Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali le
amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi, il cui valore
stimato sia di importo superiore alla soglia comunitaria, mediante procedure
attuate con strumenti telematici ed elettronici.
E' data altresì la facoltà alle amministrazioni di espletare le gare telematiche
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
nonché la possibilità di adottare procedure di scelta del contraente nelle quali
i tradizionali procedimenti di acquisto sono supportati da sistemi elettronici e
telematici.
Le procedure disciplinate dal regolamento si propongono quindi alla P.A. sia
come alternative agli attuali sistemi di scelta del contraente, sia come ausilio
nelle tipiche forme di negoziazione.
Il regolamento (art. 2, comma 4), in ossequio ai principi di autonomia e
decentramento, ora rafforzati dalla novella al titolo V della Costituzione,
rimette alla discrezionalità delle regioni e degli enti locali e delle
amministrazioni dello stato l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.
L'articolato in commento illustra il funzionamento delle procedure telematiche:
da un lato le procedure di gara telematiche, ossia le procedure di scelta del
contraente attuate con strumenti elettronici ed informatici; dall'altro il
mercato elettronico, ossia l'insieme dei cataloghi esposti dai fornitori -
suddivisi per settori merceologici - dalla consultazione dei quali le
amministrazioni possono acquistare beni e servizi di ammontare complessivo annuo
inferiore alla soglia comunitaria.
Nel sistema delineato dal Regolamento le soluzioni e gli strumenti elettronici e
telematici consentono ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi - definiti
utenti dall'art. 1 lettera g) - di partecipare alle procedure telematiche
passando attraverso un processo di autorizzazione - art. 1, lettera m) - e di
presentare le proprie offerte; offerte che saranno classificate e selezionate
dal sistema stesso.
I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure
saranno presenti su un sito, all'uopo utilizzato dall'amministrazione
appaltante, e saranno gestiti tecnicamente dalla stazione appaltante stessa o da
un soggetto pubblico o privato, il gestore del sistema, selezionato nel rispetto
della normativa vigente in tema di scelta del contraente.
Nel Regolamento si trova una prima applicazione della firma digitale "basata su
di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato", ora
disciplinata dal D.Lgs. n. 10 del 23.01.2002, in vigore dal 2 marzo.
L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici coinvolge anche il sistema
della pubblicità delle procedure telematiche di acquisto: l'art. 4 del
Regolamento prevede, infatti, che sia i bandi di abilitazione, sia gli avvisi di
gara e di aggiudicazione, così come tutte le comunicazioni al pubblico, siano
pubblicati sul sito dell'amministrazione appaltante, in aggiunta ai sistemi
tradizionali di pubblicità (pubblicazione all'Albo Pretorio, su Gazzetta
Ufficiale Italiana, Gazzetta delle Comunità Europea, quotidiani).
Anche la trasmissione di documenti e le comunicazioni - compreso l'invito alla
gara di cui all'art. 10 comma 3 - tra amministrazione e utenti avverranno con
l'utilizzo di strumenti telematici, ossia attraverso la spedizione di posta
elettronica.
Per partecipare alle procedure di gara telematiche gli utenti devono passare
attraverso un processo di autorizzazione che si apre con la pubblicazione di un
bando di abilitazione - alle gare telematiche (art. 5 ), ovvero al mercato
elettronico (art. 11) - contenente le modalità ed i criteri per il rilascio
dell'abilitazione stessa.
Il rilascio dell'abilitazione non esonera tuttavia gli utenti dal dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti. A tal proposito il terzo comma dell'art. 5 del
Regolamento, richiede un raccordo con la vigente disciplina
dell'autocertificazione, là dove richiama la possibilità, per le amministrazioni
che ne ravvisino la necessità, di chiedere agli utenti la dimostrazione del
permanere dei requisiti per negoziare con la P.A. e delle condizioni che ne
hanno consentito l'abilitazione alle negoziazioni stesse. Naturalmente parte
della documentazione potrà essere cartacea, ma altra parte potrà essere
anch'essa attestata on-line.
Il bando, pubblicato almeno 60 giorni prima dell'inizio delle gare telematiche,
dovrà contenere, fra le informazioni più rilevanti per la partecipazione delle
imprese:
- l'indicazione del volume globale degli appalti, suddivisi per categorie di
beni e di servizi, che l'amministrazione aggiudicherà con l'utilizzo degli
strumenti elettronici;
- il periodo di validità dell'abilitazione (massimo 24 mesi);
- le classi di abilitazione, corrispondenti alle categorie merceologiche dei
beni e dei servizi;
- le modalità di presentazione delle candidature ( anche per posta elettronica e
servendosi della firma digitale);
- i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni;
- l'indicazione del sito nel quale l'amministrazione pubblicherà le informazioni
relative alle procedure di gara ( bandi, capitolati speciali, norme tecniche
relative al funzionamento del sistema, indicazione del responsabile del
procedimento, garanzie prestate dai fornitori per ottenere l'abilitazione).
L'amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande di
abilitazione, comunica agli utenti gli esiti delle valutazioni effettuate, in
particolare, rispetto alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria,
della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Sulla natura del predetto termine nulla è disposto dal regolamento; poiché non è
detto espressamente se debba intendersi ordinatorio o perentorio, ci si domanda
se i fornitori che hanno richiesto l'abilitazione debbano presentare apposita
istanza ai sensi della L. 241/90 per mettere in mora l'amministrazione ovvero se
possano attribuire all'inerzia dell'amministrazione il significato di
silenzio-accoglimento.
