Ha fatto scalpore
la notizia circolata nella rete WhatsApp con la quale si denuncia che
un Dirigente scolastico della provincia di Roma, esclude dal bonus
l'insegnante di religione con la motivazione che, essendo egli ateo e
anticlericale non condivide la presenza dell'insegnamento della
religione nella scuola statale e non è utile alla formazione dello
studente. Ecco che il bonus, espressione e beneficio della "buona
scuola" rimane a vantaggio di pochi e "ad libitum" del dirigente che
esercita ampia discrezionalità nell'assegnazione del beneficio
economico, pur avendo avuto le indicazioni del Comitato di valutazione,
che certamente non si è espresso in tal modo. La gravità del fatto di
matrice evidentemente discriminatoria e ideologica viene segnalata
anche ai fini di un'eventuale verifica di riscontro sulla veridicità
dei fatti.
Magari in quella scuola si realizzano progetti di legalità, ai quali lo
stesso docente di religione partecipa, si denuncia la discriminazione
razziale, si combatte il bullismo e la violenza e poi si mettono in
atto azioni discriminatorie di chiara matrice ideologica.
Per fortuna sono casi sporadici, ma non possono passare sotto silenzio,
anche a difesa della categoria dei Dirigenti che applicano le norme nel
rispetto delle persone, delle leggi e dei criteri funzionali allo
sviluppo di una "Buona scuola".
Non si può accettare che l'autonomia e la discrezionalità assegnata al
Dirigente venga utilizzata come arma ideologica e discriminatoria.
Non è certamente questo lo spirito della "Buona scuola", che tende alla
qualità dei servizi e allo sviluppo di competenze degli studenti, e
tali atteggiamenti sono in contrasto con il criterio nazionale del
bonus, inteso quale riconoscimento del merito e del positivo contributo
che i singoli docenti hanno apportato al piano di miglioramento della
scuola.
Al di là dell'anzianità di servizio, delle funzioni e degli incarichi
svolti a scuola, già in parte finanziati da specifiche voci di bilancio
(fondo d'Istituto, funzione vicaria e funzione strumentale), il bonus
aggiuntivo tende a riconoscere il merito ed il contributo specifico
apportato alla crescita della scuola per un'efficiente qualità dei
servizi e delle prestazioni a vantaggio dell'utenza e per la crescita
della scuola.
Il docente di Religione, che insegna una disciplina curriculare, anche
se disciplinata dalle norme Concordatarie e dell'Intesa tra la CEI e il
MIUR, fa parte integrante dell'organico dell'autonomia della scuola,
che comprende adesso non solo i docenti curriculari, ma anche quelli di
sostegno e di potenziamento.
E i docenti di Religione, che esercitano un insegnamento curricolare,
come mai non vengono considerati parte integrante dell'organico
dell'autonomia?
Nella Legge 107, infatti, forse per una svista o dimenticanza non è
stata esplicitata la funzione e il compito della Religione come
insegnamento curriculare, o forse anche per l'atipicità della nomina
dei docenti che per norma Concordataria richiede il visto
dell'Ordinario locale.
Tale procedura non dovrebbe inficiare il compito educativo e formativo
né tanto meno la funzione curriculare dei docenti di Religione che
nella scuola alla pari con i docenti curriculari è titolare dei
medesimi diritti e doveri dei docenti di ruolo.
E' ben chiaro, infatti, che una volta ottenuto il visto, il docente di
religione è un docente di ruolo a tutti gli effetti e quindi non si
comprendono le sottolineature di eccezione e le differenziazioni che
ancora permangono, anche nell'attribuzione della funzione vicaria,
svolta in maniera lodevole ed eccellente da circa 600 docenti di
Religione nelle scuole d'Italia.
Il Ministero non può disattendere le Leggi e le Norme Concordatarie e
gli accordi derivanti dall'Intesa e quindi si auspica che nelle leggi
deleghe che dovranno far chiarezza su alcuni adempimenti applicativi
della Legge 107 si possano rivedere alcune espressioni poco chiare del
testo della Legge 107/2015, già al secondo anno di applicazione, pur
con tutte le connesse problematiche attuative.
Giuseppe Adernò