Il TAR
Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre
sostenuto: l'eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i
rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità
della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in
particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili. I
Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti,
rappresentati dall'avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto
con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l'accorpamento di
due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe
con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.
L'accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto
nell'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le
classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi
di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio
di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla
ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16”.
La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del
genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o
finale) non può superare il tetto di venti unità.
Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che
il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili
unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò
“impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le
esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla
legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità”.
La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a
parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni
previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte
le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il
rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi
iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla
presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette
classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non
a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito,
alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire,
astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di
allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di
presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22)
per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di
disabili”.
Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della
norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi
maggiormente bisognose di tutela da parte dell'ordinamento, perché
accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento
deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno)
sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il
rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall'art. 17 del d.P.R. n.
81/2009.
La sentenza affronta poi la questione se l'esito positivo dello
scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l'assenza
di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del
corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero
di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per
tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le
previsioni normative”.
Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo
l'Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le
scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità:
numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione
dei disabili.
cobas.comitati.di.base.scuola@gmail.com