Modifiche
alla Legge 23 agosto 2004 n. 243
introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante:
“ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
Nuove
disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.
Nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29.12.2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante
“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
In attesa che la circolare
esplicativa della richiamata legge riceva il previsto assenso all’emanazione da
parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si ritiene utile
fornire alcune prime indicazioni sugli aspetti di immediata attuazione della
riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, alcuni introdotti
dalla legge in esame altri già disciplinati dalla legge n. 243/2004 che è stata
già oggetto di precedente nota divulgativa a cura di questa Direzione (nota prot.
13188 del 4.10.2004).
La legge in oggetto modifica
in parte le disposizioni introdotte dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d.
riforma Maroni) che, ancorché entrata in vigore il 6 ottobre 2004, differiva nel
tempo gli effetti della maggior parte delle norme prevedendo nuovi requisiti per
il diritto e per l’accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1°
gennaio 2008.
1.
Pensioni di anzianità (articolo 1
comma 6 lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall’art. 1 della L.
247/2007)
Il diritto alla pensione di
anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così
come individuati nelle tabelle A e B della legge in esame.
In particolare per il periodo
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 tale diritto si acquisisce con 35 anni di
anzianità contributiva e 58 anni di età mentre per il periodo successivo il
legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione dei
requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (almeno trentacinque
anni) la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima
prevista per l’anno considerato.
Per un’immediata
visualizzazione dei nuovi requisiti previsti si allega la seguente tabella
riepilogativa:
tab.1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianita’
ANNO |
Requisiti accordo di luglio |
Dal
1/1/08 al 30/6/09
|
58+ 35 |
Dal
1/7/09 al 31/12/09 |
59 + 36
60 + 35
(quota
95) |
2010 |
59 + 36
60 + 35
(quota
95)
|
2011 |
60 + 36
61 + 35
(quota
96) |
2012 |
60 + 36
61 + 35
(quota
96) |
2013 |
61 + 36
62 + 35
(quota
97)
soggetto
a verifica
|
2014 |
61 + 36
62 + 35
(quota
97)
soggetto
a verifica
|
In alternativa, il diritto al
trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza
di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
Per l’anno 2009, per il
personale del comparto scuola, i requisiti per l’accesso restano quelli relativi
al primo semestre dell’anno medesimo (58 anni di età e 35 di contribuzione in
luogo di 59 anni di età e 36 di contribuzione o 60 di età e 35 di contribuzione)
(cfr. articolo 1 comma 6 lettera c) delle legge n. 243/2004 come novellato dalla
legge n. 247/2007).
Restano, in ogni caso, ferme
le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 che
consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico o
accademico (rispettivamente 1° settembre e 1° novembre) ancorché i requisiti
prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Per esplicita disposizione
normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa
consegue con tali requisiti il diritto alla prestazione pensionistica di
vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche
successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire da tale data siano stati
introdotti nuovi e più elevati requisiti e con le previgenti decorrenze (cfr.
articolo 1, comma 3 della legge n. 243/2004).
Oltre alla salvaguardia dei
diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto delle
situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni
di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità:
·
le
lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9,
della legge n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del
trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n.
180/1997;
· i
lavoratori in mobilità di cui all’art. 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004
così come novellato dalla legge in oggetto (5.000 lavoratori che si aggiungono
ai soggetti già salvaguardati dall’art. 1 comma 18 della legge n. 243/2004);
· i
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007; la
stesura originaria della legge n. 243/2004 individuava la data del 1° marzo 2004
quale termine ultimo entro il quale doveva essere stata autorizzata la
prosecuzione volontaria. A tale proposito si precisa che per data di
autorizzazione si deve fare riferimento alla data di presentazione della
relativa domanda.
Il trattamento previdenziale
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle
Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco nonché dei
rispettivi dirigenti, continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
previgente (cfr. art. 1, comma 8 della legge n. 243/2004)
2. Sistema contributivo
L’articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo
contributivo; in particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5
anni, il requisito anagrafico è elevato a:
-
60 anni di età
per le donne;
-
65 anni di età
per gli uomini.
Si precisa che nei confronti
delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un’età inferiore a 65 anni,
è necessario verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione prevista
dall’articolo 1 comma 20 della legge n. 335/1995 ossia che l’importo della
pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno
sociale.
Il medesimo articolo conferma
la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, a
prescindere dall’età anagrafica.
E’ prevista, inoltre, la
possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica
pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità (cfr. tabella sopra
riportata).
