E’ stata
rappresentata alla scrivente O.S. sindacato SAB, la circostanza che è
prassi consolidata, in moltissime scuole della provincia, sostituire i
docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta
servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l’assenza del
docente curriculare, ovvero in altre classi oppure, lasciare il
docente di sostegno in classe ed utilizzare quello contitolare
dell’insegnamento frontale curriculare per sostituire i colleghi
assenti per supplenze brevi e saltuarie, in altre classi.
Risulta ancora che alcuni dirigenti scolastici facciano ricorso a nuovi
espedienti quali quelli, in particolare nei cicli dell’obbligo, di
interrompere la continuità didattica nelle classi successive alle
prime, pur in presenza del medesimo docente di sostegno, per assegnare
alla classe ed al medesimo alunno con rapporto 1/1, n. due docenti di
sostegno contravvenendo ai dettati della continuità didattica
riconosciuta dalla legge n. 104/92, dalle linee guida del MIUR e da
giurisprudenza consolidata, NON salvaguardando nemmeno l’unicità
dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno previsto
dall’art. 4 comma 1 del D.M. 131/2007 (Regolamento).
Il ricorso a questo nuovo espediente è di avere più docenti di sostegno
che ruotano su più classi per utilizzarli, dopo, o in supplenze o in
sostituzione dei contitolari della classe, ritenendo applicabile, nel
caso di specie, l’art. 2 comma 5 del DPR n. 122/2009 (Regolamento
valutazione degli alunni).
Nel merito, il SAB contesta tale interpretazione che può essere valida
per gli alunni disabili in situazione di gravità delle scuole di 2°
grado dove ancora vige, solo per le supplenze, la suddivisione delle
aree per cui può verificarsi l’assegnazione di due docenti di area
diversa a un solo alunno, ma non nelle scuole primarie e medie dove
l’insegnamento è unico e unico deve essere il docente di sostegno.
Come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto
all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura
diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in
attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario
contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di
difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al
decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge
104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto
conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio
compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare,
l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di
essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n.
4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può
essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle
strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso
utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e
compresente durante le attività didattiche per effetto della sua
particolare funzione di supporto alla classe del disabile di
riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente
curriculare. La contitolarità della classe, per come circostanziato
dall’art. 13, comma 6, legge n. 104/1992, assume una propria specifica
valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario
raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari
in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro
inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nell’ambito
della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente
indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può
provvedere alla sostituzione del personale docente assente
temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a
disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di
quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine,
mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e
disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre
l’orario d’obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre
precisato: “Al fine primario di non incorrere in una sospensione della
didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti
scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a
15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
E’ da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti
e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa,
nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni
nelle varie classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma
costituisce di fatto, rischi per la sicurezza. E' appena il caso di
evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe
incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi d’infortunio a un alunno
portatore di handicap qualora - come è peraltro accaduto
recentemente nella regione Puglia - esso si verifichi mentre il
docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.
Nel merito, dopo intervento del SAB, vi è nota prot. n. 73ris del
6/2/2012 dell’ATP di Cosenza, la quale nel richiamare le SS.LL. ad
un’attenta considerazione della problematica si ritiene opportuno
ricordare che la nota ministeriale n. 9839 dell’8 novembre 2010, alla
quale si rimanda per una sua lettura integrale, in merito a quanto
esplicitato in oggetto afferma: “ Appare opportuno richiamare
l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei
docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo
casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, nonché nota prot. n.
637/R del 14/1/2013, del medesimo ATP con la quale si invitano i
Dirigenti scolastici con ogni tempestività ad attenersi, assumendosi la
responsabilità, a mo’ d’esempio, della non nomina di supplenti là dove
la norma la prevede, in base alla previsione di cui al suddetto art. 9
del decreto Legge 78/2010, che contempla la possibilità di procedere ad
assunzione in deroga su posti di sostegno, ad adottare tutte le
iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione
dell’organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto
fabbisogno delle Istituzioni scolastiche, onde evitare di ricadere nel
reato di interruzione di pubblico servizio e aggravio a
carico dello Stato, in caso di contenziosi che verrebbero aperti da
parte degli interessati e che già hanno visto soccombente la nostra
Amministrazione.
In merito alle ipotetiche circostanze eccezionali non altrimenti
risolvibili si evidenzia che “deve inoltre trattarsi non solo di "casi
eccezionali", ma questi devono essere pure "non altrimenti
risolvibili". Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti,
curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino a un massimo di
sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una
circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala
la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente
a quell'ora. Infatti, ormai in base al regolamento sulle supplenze,
D.M. 131/07, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle
graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora
l'aspirante a supplenza, può intervenire e assumere immediatamente
l'incarico”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. autorevole
intervento al fine di far cessare tali comportamenti per il rispetto
delle disposizioni di riferimento citate, al fine di evitare che
l’insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito
istituzionale, salvaguardando la continuità didattica e l’unicità
dell’insegnamento.
F.to Prof. Francesco Sola -
Segretario Generale SAB
sindacatosab@sabcs.it