''TRA GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO QUANTIFICABILI DEI DOCENTI...NON ESISTONO I COLLOQUI INDIVIDUALI''
Data: Sabato, 16 febbraio 2008 ore 14:39:04 CET
Argomento: Redazione


ABBIAMO RAGIONE NOI: TRA GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEI DOCENTI QUANTIFICABILI NON ESISTONO I COLLOQUI INDIVIDUALI!

Il SAM GILDA di Napoli, con una vittoria inequivocabile davanti al Giudice del Lavoro (Sentenza causa del lavoro iscritta al n. 5344/06 del Tribunale di Napoli) , ha ottenuto giustizia e retribuzione per una collega coraggiosa che ha voluto "andare fino in fondo" ed ha chiesto il pagamento delle ore svolte e non conteggiate nelle 40 (art. 29, comma a) perchè ritenute dal D.S. "un atto dovuto e non collegiale" trattandosi di "rapporti individuali con le famiglie".

Come abbiamo sempre sostenuto questi incontri, una volta calendarizzati, non attengono più alla sfera professionale del docente e non sono più un obbligo individuale perchè devono essere svolti da tutti i docenti per lo stesso numero di ore. Gli obblighi individuali non si quantificano, nè si possono calendarizzare!

I nostri obblighi di servizio sono contenuti negli articoli 28 e 29 del CCNL 2006-09.

Gli obblighi di lavoro dei Docenti si suddividono in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione d' insegnamento (tutto quello che non rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale, “straordinario” quindi “facoltativo”).

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione ai sindacati, ovviamente anche alla Federazione Gilda - UNAMS.

Da questa norma discende che:

1 A settembre il Collegio Docenti fa una proposta di piano annuale delle attività

2 Il D.S., sulla base di queste proposte, dà l'informazione sindacale e, in seguito,  propone la delibera al Collegio dei Docenti che può scegliere di votarlo così com'è o di modificarlo.

3 E' necessaria una votazione durante l' adunanza per poter adottare legittimamente,  con una deliberazione , il piano; la proposta deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il Collegio dei Docenti ha quindi tutte le possibilità di non approvare il piano proposto dal D.S. e di variarlo, sempre con la stessa procedura, durante l'Anno Scolastico.

Già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

In particolare l’art. 28 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali. Per quanto riguarda la scuola primaria, la quota oraria eventualmente eccedente le attività frontali e di assistenza alla mensa (che rientrano a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica), viene destinata, in base alla programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero. Solo nel caso il Collegio dei Docenti non abbia optato per la destinazione di tutta o parte della quota oraria (di contemporaneità) ad attività didattiche programmate, quelle ore saranno destinate per supplenze in sostituzione dei Docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio.

La scelta del recupero e quella delle sostituzioni sono perciò alternative e non possono variare in base alle esigenze contingenti del momento (Non si trova la supplente) Se si è deliberato il recupero, ritenendolo didatticamente opportuno, le ore a tal fine destinate non dovranno essere toccate o deviate ad altri scopi.  Se, al contrario,  si sceglie di destinare le ore disponibili alle supplenze, nel caso in cui non vi sia nessun collega da sostituire, l’insegnante rimarrà nel plesso “a disposizione” ma non improvviserà recuperi, perché questo comporterebbe uno svilimento dell’attività e della stessa immagine professionale, declassata al ruolo di saltimbanco supplente delle situazioni di necessità.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a  trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 CCNL 2006-09, comma 5).

Le attività funzionali alla prestazione d'insegnamento sono di due  tipi:

∑         individuali ( non quantificabili, nè deliberabili in nessun caso)

∑         collegiali (quantificabili e da deliberare)

Gli adempimenti individuali  (art. 29 CCNL 2006-09, comma 2) sono:

1)       la preparazione delle lezioni ed esercitazioni;

2)       la correzione degli elaborati;

3)      i rapporti individuali con le famiglie.

Non ne esistono altri e non possono essere quantificati, nè calendarizzati perché attengono alla sfera professionale di ciascun docente.

 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono ben chiarite dal Contratto:
    1    
partecipazione  alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di  programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle  famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e  sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle  istituzioni educative, fino a 40 ore annue(art. 29,comma 3, lettera a)  ;
    2    
partecipazione alle  attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di  intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati  secondo criteri stabiliti dal collegio dei Docenti in modo da prevedere un  impegno fino a 40 ore annue(art.  29,comma 3, lettera b) ;
    3    
svolgimento  degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi  alla valutazione (art. 29,comma 3, lettera c) .

Sono questi, oltre le ore di insegnamento, tutti gli obblighi di servizio dei Docenti  che  comprendono anche  gli impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni, nessuna ora è dovuta in estate per attività non programmate dal piano.

Ricordo che per le ore prestate eventualmente in eccedenza agli obblighi di servizio negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere ottenuto  il pagamento.

E' bene comunque controllare, da settembre, che il piano annuale delle attività sia corretto.  Evitare di lavorare gratis è  il primo passo verso una maggiore considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva professionale.

Nessun aggiornamento e nessuna ulteriore attività può essere resa obbligatoria dal Collegio dei Docenti quando si siano superati questi limiti, il Collegio dei Docenti non è un datore di lavoro e il D.S. deve attenersi al contratto!

Rivolgetevi alle nostre sedi per tuta la consulenza sull'argomento!

MAX 40 ORE per
    •    
Collegio  dei Docenti
    •    
programmazione  e verifica d’inizio e fine anno
    •    
l’informazione  alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali  e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole  dell’infanzia,

MAX 40 ORE per
    •    
    attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di  intersezione.

* Ricordate che   i consigli di  interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento  complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e  proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.(Legge  04.08.1977, n. 517)

 

 


ORE NECESSARIE PER
    •    
scrutini  ed  esami compresa la  compilazione degli atti relativi alla valutazione






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-9998.html