Supplenze 2008/09: Emanata la circolare - Presentazione di nuovi titoli di sostegno entro il 10 agosto
Dopo l'informativa alle OO.SS. del 22 luglio u.s. il MIUR ha diramato, con nota prot. 12510 del 25 luglio 2008, le istruzioni operative relative alle assunzioni a tempo determinato per l'a.s. 2008/2009.
La circolare, come preannunciato, ripropone sostanzialmente invariate le disposizioni diramate lo scorso anno.
Nonostante le richieste formulate dalla CISL Scuola e dalle altre OO.SS. l'Amministrazione non modifica l'impianto rispetto a questioni che hanno ricadute di carattere politico a partire dalla gestione degli spezzoni fino a 6 ore.
Affronta, invece, positivamente, ancorché in modo parziale, il problema, da noi più volte posto, del part-time nelle supplenze.
Nella circolare, infatti, è prevista la possibilità di accendere rapporti di lavoro a tempo parziale nei contratti a tempo determinato. A tal fine sono citati gli articoli del CCNL 25 co. 6 e 39 per il personale docente e gli articoli 44 co. 8 e 58 relativi al personale A.T.A.
Viene però richiamato anche l'art. 73 del D.L. 112 in corso di conversione in Parlamento, articolo che amplia i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella concessione del part-time. E' previsto, infatti, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sia più automatica ma concessa dall'Amministrazione.
A tale proposito, poiché è da escludere che tale discrezionalità si possa tradurre in arbitrio, e considerato che il CCNL ha pienamente regolamentato la materia prevedendo puntualmente i limiti e le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del personale della scuola, riteniamo che l'Amministrazione debba attenersi scrupolosamente alle condizioni definite nel CCNL. La stessa, pertanto potrà solamente esercitare gli spazi concessi dal D.L. 112 per la verifica di possibili conflitti di interesse con eventuali altre attività lavorative che il dipendente intende svolgere, qualora pregiudizievoli alla funzionalità del servizio.
Sottolineiamo, infine, che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non modifica la durata giuridica del contratto cui l'aspirante ha titolo, pertanto in presenza di scelta di un posto vacante e disponibile (posto assegnato come supplenza annuale) permane anche per il rapporto di lavoro part-time richiesto il diritto alla retribuzione fino al 31 agosto.
Per il personale ATA rimane l'impegno dell'Amministrazione ad affrontare a fine agosto le questioni rappresentate durante il confronto, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 59 (assunzione a tempo determinato del personale di ruolo in diverso profilo) anche in caso di supplenza fino all'avente titolo.
Titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti tardivamente
Come già anticipato evidenziamo che per ampliare il più possibile la platea degli aspiranti specializzati sul sostegno l'Amministrazione ha confermato anche per il prossimo anno la possibilità di far valere i titoli di specializzazione conseguiti successivamente al 30 giugno (termine fissato per lo scioglimento della riserva) ed entro il 10 agosto p.v. ai fini dell'inserimento in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia delle scuole ove gli interessati risultano inseriti per l'a.s. 2008/2009.
E' necessario a tale fine inviare al Dirigente della scuola a cui è stato a suo tempo trasmesso il modello B per l'inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, richiesta in carta semplice (consegna a mano o mediante raccomandata A/R) indicando, con le modalità dell'autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo.
Dopo l'informativa alle OO.SS. del 22 luglio u.s. il MIUR ha diramato, con nota prot. 12510 del 25 luglio 2008, le istruzioni operative relative alle assunzioni a tempo determinato per l'a.s. 2008/2009.
La circolare, come preannunciato, ripropone sostanzialmente invariate le disposizioni diramate lo scorso anno.
Nonostante le richieste formulate dalla CISL Scuola e dalle altre OO.SS. l'Amministrazione non modifica l'impianto rispetto a questioni che hanno ricadute di carattere politico a partire dalla gestione degli spezzoni fino a 6 ore.
Affronta, invece, positivamente, ancorché in modo parziale, il problema, da noi più volte posto, del part-time nelle supplenze.
Nella circolare, infatti, è prevista la possibilità di accendere rapporti di lavoro a tempo parziale nei contratti a tempo determinato. A tal fine sono citati gli articoli del CCNL 25 co. 6 e 39 per il personale docente e gli articoli 44 co. 8 e 58 relativi al personale A.T.A.
Viene però richiamato anche l'art. 73 del D.L. 112 in corso di conversione in Parlamento, articolo che amplia i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella concessione del part-time. E' previsto, infatti, che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sia più automatica ma concessa dall'Amministrazione.
A tale proposito, poiché è da escludere che tale discrezionalità si possa tradurre in arbitrio, e considerato che il CCNL ha pienamente regolamentato la materia prevedendo puntualmente i limiti e le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del personale della scuola, riteniamo che l'Amministrazione debba attenersi scrupolosamente alle condizioni definite nel CCNL. La stessa, pertanto potrà solamente esercitare gli spazi concessi dal D.L. 112 per la verifica di possibili conflitti di interesse con eventuali altre attività lavorative che il dipendente intende svolgere, qualora pregiudizievoli alla funzionalità del servizio.
Sottolineiamo, infine, che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non modifica la durata giuridica del contratto cui l'aspirante ha titolo, pertanto in presenza di scelta di un posto vacante e disponibile (posto assegnato come supplenza annuale) permane anche per il rapporto di lavoro part-time richiesto il diritto alla retribuzione fino al 31 agosto.
Per il personale ATA rimane l'impegno dell'Amministrazione ad affrontare a fine agosto le questioni rappresentate durante il confronto, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 59 (assunzione a tempo determinato del personale di ruolo in diverso profilo) anche in caso di supplenza fino all'avente titolo.
Titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti tardivamente
Come già anticipato evidenziamo che per ampliare il più possibile la platea degli aspiranti specializzati sul sostegno l'Amministrazione ha confermato anche per il prossimo anno la possibilità di far valere i titoli di specializzazione conseguiti successivamente al 30 giugno (termine fissato per lo scioglimento della riserva) ed entro il 10 agosto p.v. ai fini dell'inserimento in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia delle scuole ove gli interessati risultano inseriti per l'a.s. 2008/2009.
E' necessario a tale fine inviare al Dirigente della scuola a cui è stato a suo tempo trasmesso il modello B per l'inserimento nelle graduatorie di circolo/istituto, richiesta in carta semplice (consegna a mano o mediante raccomandata A/R) indicando, con le modalità dell'autocertificazione, i dati relativi al conseguimento del titolo.