povere: per aggiornare il punteggio e permanere anche nelle graduatorie dove non si hanno nuovi titoli da far valere, basta mettere la crocetta sulla voce «A» collocata in basso, nella prima pagina del modulo di domanda. Una semplificazione che il ministero ha ritenuto di dover fare, nell’ambito di una serie di risposte ai dubbi che in questi giorni sono stati avanzati in merito all’integrazione delle graduatorie da cui si dispongono le assunzioni e le supplenze (si veda ItaliaOggi del 21 aprile scorso). I docenti hanno tempo fino al prossimo 2 maggio. Il dicastero non ha ritenuto invece di includere tra le possibili integrazioni anche i servizi pregressi mai dichiarati.
CAMBIO DEL TITOLO DI ACCESSO
Niente da fare per quanto riguarda i diplomi di specializzazione all’insegnamento conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli interessati potranno cambiare il titolo di accesso alle graduatorie solo se faranno in tempo a conseguire i nuovi titoli entro il 2 maggio. Non è possibile, dunque, farsi valutare titoli con riserva, se non nei casi espressamente previsti dalla normativa. Vale a dire: le abilitazioni riservate oppure i titoli rilasciati dai conservatori e dalle scuole di specializzazione all’insegnamento universitario. A patto che vengano fatti valere per iscriversi per la prima volta nelle graduatorie permanenti.
TITOLI NON DICHIARATI
Il ministero ha chiarito che è possibile far valere titoli posseduti e non dichiarati precedentemente oppure conseguiti entro il 2 maggio. Ma non ha fornito alcuna spiegazione circa la possibilità di far valere servizi resi in contemporanea, non dichiarati nella precedente tornata, perché sacrificati nell’opzione obbligatoria su di un’unica classe di concorso.
L’amministrazione, dunque, non si è pronunciata sulla possibilità di optare per servizi resi nel 2003/2004 in una classe di concorso diversa, rispetto a quella per la quale tali servizi siano già stati fatti valere, rinunciando al servizio già acquisito.
STRUMENTO MUSICALE
L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che hanno titolo all’iscrizione nella graduatoria della classe di concorso 77/A (strumento musicale) i docenti già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 143/04 (6 giugno 2004), del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003/2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
SOSTEGNO
La norma che consente l’inserimento con riserva, per coloro che stanno frequentando i corsi di specializzazione per il sostegno, si applica anche ai laureati in scienze della formazione primaria, che stanno frequentando il corso di specializzazione.
DOTTORATO DI RICERCA
Il dicastero ha limitato il peso dei dottorati. E’ possibile, infatti, chiedere la valutazione solo di un titolo di dottorato di ricerca.
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
L’amministrazione ha fatto sapere, inoltre, che lo scioglimento della riserva per le iscrizioni sarà disposto su tutto il territorio nazionale con un apposito provvedimento ministeriale in corso di definizione.
LE QUESTIONI IRRISOLTE
Vi sono poi diverse vecchie questioni irrisolte. Come, per esempio, quella dei docenti che, nel 2001, avevano conseguito il diritto alla conferma degli incarichi di supplenza dell’anno precedente, per effetto di un decreto legge ad hoc (n. 16/2001). E che, nel frattempo, avevano ottenuto la nomina del preside. In quest’ultimo caso, diversi provveditorati si regolarono stipulando i contratti preliminari, facendo riferimento ai termini del contratto dell’anno prima, ma senza reintegrare gli interessati nelle relative sedi. Così facendo, gli interessati si trovarono nella curiosa situazione di continuare a lavorare con la nomina del preside, pur avendo in tasca la nomina del provveditore. Per giunta su sede e, qualche volta, anche su classe di concorso diversa. E tutto ciò ha determinato una serie di scompensi nell’anzianità di servizio di molti docenti coinvolti in questo meccanismo. In modo particolare nella classe di concorso A043 (lettere scuole medie). All’epoca del provvedimento, infatti, molti docenti si trovavano a insegnare presso istituti superiori in classi analoghe (A050 e A051) con nomina del preside, in attesa di ottenere la nomina del provveditore sulla A043. Generalmente più appetibile per le maggiori disponibilità. E la mancata attribuzione della nomina sulla A043 ha avuto come effetto l’impoverimento del proprio patrimonio di servizi.
DIPLOMI DI CONSERVATORIO
Un’altra questione ancora irrisolta è quella che riguarda la mancata equiparazione, di fatto, dei diplomi di conservatorio e accademia ai titoli di laurea. L’amministrazione centrale, infatti, non ha fornito indicazioni specifiche agli uffici periferici. E ciò rischia di determinare, come in passato, la mancata attribuzione dei tre punti, previsti per coloro che possiedono i diplomi di alta cultura e che intendono farli valere come titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso.
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