Acquisiti i
previsti pareri imminente il D.L.vo sul licenziamento
disciplinare.
Dopo il palese disinteresse, nell’apposita audizione del 4 febbraio
2016, dei sindacati rappresentativi, anche sulle spropositate sanzioni
previste per i dirigenti che avessero omesso o ritardato il
provvedimento di sospensione cautelare, si sono pronunciate
dapprima la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la
Conferenza Unificatala, elencando, in fotocopia, i medesimi rilievi
critici sullo Schema di decreto legislativo recante modifiche all’art.
55-quater del decreto legislativo 165/01, costituente stralcio della
più ampia delega di cui all’art. 17, comma 1, lettera s, della legge
124/15, meglio noto come Decreto Madia per il licenziamento dei
pubblici impiegati fedifraghi colti in flagranza nell’attestare
falsamente la propria presenza in servizio, nonché di coloro che ne
avessero agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta
fraudolenta.
I predetti rilievi sono poi stati ripresi e argomentati, sotto il punto
di vista tecnico-giuridico, dalla Commissione Speciale per gli atti
normativi del Consiglio di Stato.
I pareri, riportati in Allegato, convergono nell’apprezzare e
condividere lo spirito dell’intervento normativo, che ha la finalità di
combattere, con la necessaria tempestività e l’esigita efficacia, il
fenomeno dell’assenteismo e l’illegalità nella Pubblica
Amministrazione. E parimenti concordano nel segnalare le non poche
criticità di un testo scritto sotto pressione mediatica e con
inopportuna fretta, sì da esporsi – se non emendato – ad un
contenzioso di portata tale da vanificarne il meritorio scopo.
Sono, in larga parte, le stesse criticità evidenziate da
DIRIGENTISCUOLA all’indomani della pubblicazione dello schema di
decreto, corredate dalle afferenti proposte, anche in ordine alle quali
si riscontra una sostanziale sintonia con il parere licenziato dal
Consiglio di Stato (prot. 864 del 5 aprile 2016), illustrate in sede di
audizione il 4 febbraio, pubblicate sul proprio sito e trasmesse
al Ministro Madia.
Oltre a rimarcare – ed era facile presumerlo – la necessità di
raccordare l’introdotta tipologia speciale “accelerata” con
l’immodificata disciplina generale, sia per i profili procedurali che
sostanziali-sanzionatori, l’Alto consesso consultivo ha concentrato la
propria attenzione fondamentalmente su tre punti nodali, come appresso
sintetizzati.
Il primo concerne la necessità di fissare con precisione i termini di
contestazione degli addebiti e del preavviso di convocazione del
contraddittorio, compatibili con lo speciale termine di conclusione del
procedimento (trenta giorni) ma anche con il pieno diritto di difesa
dell’imputato. In proposito è suggerito il ricorso al modello del
giudizio direttissimo ex art. 558 del codice di procedura penale, che
consente l’anticipazione del processo, senza finalità premiali
dell’imputato, in situazioni di evidenzia probatoria. In concreto, si
potrebbe prevedere la convocazione dell’incolpato, già sospeso dal
servizio, presso l’ufficio per i procedimenti disciplinari,
eventualmente assistito da un procuratore o un rappresentante sindacale
cui sia stato conferito mandato, e con la presenza del dirigente
responsabile della struttura di appartenenza (nel nostro caso il
dirigente scolastico), per la formale contestazione dell’addebito e per
raccogliere le giustificazioni nel corso di un’audizione orale.
Che ciò sia a prova di contenzioso – perché il lasso di tempo per
concludere il procedimento rimane obiettivamente compresso – è lecito
continuare a nutrire qualche dubbio. DIRIGENTISCUOLA ritiene che il
termine di gg. 30 per la conclusione del procedimento, sia un termine
relativamente breve e che andrebbe fissato in almeno 60, dato che
l’obbligata sospensione cautelare ha già assicurato l’allontanamento
dall’ufficio/luogo di lavoro del soggetto inciso, con privazione della
retribuzione, sino all’esito del giudizio disciplinare. Ma il Consiglio
di Stato ha dovuto, correttamente, prendere atto della scelta
legislativa di ritenere il termine dei 30 giorni un punto fermo,
pronunciando di conseguenza. Meglio un termine “più disteso” che un
contenzioso che potrebbe annullare il provvedimento finale!
Il secondo punto nodale investe i carenti profili di ragionevolezza e
proporzionalità nel sanzionare il dirigente (o l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari) che abbia omesso e/o abbia ritardato,
puramente e semplicemente, il provvedimento di sospensione cautelare
nel termine tassativo di quarant’otto ore, senza che quantomeno sia
specificato nel testo “dall’avvenuta conoscenza del fatto” e parimenti
aggiunto “senza giustificato motivo”, coerentemente a quanto già
stabilito nella generale disciplina di cui all’art. 55 sexies, comma 3.
Ma a non persuadere – nelle testuali parole del Consiglio di Stato – è,
in radice, la stessa “introduzione della sanzione disciplinare del
licenziamento in capo al dirigente e ai responsabili del
servizio…considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il
dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha
concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta
omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta
successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal
dipendente.”
Il terzo punto oggetto di concordi rilievi dei tre organi interloquiti
– che ci si limita a menzionare – è ravvisato nell’eccesso di delega,
per essersi introdotte le concorrenti responsabilità penale ed erariale
per danno d’immagine, non previste – neanche per implicito – dalla
fonte delegante, perché sono “responsabilità di natura diversa da
quella disciplinare”, solo quest’ultima figurando esclusivo oggetto
della delega.
Per le riferite ragioni, di non volersi sovrapporre alla volontà del
Legislatore, il Consiglio di Stato non ha preso in considerazione la
proposta di DIRIGENTISCUOLA di attribuire l’intero procedimento
disciplinare e l’irrogazione delle sanzioni – meno gravi e gravi – al
dirigente della struttura in cui il dipendente presta servizio, che
meglio conosce la persona e il contesto in cui è stata consumata
l’infrazione, e che in più, in virtù dei suoi rafforzati poteri,
avrebbe acquisito un’oggettiva autorevolezza tale da dispiegare effetti
dissuasivi nei confronti di chi dimostri l’inclinazione a deviare dalle
linee di corretto comportamento.
E’ ben noto, infatti, che molti procedimenti disciplinari, rimessi dal
dirigente della struttura all’Ufficio del contenzioso, spesso vengono
archiviati, esponendo i dirigenti proponenti, oppure …partoriscono il
topolino!
DIRIGENTISCUOLA si augura che il Governo, nella stesura finale del
testo, oltre che tenere conto dei rilievi, alquanto “pesanti”, seppur
“garbati”, del Consiglio di Stato, attribuisca al dirigente la gestione
dell’intero procedimento disciplinare…se intende, veramente e non solo
per effetto mediatico, porre fine al fenomeno.
Dirigentiscuola.org