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Personale ATA: L'ORARIO DEGLI ATA PASSERA' DA 36 A 35 ORE?

Comunicati
da ItaliaOggi
Martedì, 29 Maggio 2007

Il pomo della discordia delle 35 ore
Battaglia tra dirigenti scolastici, revisori dei conti e personale sulla riduzione d'orario per gli Ata.

Contestata la possibilità che possa riguardare tutti i lavoratori

Sulle 35 ore di lavoro settimanali, invece di 36, è battaglia nelle scuole.
L'orario di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) può essere ridotto di un'ora, prevede il contratto, a determinate condizioni,però, sull'individuazione delle quali, non tutti sono d'accordo. È esemplare il caso del Veneto, dove è scoppiata una guerra tra sindacati, ufficio scolastico regionale, istituti scolastici e revisori dei conti: a colpi di note, richiami, articoli di contratto, verbali di revisori, minacce di deferimenti alla Corte dei conti, presieduta da Tullio Lazzaro e di sanzioni pecuniarie. Ad accendere la miccia, a una situazione mai sopita, una nota dell'ufficio scolastico regionale del Veneto del 4 maggio scorso, contestata dai tre segretari regionali dei sindacati scuola di Cgil, Cisl e Uil con una lettera del 16 successivo.

Chi ha diritto alla riduzione

L'art. 54 del contratto scuola del 23 luglio 2003 prevede che si possa ridurre di un'ora l'orario settimanale di lavoro del personale ´adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali (...), finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità' nelle istituzioni scolastiche educative, negli Istituti con annesse aziende agrarie, nelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana. Il contratto integrativo di ciascuna istituzione scolastica deve definire ´il numero, la tipologia e quant'altro necessario ad individuare il personale' destinatario della riduzione.

La nota del Veneto

L'Usr Veneto, constatato che dei revisori segnalano la non uniforme applicazione dell'art. 54 del contratto, richiama una nota del ministero dell'economia del 6 giugno 2006, che, preoccupato di indebite generalizzazioni, circoscriverebbe gli ambiti applicativi della norma, e ricorda che spetta ai revisori la vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. L'ufficio scolastico regionale aggiunge, con disinvolta ridondanza, che ´la compatibilità finanziaria della contrattazione d'istituto, ove sussistente, dovrà comunque essere certificata dai revisori'.Il punto che sembra aver irritato i sindacati è proprio questo. Ai revisori spetta la certificazione della compatibilità finanziaria della contrattazione, quando sono in discussione i fondi assegnati a ciascun istituto scolastico, ma la riduzione dell'orario di lavoro del personale Ata non comporta oneri finanziari. E dunque non necessita di alcuna certificazione.Invece, sembrerebbe che siano stati bloccati vari contratti d'istituto, perché ritenuti irregolari dai revisori, ancorché non richiedessero l'impiego di risorse economiche.

Le competenze dei revisori

I revisori devono certificare la compatibilità finanziaria dei contratti d'istituto, che implicano oneri (art. 48, sesto comma, decreto legislativo n. 165/2001). Negli altri casi, la procedura contrattuale si esaurisce con la sottoscrizione del contratto a cura della Rsu e del dirigente scolastico, senza che sia previsto l'intervento né preventivo né successivo dei revisori. In tal senso si esprime anche il comitato piemontese per il raffreddamento della conflittualità a livello di singola istituzione scolastica (15 giugno 2006), secondo cui ´la contrattazione d'istituto è unica sede decentrata deputata a decidere la sussistenza delle condizioni che legittimano la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali'. Tuttavia, se i revisori accertano, nel corso delle loro visite, che è stato sottoscritto un contratto di scuola in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti (art. 40, terzo comma, dlgs n. 165/2001), segnalano il fatto agli organi superiori di controllo (Corte dei conti, direzione scolastica regionale, ministero dell'economia, locale Ragioneria provinciale). Decide la Corte dei conti se in tal modo sia stato provocato danno all'erario e chi ne porti la responsabilità








Postato il Mercoledì, 30 maggio 2007 ore 00:05:00 CEST di Silvana La Porta
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