Il Consiglio di
Stato accoglie l’appello cautelare avverso il giudizio di non
ammissione alla classe successiva, ritenendo che i giudizi numerici e
quelli analitici, posti a base della valutazione di inidoneità, non
hanno costruito un quadro valutativo coerente, già al termine del primo
quadrimestre e anche al termine del secondo, tenuto conto:
- che la valutazione complessiva dell’alunno alla fine del primo
quadrimestre era pienamente sufficiente (l’unica insufficienza,
peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove l’alunno aveva riportato
il punteggio di 5), e che anche gli elaborati dallo stesso redatti e
contenuti nei quaderni esibiti erano stati costantemente valutati in
senso positivo;
che un giudizio di non idoneità alla promozione nella classe successiva
non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto
indisciplinato e che – malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti
al termine del secondo quadrimestre – nessuna delle insufficienze
riportate nella votazione finale risulta grave (avendo l’alunno
riportato il punteggio di 5 in tutte le materie).
Il Consiglio di Stato dispone conseguentemente una ulteriore
valutazione, da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente
composto rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non
ammissione oggetto di impugnazione, il quale dovrà esprimere, anche
eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio
complessivo in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a
frequentare, nell’anno in corso, la classe terza elementare.
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio-di-stato-ordinanza-n-4814-del-31-10-2011/