Nuovo
pasticcio del MIIUR nell'ultimo concorso a cattedra bandito ex D.D.G.
n. 82/2012: l'ANIEF ha dimostrato in tribunale l'illegittimità
dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha escluso la
valutazione dei titoli culturali se dichiarati unicamente nella domanda
di partecipazione al concorso, pretendendo tale dichiarazione in una
aggiuntiva “scheda dei titoli valutabili”. L'Avv. Salvatore Russo, con
una sentenza esemplare nella sua chiarezza, ha ottenuto dal TAR Lazio
la conferma che il Ministero dell'Istruzione non poteva discostarsi da
quanto espressamente previsto dal Bando e la condanna delle
Amministrazioni ad attribuire il giusto punteggio ai titoli posseduti
da una nostra iscritta anche se dichiarati unicamente nella domanda di
iscrizione al concorso. Attese per il nuovo anno altre centinaia di
sentenze simili che potrebbero stravolgere le immissioni in ruolo
finora decretate dal MIUR.
La situazione era chiara sin dall'inizio: nella domanda di
partecipazione al Concorso, bandito ex D.D.G. n. 82/2012, ed elaborata
dal MIUR, era possibile dichiarare non solo il titolo di accesso, ma
anche alcuni titoli culturali quali diploma, laurea e abilitazione
all'insegnamento. Molti candidati, affidandosi a quanto riportato nel
Bando e alla formulazione della domanda di partecipazione online al
concorso, hanno dichiarato immediatamente tutti i titoli posseduti e
valutabili ai sensi della “Tabella valutazione Titoli” allegata al
Bando. Il MIUR, invece, solo a operazioni avviate, ha modificato la
procedura e richiesto la compilazione di una aggiuntiva “scheda dei
titoli valutabili” che, però, non ha reso disponibile sin dal primo
momento. Solo all'atto della pubblicazione delle Graduatorie di Merito
del Concorso, quindi, alcuni candidati si sono ritrovati con “punti
zero” per i titoli posseduti rilevando, anche, la circostanza della
mancata valutazione addirittura del titolo di accesso utile ai fini
della partecipazione al concorso che era già stato oggetto di controllo
proprio da parte degli USR. Alcuni Uffici Scolastici Regionali,
appoggiati dal MIUR, pur a seguito di numerose segnalazioni e diffide
presentate dai candidati, non hanno voluto sentire ragioni e, a fronte
della mancata compilazione della “dichiarazione aggiuntiva dei titoli”
da parte degli aspiranti docenti, si sono trincerati sulle loro
posizioni costringendo l'ANIEF ad intervenire immediatamente impugnando
per tempo le graduatorie con azioni legali mirate proprio a correggere
questa ulteriore ed evidente stortura.
Il Bando di Concorso 2012, infatti, non prevedeva alcuna “scheda dei
titoli valutabili” da presentare in aggiunta alla domanda di
partecipazione e l'Avv. Russo in udienza ha pianamente e con estrema
perizia dimostrato come, al contrario, l’art.3 del Bando “prevedeva
chiaramente che, una volta presentata la domanda di partecipazione
(esclusivamente) con modalità online i candidati dichiarassero, sotto
la propria responsabilità, oltre al possesso dei requisiti di
partecipazione, anche i titoli specifici di ammissione e i titoli
valutabili ai sensi dell’art.12”. Il TAR Lazio ha, dunque, sposato in
pieno le tesi sostenute dal legale ANIEF constatando come fosse
inconfutabile che la ricorrente avesse “dichiarato nella domanda di
partecipazione presentata online, nella Sezione C – come espressamente
richiesto dal bando - anche i titoli espressamente riportati nel
ricorso introduttivo: pertanto, alla predetta non può essere opposta la
mancata compilazione della successiva “scheda dei titoli valutabili”,
resa disponibile soltanto dal 22 ottobre 2012 ossia sedici giorni dopo
l’avvio delle procedure di inserimento online delle domande di
concorso” e ha bacchettato il Ministero dell'Istruzione e le sue
diramazioni periferiche regionali con una pesante condanna alle spese
pari a € 2.500 oltre accessori, ricordando loro, inoltre, che “la
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.12 comma 2 del medesimo
Bando aveva l’obbligo – e il dovere - di valutare (esclusivamente) i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione”. Il Tribunale
Amministrativo, pertanto, ha dato piena ragione al nostro sindacato e
annullato le graduatorie di merito definitive interessate dall'azione
legale “nella parte in cui non contemplano la valutazione dei titoli
dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione”.
In attesa di sentenza ci sono, ancora, centinaia di ricorsi instaurati
per la medesima problematica che potrebbero stravolgere le immissioni
in ruolo operate dal MIUR sin dal 2013. Il Ministero dell'Istruzione,
infatti, dovrà rettificare le Graduatorie di Merito e molti nostri
iscritti, che si sono affidati con fiducia all'operato dei nostri
legali, potranno rivendicare l'immissione in ruolo negata o la
retrodatazione di quella già intervenuta, in quanto, se il punteggio
dei titoli culturali fosse stato correttamente attribuito sin
dall'inizio, sarebbero rientrati nel contingente degli aventi diritto
alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato anche in anni
precedenti. Ancora una volta l'ANIEF, dunque, è intervenuta
efficacemente e ha dimostrato di saper sempre vigilare sulla
correttezza dell'operato del MIUR. Il nostro sindacato, forte di questa
ulteriore e soddisfacente vittoria, assicura ai propri iscritti che
continuerà a vigilare e non permetterà neanche nel futuro concorso che
il Ministero dell'Istruzione operi parzialità o illegittimità di nessun
tipo.
Anief.org