PAGAMENTO DELLA DOMENICA AI SUPPLENTI TEMPORANEI: RICHIESTE DEI SINDACATI
Data: Sabato, 16 febbraio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Dott. Luciano Chiappetta  Direttore Generale per il Personale della Scuola  Ministero della Pubblica Istruzione -ROMA 
 
   Gli artt. 40, comma 3, e 60, comma 2, del CCNL riconoscono al supplente che completi tutto  l’orario settimanale ordinario il pagamento della domenica; l’art. 28, al comma 5, stabilisce l’orario  settimanale ordinario per i docenti: 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 + 2 nella scuola primaria e  18 nella scuola secondaria. L’art. 51, comma 1, stabilisce in 36 ore l’orario settimanale di servizio  del personale ATA.  Poiché ci vengono segnalati dalle nostre strutture territoriali comportamenti non omogenei da parte  dei Dirigenti Scolastici nel dare applicazione alle citate disposizioni contrattuali, chiediamo alla  S.V. di dare le necessarie disposizioni al fine di definire modalità univoche di attuazione delle  norme contrattuali per tutte le Istituzioni Scolastiche.  Per  le  scriventi  OO.SS.  il  calcolo  delle  ore  prestate  nel  corso  della  settimana  e  l’eventuale  pagamento della domenica devono essere a carico dell’ultima scuola in cui il docente ha prestato  servizio; ciò al fine di garantire, attraverso opportune intese organizzative e contabili fra diverse  scuole,  il  diritto  al  riconoscimento  giuridico  ed  economico  della  giornata  di  riposo,  la  cui  maturazione trova come unica condizione l’espletamento dell’intero orario settimanale, così come  espressamente affermato nel testo del CCNL.  Trattandosi di questione che attiene alla corretta applicazione di disposizioni contrattuali, chiediamo  che il testo della comunicazione da inviare ai Dirigenti Scolastici sia portato preventivamente a  conoscenza delle scriventi OO.SS. anche attraverso uno specifico incontro.   

 Distinti saluti  Roma, 14 febbraio 2008    FLC CGIL       CISL SCUOLA       UIL SCUOLA
  Enrico Panini      Francesco Scrima       Massimo Di Menna








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