Si è svolta giorno 29
dicembre presso il MIUR la prevista informativa sul DPCM di cui
all’art. 17 DL 104/2013 in materia di reclutamento dei dirigenti delle
scuole.
Non è stata consegnata documentazione scritta, con la motivazione che
il testo della bozza sarebbe al concerto con le altre Amministrazioni
interessate (MEF e Funzione Pubblica), prima di passare al vaglio del
Consiglio di Stato ed alla definitiva approvazione in Consiglio dei
Ministri. Sono state però fornite un certo numero di informazioni di
massima.
Tempi – L’Amministrazione conta di poter completare l’iter del DPCM
all’inizio della primavera 2015, pur senza essere in grado di assumere
impegni precisi in merito. La durata della fase "concorsuale” sarebbe
di circa dodici mesi e quella della fase "corsuale” di sei mesi.
L’auspicio è quello di poter assumere i vincitori a partire dal 1°
settembre 2016.
Cadenza annuale – E’ stato riconfermato l’impegno a rispettare la
scadenza di legge. Tuttavia, dato che non è possibile contenere la
durata complessiva della procedura in meno di diciotto mesi, vi sarà
una fase di sovrapposizione fra due concorsi successivi: mentre i
candidati della procedura 1 svolgeranno il corso di formazione presso
la SNA, quelli della procedura 2 svolgeranno le prove concorsuali per
accedere a loro volta al corso di formazione dell’anno successivo. E
così via.
Posti messi a concorso – Saranno tutti quelli "vacanti e disponibili”,
ivi inclusi – in prima applicazione – quelli attesi per l’anno
scolastico successivo (2016-2017). A regime, solo quelli vacanti e
disponibili per un anno. La partecipazione è nazionale, senza
indicazione preventiva della regione. Non rileva quindi il fatto che in
qualche regione possano non esservi posti disponibili: gli aspiranti di
quella regione potranno comunque partecipare, sapendo che – in caso di
esito positivo – non troveranno posto nella propria regione. Potranno
partecipare i docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità di
servizio complessivo (incluso quello pre-ruolo).
Riservisti – Ai concorrenti appartenenti ad una delle categorie di cui
all’art. 2-ter del Decreto legge 58/14 è riservata una quota di posti,
che opera – solo per coloro che avranno superato entrambe le prove
scritte ed il colloquio – all’atto dell’ammissione alla fase "corsuale”
della selezione. Coloro che in quella graduatoria si collocano in
posizione utile indipendentemente dalla riserva non intaccano il numero
dei posti messi a riserva. In aggiunta, i riservisti sono ammessi alle
prove scritte in soprannumero, senza dover sostenere la prova
preselettiva.
Prove – La prima sarà una preselezione, che si svolgerà solo se
necessaria, cioè se il numero degli aspiranti supererà il triplo dei
posti messi a concorso. Sarà una prova a test con risposta chiusa e
sarà superata da un numero di aspiranti non superiore a tre volte
quello dei posti messi a concorso. Il punteggio riportato non viene più
utilizzato nelle fasi successive della selezione. Chi supera la
preselezione, svolgerà due prove scritte: una in forma di saggio,
l’altra di soluzione di casi strutturati. Ad ogni prova sono assegnati
fino a 100 punti ed il minimo per il superamento è di 70/100 per
ciascuna. Chi supera entrambe le prove scritte sostiene un colloquio
(anche questo graduato in centesimi).
Titoli – Solo a coloro che avranno superato tutte le prove saranno
valutati i titoli. Punti disponibili: venti, di cui metà per i titoli
culturali e metà per quelli di servizio.
Ammissione alla fase "corsuale” – La graduatoria relativa comprenderà
il punteggio delle due prove scritte e del colloquio più il punteggio
dei titoli. Saranno ammessi al corso di formazione presso la SNA tanti
candidati quanti sono i posti messi a concorso, maggiorati del 20%.
Corso di formazione – Si svolgerà per una durata di quattro mesi (con
modalità compatibile con la prestazione del servizio) presso la SNA,
con spese di viaggio e soggiorno a carico dei partecipanti. Sarà
articolato sul modello universitario: corsi seguiti da esami. Chi avrà
maturato un certo numero di crediti sarà ammesso ad una "valutazione
intermedia”, consistente in un esame scritto. Chi supera lo scritto
sarà ammesso ad un tirocinio di due mesi presso una scuola, che sarà
pure oggetto di valutazione da parte del dirigente tutor.
Valutazione finale – Al termine del tirocinio si svolgerà un colloquio
finale. La graduatoria sarà formata unicamente con i punteggi riportati
durante la fase "corsuale”: valutazione intermedia, tirocinio,
colloquio.
