Corsi IFTS Piano Formativo 1999/2000 e 2000/2001.
Data: Giovedì, 30 gennaio 2003 ore 08:36:56 CET
Argomento: Comunicati


                                                                                                                          

Con riferimento alle Circolari n. 4 del 26/02/02 e n. 19 del 13/09/2002,  relative rispettivamente al Piano IFTS 1999/2000 ed al Piano IFTS 2000/2001, nonché alle note di autorizzazione all'avvio delle attività relative ai corsi IFTS,  si ritiene opportuno diramare le seguenti indicazioni in particolare sulle modalità di spesa per i  casi in cui il soggetto attuatore sia diverso dal soggetto gestore, e sulla tempistica di avvio delle attività di realizzazione dei progetti IFTS 2000/2001 in parola.

In particolare sembra opportuno chiarire quanto previsto dalle citate circolari n. 4/2000 e n.19/2000 nel capitolo “Adempimenti propedeutici all'avvio delle attività” - “Accordo”: “L'Accordo deve essere presentato entro e non oltre il ........... al Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione dell'Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia diverso dall'Istituzione scolastica statale, alla quale verranno conferite tutte le risorse finanziarie, l'Accordo dovrà prevedere che l'Istituzione scolastica rimborserà all'Ente Attuatore le spese effettuate su regolare presentazione della documentazione attestante la spesa in originale.”

Con riferimento all'Accordo fra i soggetti proponenti, in conformità a quanto previsto nel progetto presentato, si ribadisce che lo stesso dovrà definire i rapporti e gli obblighi reciproci, ed in particolare si evidenzia che l'ordinativo di spesa a carico di un soggetto diverso dall'Istituzione scolastica trova fondamento per la stessa Istituzione scolastica nella sottoscrizione del relativo accordo.

Per quanto concerne l'ultimo capoverso sopra riportato, relativo ai rapporti finanziari fra i soggetti attuatore e gestore, si precisa che l'ente attuatore dovrà presentare all'Istituzione scolastica-ente gestore gli originali delle fatture allo stesso intestate affinché l'Istituzione scolastica provveda ad ottemperare l'obbligo di annullare tutte le fatture  relative a progetti cofinanziati con fondi comunitari con un timbro apposito recante la dicitura “spese imputate al P.O.R. Sicilia 2000-2006” seguita dal numero di codice identificativo del progetto. L'Ente attuatore successivamente presenterà una propria fattura esente IVA intestata all'Istituzione scolastica con allegata copia conforme delle fatture preventivamente annullate. L'Ente attuatore dovrà, inoltre, garantire l'immediata presentazione delle fatture originali a richiesta dell'Istituzione scolastica per i previsti controlli a cura dei revisori contabili dell'Istituzione scolastica e per ogni altro eventuale controllo cui la stessa potrà essere sottoposta.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ad ogni singolo progetto, correttamente catalogata e ordinata deve essere custodita almeno fino a tre anni successivi alla conclusione del programma operativo regionale (2011) in spazi opportunamente protetti, separatamente rispetto alla documentazione relativa alla gestione ordinaria dell'ente gestore e dell'ente attuatore, e resa disponibile e accessibile per eventuali controlli sia da parte di funzionari del presente Dipartimento Pubblica Istruzione che della Commissione Europea.

Si rammenta che l'Istituzione scolastica in qualità di soggetto gestore è chiamato a verificare preliminarmente l'imputabilità e la coerenza delle spese al progetto finanziato e successivamente l'ammissibilità delle spese secondo le regole di gestione di riferimento.

Poiché sono pervenute richieste di chiarimento relativamente all'incarico di custodia dei locali sede del corso si precisa che nel caso di utilizzo dei locali in uso all'Istituzione scolastica il suddetto incarico dovrà essere conferito a personale afferente alla stessa istituzione.

Per quanto concerne la tempistica di avvio dei corsi si precisa che il termine di trenta giorni per l'avvio delle attività deve essere inteso non necessariamente come inizio delle attività corsuali ma anche con riferimento alle attività propedeutiche alle stesse quali ad esempio  la Delibera del Consiglio d'Istituto per l'inserimento dell'iniziativa nel programma annuale, le riunioni del CTS, la pubblicazione del bando di selezione, etc., e ciò anche al fine di non vanificare l'iter procedurale fin qui svolto per l'attuazione dell'offerta formativa IFTS.

Relativamente alla programmazione IFTS per l'anno 2000/2001, si precisa che l'indicazione contenuta nelle note di autorizzazione dell'avvio della attività entro l'anno 2002, in considerazione che l'invio delle relative note di autorizzazione è avvenuta generalmente a fine dicembre scorso, non si deve intendere quale termine perentorio.

Ciò premesso si ritiene comunque necessario sottolineare e ribadire l'urgenza dell'attivazione dei corsi IFTS 2000/2001 in tempi brevi.

Le Istituzioni scolastiche autorizzate, pertanto, dovranno attivarsi con ogni sollecitudine per quanto di propria competenza coinvolgendo gli altri soggetti interessati per l'immediato avvio dei corsi in parola.

                     IL DIRIGENTE GENERALE

                F.to Dott. Marco Aurelio Lo Franco  

                                                                                 







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