Mobilità comparto scuola: chiarimenti urgenti dal Ministero
Il MPI, incontrando i sindacati nella giornata di oggi, ha informato i sindacati firmatari del contratto sulla mobilità sull’esigenza di emanare con urgenza alcuni chiarimenti. In particolare sui seguenti aspetti.
• Integrazioni e rettifiche negli elenchi delle scuole e relativi codici. Alcune Direzioni Scolastiche Regionali hanno segnalato l’esigenza di rettificare la denominazione di alcune scuole, e relativi codici, che sono state oggetto di recente dimensionamento, in quanto non comunicate entro il termine previsto del 31 dicembre 2007. Questo comporterà inevitabilmente che alcuni nominativi di scuole e relativi codici già messi in linea dal MPI ai fini della presentazione delle domande di mobilità, potrebbero subire delle variazioni. Il personale, tramite gli USP e le scuole, verrà informato sul fatto che ci sono state delle variazioni al fine di riesaminare le preferenze indicate nelle domande eventualmente già presentate e poter fare le variazioni entro la data di scadenza del 5 febbraio. L’elenco delle scuole (si spera non molte) che hanno subito modifiche verrà pubblicato nel sito del MPI entro la giornata di martedì 22 gennaio prossimo. In ogni caso, su richieste dei sindacati, il MPI preciserà che anche dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande sarà ancora possibile correggere alcune delle preferenze espresse, ma solo se risultanti tra quelle che hanno subito modifiche. A tal fine gli USP contatteranno direttamente gli interessati.
• Il personale docente ed Ata che ha perso la titolarità della sede, in attuazione di quanto prevede il Ccnl 29/11/2007 agli articoli 36 e 59 (ex artt. 33 e 58 Ccnl/2003), verrà informato dall’amministrazione che deve produrre la domanda di trasferimento ai sensi degli artt. 13 e 44 del Ccni sulla mobilità, al fine di riottenere una sede di titolarità.
• Precedenza L. 104 per assistenza ai genitori. Verrà chiarito che quanto previsto all’art. 9 c. 1 lett. b del Ccni sulla mobilità - documentazione e certificazioni - (parte nuova alla fine del secondo alinea) è da riferire esclusivamente al personale che chiede di fruire della precedenza di cui all’art. 7 c. 1 punto V (assistenza al genitore disabile da parte dell’unico/a figlio/a che ci convive). Inoltre, ai fini della convivenza, fa fede quanto previsto nel contratto sulla utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 7): “la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica”. Quindi, contrariamente a quanto si sostiene in qualche USP, non è obbligatoria né la comune residenza con il genitore, né l’essere nello stesso stato di famiglia.
L’amministrazione si è impegnata ad emanare con urgenza una nota per fornire i suddetti chiarimenti.
Roma, 16 gennaio 2008