A proposito del concorso ordinario a preside.Legittima la laurea triennale?
Data: Mercoledì, 30 gennaio 2008 ore 06:39:39 CET
Argomento: Opinioni


La mafia non è solo attività, ma anche e, a volte, soprattutto, atteggiamento e si manifesta come arroganza del potere. La pubblica amministrazione dovrebbe fare della legalità e della legittimità degli atti il suo riferimento costante altrimenti … Ebbene relativamente al Corso Concorso Ordinario per Dirigente Scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, la P. A., ai
più alti livelli, ha dato prova di aver calpestato ogni riferimento alla legalità e alla legittimità. Un Corso Concorso che ha dato modo di far vedere il risvolto peggiore della politica e della Amministrazione. La politica ha favorito le consorterie dei politicanti inserendo commi infami nel gran minestrone della finanziaria: sono stati aboliti gli esami finali, è stata data la precedenza agli ordinaristi, al di là del numero dei posti messi a concorso, rispetto ai Presidi incaricati, i quali, il Corso concorso riservato(?), lo hanno fatto nel rispetto dell’intero percorso previsto; ma come se non bastasse sono state violate, nel momento della nomina, quelle norme che ‘forse per mera dimenticanza” non erano state modificate. Audite, audite! Sono stati nominati Dirigenti Scolastici i docenti di educazione Fisica, ammessi con riserva, privi del titolo di accesso che, a norma di legge e di bando concorsuale, è la laurea quadriennale che deve essere posseduta con almeno sette anni di ruolo.
Riporto la sentenza del Consiglio di Stato ((C.d.S.,15 giugno 2006,n,3528) Relativamente alla suddetta sentenza, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha stabilito ed ha precisato
che:
1. “il diploma ISEF non è equiparabile alla laurea”;
2. “il requisito richiesto per “il reclutamento dei
dirigenti scolastici mediante un corso concorso selettivo di formazione”, (art. 29 del dlsg 165 /2001- Testo Unico) è quello del “servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi”, vale a dire con la vecchia laurea quadriennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella
specialistica del nuovo ordinamento”.
Dalla predetta sentenza ne discende che:
1. i titoli equiparati dalla normativa vigente alla
laurea di primo livello (laurea breve triennale) non sono validi per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico;
2. il requisito del servizio dei sette anni di ruolo
deve essere “effettivamente prestato con possesso di laurea” di II livello (quadriennale secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento), ma in ogni caso la laurea deve essere conseguita prima dei sette anni di ruolo Lo stesso ragionamento vale per i tanti Dirigenti nominati ed in possesso del diploma del Conservatorio.
Ebbene l’Amministrazione, nelle persone dei Dirigenti Regionali, ha nominato Dirigenti centinaia di Candidati privi dei requisiti di ammissione, ammessi a suo tempo con riserva, riserva che il Consiglio di Stato ha sciolto con la sentenza de 15 giugno 2006,n,3528.


Possibile che non ci sono politici che sentano il bisogno, in un settore così delicato , qual è quello della P.I. di chiedere come mai il signor Ministro e i suoi Alti dirigenti non abbiano inteso intervenire nel merito di tante porcherie?

Alfredo Pappalardo






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