STUDENTI TURBOLENTI IN CLASSE? BISOGNA ESSERE PAZIENTI E TOLLERANTI
Data: Domenica, 03 febbraio 2008 ore 15:23:34 CET
Argomento: Comunicati


Studenti turbolenti in classe.

di Anna Teresa Paciotti da  Studio Legale LAW dell'1.2.2008

 

Un docente, non reggendo alla situazione venutasi creare in una classe per la presenza di uno studente diciamo “irrequieto”, si dimetteva e con ricorso al Tribunale di Firenze conveniva l’Istituto Scolastico per sentirlo condannare al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso. di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo fondato l'assunto del docente secondo il quale lo stesso era stato costretto a dimettersi a causa della condotta di uno studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche e anche fonte di pericolo per sé e per gli altri. L’Istituto proponeva appello e la Corte d'appello di Firenze, pur dando atto che nel periodo intecorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e il giorno delle dimissioni l'alunno in oggetto si era reso protagonista di episodi gravi (quali l'avere chiuso a chiave la classe e gettato dalla finestra la chiave, l'avere colpito con un calcio altro professore, preso di mira, rivolgendogli espressioni triviali, l'avere scagliato un barattolo di vernice contro una cassettiera dell'aula di applicazioni tecniche, l'avere agitato un ombrello all'indirizzo del professore preso di mira), riteneva che le dimissioni del docente fossero prive di giusta causa, per cui il giudice dichiarava non dovuta al docente l'indennità di preavviso, con conseguente obbligo dello stesso alla restituzione di quanto a tale titolo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il docente ha promosso ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte si è pronunciata con la  Sentenza n. 1988/2008, rigettando il ricorso. Il ricorrente ha lamentato che l'attenzione della Corte si sia concentrata sull'alunno, sul suo comportamento e sull'attività posta in essere dalla scuola per il suo "recupero", piuttosto che sull'accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c. ravvisabile nel comportamento dell'Istituto. La Corte ha evidenziato che la censura è priva di pregio, proprio alla luce dell'invocato art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria, ovvero, come nel caso di specie, può connotare le rassegnate dimissioni del requisito della giusta causa.

Ad avviso della Corte, il giudice di appello ha posto a base della sua decisione una serie di argomentazioni, scandite dai passaggi logici e ha ritenuto la non sussistenza di una giusta causa di dimissioni. Infatti, il giudice ha correttamente collocato la vicenda nello specifico contesto in cui la stessa si era si era svolta, nel cui ambito andava preliminarmente evidenziato come una classe di prima media - ove confluivano 25-30 alunni di 10-11 anni con alle spalle percorsi scolastici nella scuola" elementare" assai disomogenei - fosse davvero un "coacervo" di pulsioni pre-adolescenziali che certamente metteva a "dura prova", da un punto di vista disciplinare prima ancora che pedagogico, il corpo insegnante.

A questi "problemi fisiologici" si aggiungevano, poi, quelli ulteriori che i "casi di alunni difficili" - che davvero non mancavano mai in una classe - specificamente proponevano. Proprio per questo, ha osservato il giudice, nel "bagaglio professionale" di ciascun docente di scuola media (soprattutto con riferimento alle problematiche disciplinari indotte dagli alunni della prima classe, spesso non ancora ben "inquadrati" al termine delle scuola primaria) non potevano mancare doti di pazienza e tolleranza, oltre a specifiche conoscenze psicopedagogiche dell'età evolutiva, essendo, uno dei compiti dell'istituzione scolastica e del suo corpo docente, quello di assicurare, nella prima fase di "approccio" degli alunni alla nuova realtà in cui sono inseriti, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento ed un crescente conformarsi dei comportamenti agli standards minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento.


Anna Teresa Paciotti
 annateresapaciotti@studiolegalelaw.it

Eccovi la sentenza







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