3. Accesso al
trattamento pensionistico (c.d. finestre)
Per quanto
riguarda la decorrenza della pensione, l’articolo 1, comma 6, lettera c) della
legge n. 243/2004 ha dimezzato, sempre a partire dall’anno 2008, il numero di
finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro a due.
Le medesime
decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il
sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori
a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
In
particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno
avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio successivo alla
maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo
semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio
dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
tab. 2 decorrenze delle pensioni di anzianita’ (c.d. finestre)
Maturazione dei
requisiti entro
|
Decorrenza della
pensione
|
Entro il 1° semestre
|
1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti
|
Entro il 2° semestre
|
1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti
|
Nei
confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per
il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in
materia di accesso al pensionamento. Trattandosi di “finestre” a partire dalle
quali si può accedere al trattamento pensionistico, la decorrenza è immediata ad
eccezione dell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato i requisiti nel 4°
trimestre dell’anno 2007; in questo caso la prima data utile per l’accesso al
pensionamento è il 1° aprile 2008.
Una
rilevante novità della legge in esame, riguarda l’estensione dell’accesso
programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e
con 40 anni di contribuzione.
In tali
fattispecie, tuttavia, la decorrenza della pensione sarà contingentata in 4
finestre d’uscita in luogo delle due finestre previste dalla legge n. 243/04.
In
particolare, l’accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni segue le decorrenze previste dall’articolo 1, comma 29
della legge n. 335/1995.
Tab. 3 accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (c.d. finestre)
Possesso del
requisito contributivo entro |
Decorrenza pensione |
1°
trimestre |
1°
luglio
(se
l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno) |
1°
gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni |
2°
trimestre |
1°
ottobre
(se
l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)
|
1°
gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni |
3°
trimestre |
1°
gennaio anno succ. |
4°
trimestre |
1°
aprile anno succ. |
In merito
alle pensioni di vecchiaia l’accesso al pensionamento avviene secondo quanto
riportato nella seguente tabella:
tab. 4 decorrenze della pensione di vecchiaia (c.d. finestre)
Possesso dei
requisiti entro |
Accesso al pensionamento |
1°
trimestre |
1°
luglio |
2°
trimestre |
1°
ottobre |
3°
trimestre |
1°
gennaio anno succ. |
4°
trimestre |
1°
aprile anno succ. |
4.
Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.
L’art. 1
comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del
Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il
limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi
versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.
La lettera
b) del citato articolo 1 ha invece novellato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30
aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla
possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o
fondo. Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i contributi versati
solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con
le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è
raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
Entrambe le
disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.
5.
Norme in materia di riscatto
L’art. 1,
comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo
tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).
Il nuovo
comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a
partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto
medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.
Il comma
5-bis consente invece anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività
lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza
obbligatoria la facoltà di riscatto dei seguenti titoli universitari:
a)
diploma universitario (DU);
b)
diploma di laurea (DL);
c)
diploma di specializzazione (DS);
d)
dottorato di ricerca (DR).
La domanda
di riscatto deve essere presentata all’INPS e l’onere del riscatto è determinato
in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui
all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti. L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che
provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà
successivamente iscritto.
L’importo
può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali
dall’interessato. Può essere pagato anche dai soggetti cui risulta fiscalmente a
carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale
tassabile ed è da questi detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso.
Infine il
comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, comma
7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al
conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati,
saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni
di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono
destinatari del sistema contributivo.
Si fa
riserva di approfondire nella circolare che sarà emanata sulla riforma, i
seguenti punti:
-
decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti delle donne che
optano a partire dal 2008, per il sistema di calcolo contributivo ovvero
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 1, comma 18-bis della legge n.
243/2004 nonché per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
entro il 20 luglio 2007;
-
eventuale modalità di arrotondamento dell’anzianità contributiva e età
anagrafica ai fini del perfezionamento delle c.d. quote previste a decorrere
dal 1° luglio 2009 per il raggiungimento del diritto alla pensione di
anzianità.
-
individuazione dei destinatari della deroga all’articolo 1, comma 7, della
legge n. 335/1995; in particolare nell’emananda circolare verrà esplicitato
se i periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a
pensione anche nei confronti di coloro che hanno presentato la relativa
istanza antecedentemente al 1° gennaio 2008.
***********************
Si richiama
l’attenzione delle Sedi provinciali e territoriali Inpdap sulla necessità di
verificare con particolare cura, in fase di liquidazione dei trattamenti
pensionistici, la maturazione dei diritti prescritti nonché le relative
decorrenze dal 1° gennaio 2008, in quanto le funzionalità informatiche sono in
corso di adeguamento alle nuove disposizioni normative.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA