In
riferimento alla comunicazione di un sindacato sul "Precetto pasquale ed
altre attività di natura religiosa",
a parere della scrivente Organizzazione Sindacale, non sussiste alcun
impedimento per celebrazioni religiose e benedizioni, oltreché per
visita pastorale dell'Ordinario diocesano. La risposta del Ministro
Gelmini ad un'interrogazione parlamentare del 12 novembre 2010 afferma
che circa: la questione relativa
all’ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario
scolastico e/o nella scuola, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall’Avvocatura
generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009.
Con il predetto parere l’Avvocatura
generale, dopo avere preliminarmente affrontato l’intera questione alla luce dei principi
costituzionali, tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce giurisdizionali in
materia, ha ritenuto che non
sussistano ostacoli alla configurabilità
della benedizione religiosa e della messa quali attività
extrascolastiche.
L'Avvocatura ha inoltre riconosciuto
la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13
febbraio 1992, cui si fa riferimento nell’interrogazione, che ha ammesso la
possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme
degli organi collegiali dei singoli
istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa
di inizio anno
scolastico e le benedizioni pasquali, nell’ambito delle iniziative
extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 416 del 1974.
Si ricorda infine la sentenza del TAR del Veneto del 15 novembre 2007
che ha dichiarato legittima la delibera del Consiglio d'Istituto
autorizzante la visita pastorale e respinto il ricorso a questa
delibera; ed ancora quella del Presidente della Repubblica del 6 maggio
2011 che ha respinto il ricorso presentato per rendere nulli gli atti
amministrativi che hanno permesso la visita del Vescovo di Grosseto.
Precedentemente a questi atti rammentiamo l'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del
26.3.1993 e l'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993.
Da quanto citato appare evidente che
non è possibile negare la possibilità di celebrazioni liturgiche o
benedizioni inquadrate in attività extrascolastiche e in alcun modo e
per nessun motivo esse possono presentare un'evidente violazione della
legge e della Costituzione.
Pippo Denaro – Segretario Generale
Cisl Scuola Catania
Coordinamento Provinciale I.R.C. -
Prof.ri Carmelo Mirisola, Sergio Manuli, Maria Attinà