Quest'ultima ipotesi però contrasterebbe con le norme tecniche che regolano la
procedura, in quanto per accedere alla negoziazione occorre che l'utente sia
"riconosciuto" dal sistema, attraverso un meccanismo di sicurezza che assicuri
la paternità delle offerte (il che presuppone un'attività della P.A. quale, per
esempio, il rilascio da parte della stazione appaltante di user-id e password).
Oltre al suddetto processo per il rilascio dell'autorizzazione, "preventivo", in
quanto avviene in un momento antecedente rispetto all'avvio della gara
telematica, il Regolamento prevede altresì la facoltà per i fornitori che non
abbiano risposto al bando di abilitazione, di abilitarsi entro un termine (15
giorni dalla data di pubblicazione del bando) previsto nell'avviso di gara: in
tal caso l'identificazione avverrebbe "in itinere", ma sarebbe riferita alla
sola gara in pubblicazione e quindi per un periodo limitato all'espletamento di
quella procedura e per la specifica categoria merceologica richiesta.
Il processo di autorizzazione consente - e quindi legittima - la creazione di
veri e propri albi di soggetti abilitati la cui validità massima è fissata in 24
mesi; ogni due anni dunque le amministrazioni dovranno procedere alla
pubblicazione dei bandi di abilitazione nei modi sopra delineati.
L'avviso di gara dovrà esser pubblicato nei modi e luoghi di cui all'art. 4,
comma 2 del regolamento, oltre che nei luoghi tradizionali, almeno 30 giorni
prima della data di inizio delle operazioni (art. 10).
Questa disposizione costituisce una rilevante novità in materia di pubblicità
degli avvisi di gara, poiché il termine in parola differisce sia dai termini
ordinari e ridotti richiesti dalla normativa europea (a tal proposito potrebbero
sorgere dubbi di compatibilità con la stessa) sia dai termini previsti per le
gare nazionali.
Nel testo varato dal Governo sono state recepite le indicazioni del Garante per
la protezione dei dati personali, che aveva ritenuto perfettibile lo schema
sottoposto all'esame preventivo con riguardo all'individuazione delle figure di
titolare e responsabile del trattamento, alla distinzione tra accesso ai
documenti e accesso ai dati personali, e alla necessità di accorgimenti per
garantire la segretezza delle offerte al momento della loro presentazione.
In particolare nell'art. 3 è stato introdotto un esplicito richiamo ai principi
stabiliti nel primo comma della l. 675/96 [ mentre, riguardo alla titolarità del
trattamento dei dati (per prevenire equivoci sulla menzione della qualità di
responsabile del trattamento del gestore del sistema) nell'art. 7, comma 1, dopo
la parola "aggiudicatrice" sono state aggiunte le parole "titolare del
trattamento".
Nulla è disposto sui parametri ai quali il sistema si dovrà attenere per
individuare e segnalare le offerte che presentino carattere di anomalia. Poiché
le disposizioni del regolamento si applicano alle procedure di acquisto sopra
soglia CE, il criterio di individuazione sarà quello previsto dagli articoli 19
del d.lgs. 358/92 e s.m.i. e 25 del d.lgs. 157/95.
La normativa nazionale non prevede invece un automatismo di individuazione della
soglia di anomalia; comunque, poiché il regolamento non fa distinzione fra gare
di rilievo comunitario e gare nazionali, lo stesso sistema di segnalazione
dell'anomalia delle offerte potrà essere utilizzato anche per le gare sotto i
200.000 DSP.
Ancora una volta l'attore principale della procedura, che, è bene ricordare,
rimane un procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, è il
responsabile del procedimento.
L'art. 8 del regolamento ne definisce i compiti e i successivi articoli 9 comma
3, lett. e) e 10, comma 2, lett. g) ne prevedono l'individuazione
rispettivamente nel bando di abilitazione e nell'avviso di gara: dalla
disciplina in rassegna emerge la possibilità che il responsabile del
procedimento sia soggetto diverso nelle due fasi della procedura. La motivazione
è da ravvisarsi nella particolare competenza richiesta per risolvere le
questioni tecniche connesse allo svolgimento delle negoziazioni on-line, che
potrebbe determinare l'amministrazione ad individuare una figura tecnica
(esperto informatico) quale responsabile della prima fase della procedura, e una
figura amministrativa per la successiva fase dello svolgimento della gara.
Se le due figure coincideranno in un unico responsabile di procedimento
amministrativo, non esperto in materia informatica, questi si dovrà avvalere del
supporto di un tecnico per la soluzione dei problemi informatici accollatigli
dall'art. 8, comma 1) del regolamento.
La semplificazione delle procedure di negoziazione mediante l'utilizzo di
strumenti informatici coinvolge anche la verbalizzazione della gara e
l'approvazione del contratto: il verbale di gara (diverso dal "verbale delle
operazioni di gara", che lo precede e ne costituisce parte integrante) può
essere sottoscritto anche con firma digitale dal responsabile del procedimento e
dall'ufficiale rogante. Parimenti l'approvazione del contratto avviene “con
strumenti telematici”: disposizione, questa, che avrebbe richiesto un'ulteriore
specificazione, visti gli importanti aspetti giuridici sottesi a tale aspetto
del procedimento amministrativo.
Nel testo definitivo del regolamento non è stata prevista l'individuazione delle
norme tecniche di attuazione (come si leggeva invece nella precedente stesura),
dal che si potrebbe dedurre che spettino all'autonoma determinazione delle
amministrazioni i provvedimenti in materia.