La
Commissione per l’Accesso Documenti Amministrativi c/o Presidenza
del Consiglio dei Ministri ne riconosce il diritto prima negato dal
dirigente scolastico dell’IIS ITI-IPA-ITA "E. Majorana" di Rossano.
Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso. Dopo
oltre 23 anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 7/8/90 e
delle successive modifiche e integrazioni, non ultime le leggi n. 15
dell’11/2/2005 e n. 69 del 18/6/09, il sindacato SAB è costretto a
prendere atto che, molti dirigenti scolastici, ancora oggi, continuano
a negare l’accesso agli atti ovvero a non rispondere alle richieste
presentate per cui, gli interessati, per esercitare un loro diritto, si
vedono costretti a ricorrere al TAR o alla Commissione per l’Accesso ai
Documenti Amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ricorrere a quest’ultima non costa niente a differenza dei TAR dove,
oltre ai contributi unificati, bisogna sostenere anche le spese legali
che, spesso, non sono nemmeno recuperate, perché compensate.
Il SAB contro tale modo di operare continua, tramite il segretario
generale prof. Francesco Sola, a patrocinare detti ricorsi, come quello
contro il dirigente scolastico dell’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di
Rossano che non ha fornito nessuna risposta facendo instaurare il
silenzio rigetto tacito sulla richiesta presentata dal prof. V. M., di
Rossano ricorso accolto dalla predetta Commissione, con notifica del
13/1/14.
Nel merito, il prof. V.M. titolare e in servizio c/o il predetto
istituto, aveva avanzato richiesta di accesso ai seguenti documenti
tutti detenuti stabilmente c/o quella scuola perché aveva concorso a
formarli e, precisamente, chiedeva :
1) Copia del contratto con il relativo domicilio del docente al quale
sono state conferite le 6 ore libere e vacanti della classe A071 per il
corrente anno scolastico, docente nominato al posto del richiedente,
che diventa controinteressato nel contenzioso da instaurare;
2) Attestato di servizio di assegnazione delle predette ore negli anni
scolastici 2010/11, 2011/12 e 2012/13, assegnazione ora negata;
3) Ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale agli atti di cui ai
punti 1 e 2, nonché nomina coordinatore del corso c/o la sede
carceraria anno scolastico 2011/12, con le seguenti motivazioni.
Le motivazioni dell’accesso, per poter individuare, effettivamente, il
docente in servizio sulle 6 ore residue della classe A071 c/o ITIS casa
circondariale di Rossano, ore richieste dall’istante e non assegnate
dal D.S., già oggetto di ricorso e tentativo di conciliazione con esiti
negativi e, per tali motivi, il predetto docente risulta essere
controinteressato al quale notificare il ricorso da proporre al Giudice
del Lavoro competente per territorio.
Inoltre, l’attestato di servizio richiesto per dimostrare che nei tre
anni consecutivi, sempre in base alle disposizioni vigenti, l’istante
ha avuto assegnate quelle ore, come eccedenti, rispetto al normale
orario di servizio, perché libere e vacanti in classi collaterali che
non avevano concorso a formare organico adeguato alla situazione di
fatto da parte dell’ATP di Cosenza, per cui, la competenza è passata al
dirigente scolastico.
Gli atti richiesti sono atti del procedimento la cui conoscenza è
necessaria per tutelare e difendere la propria posizione giuridica
rispetto alla mancata assegnazione delle ore, sebbene richieste per
l’a.s. 2013/14 e per questi motivi portatore anche d’interesse
concreto, diretto e attuale, dovendo impugnarne la mancata assegnazione.
Il dirigente scolastico non forniva nessuna risposta e dopo avere
atteso 30 gg. V.M. presentava richiesta di riesame del diniego
all’accesso agli atti alla Commissione di cui sopra la quale, in
DIRITTO, riconosce che il ricorso è fondato atteso che i documenti
richiesti sono necessari al ricorrente per valutare l’opportunità di
adire il giudice del Lavoro in ordine alla mancata assegnazione delle
ore vacanti; Per Questi Motivi, la Commissione accoglie il ricorso e,
per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la
vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale nuova
decisione della Commissione, che segue di pochi mesi, precedente contro
altro dirigente scolastico di una scuola cosentina, dirigenti i quali
continuano, ostinatamente, a ostacolare e a negare l’applicazione della
legge n. 241/90 e successive modifiche sul diritto di accesso ad atti
detenuti stabilmente dai medesimi, con richieste ampiamente motivate.
Inoltre, al fine di fornire massima informativa fra il personale
interessato, il SAB ricorda, sempre in materia di accesso, che la
competente Commissione, con precedente decisione, ha confermato il
costante orientamento secondo cui non appare legittimo concedere la
visione dei documenti senza poi dare la possibilità di estrarne copia,
poiché l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni
vigenti, deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò a
norma dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale prevede
espressamente che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi" e dell'articolo 22,
comma 1, lett. a), della stessa legge: "diritto degli interessati di
prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi".
Spesso, però, si autorizza solo la visione degli atti.
F.to Prof. Francesco Sola -
Segretario Generale SAB
sindacatosab@sabcs.it