Con
sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016, la Cassazione ha ritenuto
legittimo il licenziamento di un dipendente dell’ASL che, dopo aver
registrato la propria presenza timbrando il cartellino marca tempo, si
era assentato dal servizio per dedicarsi ad una attività estranea alla
propria prestazione di pubblico dipendente.
Nel caso di specie la Corte ha ravvisato gli estremi di un grave
pregiudizio, anche di natura economica, a carico della pubblica
amministrazione con violazione dell’art. 55 quater del decreto
legislativo n. 165/2001.
Dottrina per il
Lavoro