Con
sentenza n. 8180 del 22 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha
affermato che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, se il
lavoratore si giustifica prima che scadano i 5 giorni previsti
dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il datore
di lavoro è autorizzato a recedere dal rapporto di lavoro anche senza
attendere la suddetta scadenza.
La sentenza è in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite della
Cassazione in materia (sentenze n. 3965/1994), ma non con quanto quanto
la stessa Corte aveva stabilito con la sentenza n. 2610 del 23
febbraio 2002. In quell’occasione i giudici della Suprema Corte avevano
affermato che il termine di cinque giorni dalla contestazione
dell’addebito, previsto dall’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970,
per l’irrogazione della sanzione disciplinare (ivi compreso il
licenziamento) persegue un triplice obiettivo:
consente al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni;
consente al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver
conosciuto le difese dell’incolpato;
consente al datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto
breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale da fargli adottare i
provvedimenti più gravi con la necessaria ponderazione.
Da ciò ne consegue, secondo la Corte, che il datore di lavoro non può
irrogare il provvedimento, prima della decorrenza di tale termine.
Dottrina per il
Lavoro