Assunzione – Saranno dichiarati vincitori candidati in numero pari al
massimo a quello dei posti messi a bando. Non vi saranno "idonei”. I
vincitori saranno invitati ad indicare un certo numero di regioni nelle
quali desiderano essere nominati. Sulla base del posto in graduatoria e
delle preferenze espresse, saranno assegnati ad una specifica regione
ed in quella stipuleranno il contratto di assunzione con il Direttore
del locale USR.
In margine all’informativa, sono state richieste all’Amministrazione
informazioni relative ad alcune situazioni pregresse tuttora pendenti.
Ecco le indicazioni fornite:
Lombardia – i 96 "ex-vincitori” rientrano nella quota di riserva (vedi
sopra).
Toscana – la conclusione della ri-correzione degli scritti è prevista
entro la fine di febbraio 2015 e la conclusione dei colloqui,
orientativamente, entro marzo-aprile.
Campania – L’Amministrazione procederà nelle prossime settimane alla
stipula di contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati in
graduatoria. Tali contratti non recheranno per il momento indicazione
di sede ed avranno decorrenza dal 1° settembre 2015. La loro finalità è
quella di accantonare un numero di posti pari a quello degli aventi
diritto, prima dell’avvio delle operazioni di mobilità interregionale.
A conclusione dell’incontro, Anp ha espresso il proprio disappunto per
il mancato rispetto del termine di legge del 31 dicembre 2014 per
l’emanazione del primo bando di concorso da tenersi con la nuova
procedura. Se pure non si trattava di un termine perentorio, la sua
mancata osservanza non è però un segnale positivo, soprattutto per
quanto riguarda le scadenze successive. Al riguardo, ha ritenuto di
sollecitare l’Amministrazione a fare il possibile perché il DPCM veda
la luce almeno nei tempi oggi indicati.
Un secondo motivo di perplessità riguarda l’esiguo peso attribuito ai
titoli rispetto al totale dei punti disponibili. Il regolamento
precedente dava loro 30/120, che era probabilmente troppo: ma lo schema
oggi illustrato ne prevede solo 20/320, che è sicuramente troppo poco.
Per questa via, si svuota di significato sostanziale la previsione di
legge che aveva inteso riconoscere una rilevanza sostanziale ad alcuni
titoli culturali di particolare natura.
Suscita preoccupazioni il numero di passaggi valutativi intermedi, che
– oltre a rendere l’intero percorso ancor più impegnativo che per il
passato – moltiplica i punti di attacco per il contenzioso, con tutti i
rischi connessi per la tenuta di una procedura che ha uno dei suoi
cardini nella regolare periodicità annuale del reclutamento.
Una scelta che non convince è quella di aver assegnato a tutte le prove
lo stesso contenuto, differenziandole solo per le modalità di
svolgimento (test, saggio, quesiti a risposta aperta, colloquio).
Nell’economia generale del percorso, sarebbe apparso più convincente
che ad ogni prova corrispondesse l’accertamento di una specifica
competenza (e cioè un fine)e non solo una diversa tecnica di
accertamento (e cioè uno strumento).
Emerge poi dall’insieme delle informazioni rese dall’Amministrazione
l’evidente sforzo per omologare quanto più possibile la procedura di
reclutamento dei dirigenti scolastici a quella dei dirigenti
amministrativi: tempi e modi delle prove, successione e sede delle
stesse, composizione delle commissioni, criteri per l’attribuzione dei
punteggi, ecc. Anp non è per principio contraria a tale avvicinamento,
dato il suo impegno in favore del ruolo unico della dirigenza pubblica:
vorrebbe tuttavia che l’omologazione non si limitasse alle prove ed
agli impegni per accedere alla funzione, ma che – coerentemente – si
estendesse a tutti gli aspetti correlati, a cominciare da quello
retributivo.
Sotto questo profilo, ricorda che – lo scorso 4 dicembre – il
sottosegretario Faraone si era impegnato a riunire il tavolo sindacale
all’indomani dell’approvazione della legge di stabilità per riprendere
la questione del Fondo Unico Nazionale e della retribuzione complessiva
dei dirigenti delle scuole: impegno non ancora assolto e che ci si
augura venga onorato quanto prima.
Concludendo, Anp si augura che – nelle ulteriori fasi di elaborazione
del Decreto – vi siano spazi per recepire almeno qualcuna delle
indicazioni formulate. Per parte sua, si propone di seguire gli
sviluppi dell’iter e di richiedere, al momento opportuno, informative
puntuali sulle eventuali modifiche allo schema.
Anp.it