RICORSO STRAORDINARIO DIRITTO DEI PRECARI AGLI SPEZZONI ORARI FINO A 6 ORE
Data: Lunedì, 11 febbraio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

PER IL DIRITTO DEI PRECARI AGLI SPEZZONI ORARI FINO A 6 ORE





Lo scorso 20 dicembre abbiamo presentato due Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica avverso il nuovo Regolamento sulle supplenze dei docenti in relazione allo scippo degli spezzoni orari fino a sei ore di insegnamento.

Abbiamo proposto due autonomi ricorsi, uno come COBAS Scuola nazionali ed un secondo a nome e per conto di un collega precario della provincia di Cagliari con gli Avvocati Gianmarco Tavolacci e Rosanna Patta.

La storia dello "scippo" degli spezzoni orari ai precari viene da lontano ed è la cartina di tornasole sia delle continue vessazioni che deve subire una parte considerevole della categoria che dell'insipienza ed arroganza dell'Amministrazione Scolastica.

Ricordo che nel 1999, con la Legge n° 124/99, fu previsto che tutti gli spezzoni orari (senza alcuna limitazione) dovessero essere assegnati al personale precario inserito nelle graduatorie provinciali permanenti. Il regolamento sulle supplenze docenti del 2000 confermò, ovviamente, tale principio normativo il quale però negli anni seguenti (con il Governo ed un Ministro di centro-destra) fu sempre disatteso dall'Amministrazione Scolastica la quale, illegittimamente, con disposizioni inviate tramite Circolari Ministeriali ha sempre derubato il personale precario degli spezzoni orari fino a sei ore.

Nel 2006 abbiamo detto BASTA e, come COBAS Scuola Nazionali, abbiamo presentato un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio avverso le illegittime circolari ministeriali che scippavano gli spezzoni ai precari assegnando priorità ai docenti di ruolo "cannibali" che volessero fare i cottimisti fino a 24 ore settimanali.

Riteniamo che il TAR del Lazio comprese pienamente che il ricorso era assolutamente fondato e pensiamo che per non rischiare di dover assumere un provvedimento che prevedesse il rifacimento di migliaia di nomine a tempo determinato ad anno scolastico (1995/96) inoltrato decise di non concedere la sospensiva richiesta e rinviò al merito con una motivazione che ha dell'incredibile. Il TAR del Lazio dichiarò infatti che i COBAS rappresentavano sia il personale docente a tempo determinato che indeterminato e, quindi, secondo loro esisteva una sorta di conflitto di rappresentanza.

Alcuni mesi dopo (fine primavera del 2006) cambiò il Governo ed il nuovo Ministro assegnò gli spezzoni orari ai precari applicando finalmente la Legge n° 124/1999, presumiamo anche in ragione del nostro ricorso pendente presso il TAR del Lazio.

Pensavamo che la querelle fosse finita ed invece lo scorso giugno 2007 il Ministro Fioroni (anche nel centrosinistra non si sono fatti mancare niente) emanò il nuovo Regolamento sulle supplenze dei docenti (poi pubblicato a fine agosto) nel quale reintrodusse incredibilmente (e confermò con successiva circolare) una procedura irregolare di conferimento dei contratti di lavoro al fine dell'attribuzione di spezzoni orari disponibili pari e/o inferiori alle 6 ore nelle scuole medie e superiori con cui rimette l'attribuzione di tali spezzoni in via esclusiva ai Dirigenti scolastici che dovranno nominare prioritariamente docenti in servizio a tempo indeterminato nella scuola fino al raggiungimento di 24 ore settimanali di insegnamento e solo successivamente docenti supplenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di Istituto.

Tale vergognosa disposizione ha provocato la mancata attribuzione di ore di supplenza a migliaia di docenti precari. Infatti, il Ministero non ha consentito che le ore di insegnamento disponibili, che siano pari o inferiori alle sei ore, vengano assegnate al personale docente inserito in graduatoria permanente anche al fine di completare eventuali altri spezzoni (non cattedra o posto orario) superiori alle 6 ore già assegnati dagli Uffici Scolastici Provinciali nelle operazioni di propria competenza. Accade, quindi, che tutti gli spezzoni orari (pari o inferiori alle 6 ore) vengano assegnati alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici e che gli stessi assegnino prioritariamente tali ore di insegnamento a personale docente in servizio a tempo indeterminato nell'istituto, secondo loro ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge 448/2001 (cd legge Finanziaria 2002).

Abbiamo quindi deciso di proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica poiché tale procedura è contraria alla normativa vigente, escludendo i legittimi aspiranti a tali "spezzoni" di supplenza i quali vantano un diritto all'assegnazione proprio in forza dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti).

Il nuovo regolamento invece prevede che: "per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n° 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali".

