INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Data: Sabato, 09 febbraio 2008 ore 17:12:48 CET
Argomento: Redazione


Indennità di disoccupazione
 con requisiti ridotti.

dall'INPS, 9.2.2008

 

Circolare INPS n. 15 del 4.2.2008


 
A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
    •    
nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
    •    
risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

 
QUANTO SPETTA

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

 
LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

 
Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Alla domanda devono essere allegati:
    •    
la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
    •    
la richiesta di detrazioni d'imposta.

I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

 
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
    •    
con assegno circolare;
    •    
con bonifico bancario o postale;
    •    
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

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