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Spesa pubblica: FINANZIARIA: EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE AGLI ARTICOLI SULLA SCUOLA

Comunicati
Legge Finanziaria 2007
V commissione Camera - 3/11/2006
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE E DAL GOVERNO
 AGLI ARTT. 65-66-67-68 SULLA SCUOLA
 
ART. 66.
 
 Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole:  nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.

 Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.

 All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66.236. Il Relatore.




Al comma 1, lettera c), dopo le parole: personale docente, sono aggiunte le parole: ivi compresi i docenti pubblici e a tempo indeterminato dei licei linguistici provinciali paritari.
66.238. Il Relatore. (Dichiarato inammissibile)




 All'articolo 66 apportare le seguenti modifiche:
 a) al comma 1,
 1) dopo le parole «dello 0,4», sono inserite le seguenti: «si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)».
 2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole «sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso».
 b) Al comma 8, lettera d), capoverso 1, al secondo periodo, le parole «Gli otto membri», sono sostituite dalle seguenti: componenti del Comitato».


 RELAZIONE
 L'emendamento si rende necessario per dare un riscontro normativo a quanto indicato nella relazione tecnica relativamente ai risparmi quantificati con la riduzione dell'organico del personale ATA.
 L'articolo 66, comma 1, lettera c), ultimo periodo, prevede il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media per i docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio d'insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).
 Va evidenziato che il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 all'articolo 6, commi 2 e 3, faceva in effetti, riferimento ad elenchi prioritari, permanenti ed aggiornabili ogni tre anni, nel quali erano iscritti, solo i docenti, di educazione musicale a tempo indeterminato ovvero mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, forniti di un punteggio minimo di idoneità di almeno 78 punti; al successivo comma 6, era inoltre prevista là compilazione di elenchi aggiuntivi, da utilizzare in via sussidiaria, nel quali erano iscritti i docenti, forniti dei medesimi requisiti dei docenti di cui ai comuni 2 e 3, che non potevano essere iscritti negli elenchi prioritari, perché non avevano raggiunto il suddetto punteggio di 78 punti.
 La dizione «elenchi prioritari» contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 66 in esame ne limita quindi l'applicabilità ai soli docenti iscritti negli elenchi prioritari previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, escludendo cioè i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi previsti dal successivo comma 6. Ciò, peraltro, appare in contrasto con la finalità per la quale la nona è stata formulata, il cui scopo, appunto, è quello di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale docente comunque iscritta negli elenchi (sia prioritari che aggiuntivi) del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ponendo fine ad una complessa vicenda di contenzioso ancora in atto, che riguarda, peraltro, solo poche decine di docenti. Al fine di evitare un'applicazione restrittiva dell'articolo 66, si rende pertanto necessario espungere dal testo la parola «prioritari», in maniera cioè da comprendere nell'applicazione della norma tutti i docenti che sono stati a suo tempo iscritti a pieno titolo in entrambi gli elenchi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
 La modifica al comma 8, di natura strettamente tecnico-formale, è finalizzata a ricomprendere il presidente nel numero complessivo dei componenti del Comitato di indirizzo dal momento che, la nomina del Presidente, avviene nell'ambito di una terna di nominativi, proposti dal Comitato «fra i propri componenti», come specificato nella lettera c) del comma stesso.
66.237. Il Governo.



 
ART. 67.

 All'articolo 67, comma 1, lettera b) inserire dopo le parole  personale della scuola le seguenti: e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.


 RELAZIONE
 L'emendamento si rende necessario al fine di evitare una disparita di trattamento tra il personale della scuola ed il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
67.5. Il Governo.



 
ART. 68.

 All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:
 a) al comma 2:
 1) al primo periodo le parole «Fino all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti «Fino alla messa a regime»;
 2) al secondo periodo, dopo le parole «dei predetti percorsi», le parole «da parte delle strutture accreditate», sono sostituite con le seguenti: «Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate»;
 3) l'ultimo periodo è soppresso.

 b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 12-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.


 RELAZIONE
 Con l'emendamento proposto si intende:
 garantire la continuità dei percorsi sino alla completa messa al regime del nuovo sistema, evitando il «vuoto», che si è determinato in passato con l'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'elevazione dell'obbligo scolastico;
 evitare di rendere l'assegnazione delle risorse del 2007 vincolata, all'adozione dei nuovi criteri di accreditamento delle strutture formative, criteri che richiedono un tempo congruo per affrontare il difficile confronto istituzionale che deve comporre, in un nuovo quadro di regole, le diversità dei sistemi regionali.
 Il comma 12-bis ha lo scopo di configurare alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, demandandone la puntuale definizione ad un apposito decreto del Ministro. La norma proposta si fa carico peraltro di individuare un ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi, in relazione alle risorse disponibili.
68.183. Il Governo.




Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
 
Art. 68-bis.
 (Scuola per l'Europa di Parma).

 1. Al fine di superare l'attuale fase sperimentale nonché per la realizzazione della sede della scuola per l'Europa di Parma, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2008 e 1.800.000 decorrere dall'anno 2009. Dei predetti importi, per l'anno 2008, la somma di euro 3.200.000,O0 è destinata alla realizzazione della sede della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle risorse previste dal presente articolo, nomina gli organi di gestione e di controllo della predetta scuola.

 Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
 2008: - 5.000;
 2009: - 1.800.


 RELAZIONE
 L'articolo detta norme specifiche per superare l'attuale fase sperimentale e realizzare quindi la sede definitiva per l'Europa di Parma. Si tratta di una norma necessaria per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative europee in campo di sviluppo dell'educazione e lo scambio di esperienze tra i paesi membri dell'unione europea.
 All'onere previsto in 5 milioni per l'anno 2008 e 1,8 milioni dal 2009 si provvede con la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
68.0.9. Il Governo.   (Dichiarato inammissibile)

 








Postato il Lunedì, 06 novembre 2006 ore 00:05:00 CET di Silvana La Porta
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