La normativa vigente prevede, invece, che, qualunque sia il numero delle ore da assegnare con contratto a tempo determinato, vige il vincolo di attingere alle graduatorie previste: ad esaurimento (già permanenti) nei casi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche - di circolo o di istituto nel caso di supplenze brevi e temporanee - e nessuna di tali norme opera alcuna distinzione, nell'ambito delle singole tipologie di supplenza (annuale, temporanee fino al termine delle attività didattiche), in ragione del numero delle ore da assegnare all'aspirante supplente (pari, inferiori o superiori a 6 ore settimanali).

D'altra parte, la diversa regola dell'attribuzione a cura del dirigente scolastico delle supplenze per un numero di ore inferiore alle 6 settimanali, in passato prevista dall'art. 520 del T.U. sul Pubblico Impiego, in forza dell'art. 4, comma 14 della Legge n. 124/1999 è stata abrogata dalla data di entrata in vigore del primo Regolamento del Ministero della P.I. in data 25.5.2000.

Tuttavia, nonostante la chiara normativa vigente, il Ministero Fioroniano ha modificato il Regolamento sulle supplenze del personale docente (per quanto concerne l'assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore settimanali) in totale violazione ed in dispregio del comma 2 dell'art. 4 della Legge n° 124/1999, nonostante il richiamo espresso nello stesso dispositivo "Il Ministro. adotta il seguente regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n° 124." ed interpretando erroneamente la norma nel senso che gli spezzoni di cattedra oraria pari o inferiori alle 6 ore non debbano essere resi disponibili per le nomine di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche, ma che tali spezzoni orari debbano essere assegnati alla disponibilità dei dirigenti scolastici, i quali devono preventivamente richiedere la disponibilità al personale di ruolo ai sensi del comma 4, dell'art. 22 della Legge 28/12/2001 n° 448. Notate che il comma 4 dell'art. 22 della Legge n° 448/2001 non prevede, peraltro, che tutti gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore debbano essere assegnati prioritariamente a personale docente a tempo indeterminato disponibile ad effettuare ore eccedenti, ma che i Dirigenti Scolastici possano assegnare tali ore a personale a tempo indeterminato disponibile all'atto delle operazioni di propria competenza, tra le quali non rientrano, come è noto a chiunque tranne che a LOR SIGNORI, i contratti di lavoro su disponibilità orarie già in essere all'atto delle nomine annuali da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Aggiungo che i commi 6 e 7 dell'art. 40 del nuovo CCNL Scuola 2006/2009, in vigore dal 29 novembre 2007, così come l'identica disposizione di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 37 del vecchio CCNL Scuola 2002/2005, prevedono che il personale con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.

Con il regolamento che abbiamo impugnato il Governo ed il Ministero hanno pertanto violato sia le leggi vigenti che la disciplina contrattuale, imponendo l'applicazione di una disposizione che il legislatore ha espressamente abrogato in ragione del rinnovato assetto del sistema di attribuzione delle supplenze, ma ha anche perso l'ennesima occasione per distinguersi in qualche modo rispetto al precedente Governo.

Niente di tutto questo. Anche per il Governo di centrosinistra i precari sono solo un peso e devono essere sfruttati senza che gli sia riconosciuto alcun diritto, neanche quelli previsti dalle leggi in vigore.

Si aggiunga che dal 2006 (a seguito di centinaia di contenziosi contro il Ministero accolti dai giudici di merito) le ore eccedenti prestate dai docenti a tempo indeterminato non vengono più retribuite solo con 1/78 della retribuzione base ma viene conteggiata anche l'indennità integrativa speciale che per 18 anni non è mai stata illegittimamente retribuita.

Si ha quindi il paradosso che l'Amministrazione Scolastica viola la normativa vigente per assegnare illegittimamente ore eccedenti a personale docente a tempo indeterminato, scippando tali ore ai precari, senza che vi sia più alcuna ragione (benché illegittima) di risparmio per l'erario, che stava alla base del comma 4, dell'articolo 22, della Legge 448/2001. Infatti, incredibilmente non viene più effettuato alcun risparmio ma vi è addirittura un ingiustificato e grave incremento di spesa per le casse dello stato poiché il pagamento delle ore eccedenti ai docenti di ruolo costa più del personale precario al quale si deruba il lavoro.

Attendiamo le decisioni sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pensiamo però che il Ministro Fioroni, la vice Bastico, ed il Governo (ormai ex) si debbano vergognare di questo ennesimo furto ai danni della parte più debole e meno tutelata della categoria.

Sempre alla faccia del programma di Governo del 2006.

Archeologia politica, nonché grande truffa per gli elettori e le elettrici!!!

Nicola Giua

Esecutivo Nazionale COBAS Scuola






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