Egregio Presidente
della Repubblica Mattarella,
scrivo questa lettera per chiederLe come mai una persona stimatissima e
seria quale Lei è e che ha rivestito la carica di
Giudice Costituzionale (2011-2015) abbia potuto firmare la
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 avente per oggetto:
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU
Serie Generale n.162 del 15-7-2015) ( Entrata in vigore il
16/07/2015 ), legge di cui parecchi articoli sono
INCOSTITUZIONALI perché non solo violano l'art.3 e 97 della
Costituzione italiana ma si pongono in contrasto con la normativa
europea operando una discriminazione basata, come ad
esempio per la mobilità, sulla fase di immissione in ruolo o sul canale
(concorso o graduatorie) da cui sono stati assunti. Vengono calpestati,
inoltre, i diritti già acquisiti in quanto non sono stati
rispettati in toto i diritti di equa distribuzione dei posti per
la mobilità interprovinciale stabiliti dalla normativa precedente
ancora vigente (vedi Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
Inoltre Le chiedo, egregio Presidente Mattarella, come mai gli immessi
in ruolo delle G.M. del concorso 2012 Fase C) hanno avuto (come ad
esempio nella nostra provincia di Agrigento) più di 100 (cento)
posti riservati a loro mentre solo pochissimi posti sono stati
dati agli immessi in ruolo entro il 2014/15? Ai sensi di
quale disposizione di legge è avvenuto il tutto?
E non mi si venga a dire che esiste il C.C.N.I. sulla mobilità 2016/17
perché, come Lei sa bene, l'equilibrio giuridicamente sostenibile è
contenuto nel noto principio vigente nel Diritto del Lavoro, il
cosiddetto "principio di favore" o della derogabilità in melius, che
consente alla fonte regolamentare di grado inferiore (in questo caso il
C.C.N.I.) di prevalere (e derogare) rispetto alla fonte di grado
superiore (in questo caso la legge) purché essa contenga accordi o
previsioni più favorevoli per il lavoratore. La giurisprudenza, anche
risalente, ha confermato che la gerarchia delle fonti può subire
notevoli scostamenti dallo schema ordinario se questo risulta più
vantaggioso per il prestatore di lavoro. Non è questo il caso di cui
stiamo parlando in quanto migliaia di lavoratori della scuola sono
stati discriminati in favore di pochi violando, lo ribadisco l'art.3 e
97 della Costituzione ( cioè ai principi della legalità, della buona
amministrazione e della imparzialità) e la Normativa Europea in
materia di Disparità di trattamento.
Non mi si dica neanche che gli accordi vengono fatti dai
Dirigenti generali del MIUR perché è incontrovertibile che ogni
dipendente pubblico, compreso quindi il Dirigente dell'ufficio di
livello generale, deve agire sempre e comunque nell'interesse della
collettività (art. 98 Cost.), sicché fino a quando la Costituzione non
verrà modificata su questo punto ogni argomentazione non può che
apparire fumosa e contraddittoria. Ed infatti, per evitare
comportamenti illeciti, l'art. 28 della Costituzione stabilisce la
responsabilità diretta dei funzionari che agiscono contro il diritto
civile, amministrativo e penale esponendo l'Amministrazione
all'onere di un risarcimento di un danno, pena un giudizio negativo
sulla loro gestione ed un'azione di responsabilità dinanzi alla Corte
dei Conti.
Carissimo Presidente, in attesa di una Sua sollecita risposta,
invio cordiali saluti.
Caterina Accursio
Dirigente scolastico in quiescenza
dal 1° settembre 2015