Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1 Gennaio 2008
Data: Martedì, 15 gennaio 2008 ore 01:42:25 CET
Argomento: Comunicati


Modifiche alla Legge 23 agosto 2004 n. 243 introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

In attesa che la circolare esplicativa della richiamata legge riceva il previsto assenso all’emanazione da parte del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si ritiene utile fornire alcune prime indicazioni sugli aspetti di immediata attuazione della riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, alcuni introdotti dalla legge in esame altri già disciplinati dalla legge n. 243/2004 che è stata già oggetto di precedente nota divulgativa a cura di questa Direzione (nota prot. 13188 del 4.10.2004).

 

La legge in oggetto modifica in parte le disposizioni introdotte dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. riforma Maroni) che, ancorché entrata in vigore il 6 ottobre 2004, differiva nel tempo gli effetti della maggior parte delle norme prevedendo nuovi requisiti per il diritto e per l’accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

1.               Pensioni di anzianità (articolo 1 comma 6 lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall’art. 1 della L. 247/2007)

 

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così come individuati nelle tabelle A e B della legge in esame.

In particolare per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009  tale diritto si acquisisce con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età mentre per il periodo successivo il legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione dei requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (almeno trentacinque anni) la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno considerato.

Per un’immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti si allega la seguente tabella riepilogativa:

tab.1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianita’

 

ANNO

Requisiti accordo di luglio

Dal 1/1/08 al 30/6/09

 

58+ 35

Dal 1/7/09 al 31/12/09

59 + 36

60 + 35

(quota 95)

2010

59 + 36

60 + 35

(quota 95)

 

2011

60 + 36

61 + 35

(quota 96)

2012

60 + 36

61 + 35

(quota 96)

 

2013

 

61 + 36

62 + 35

(quota 97)

soggetto a verifica

 

2014

61 + 36

62 + 35

(quota 97)

soggetto a verifica

 

 

 

In alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

 

Per l’anno 2009,  per il personale del comparto scuola, i requisiti per l’accesso restano quelli relativi al primo semestre dell’anno medesimo (58 anni di età e 35 di contribuzione in luogo di 59 anni di età e 36 di contribuzione o 60 di età e 35 di contribuzione) (cfr. articolo 1 comma 6 lettera c) delle legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007). 

 

Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico o accademico (rispettivamente 1° settembre e 1° novembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

 

Per esplicita disposizione normativa  il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue con tali requisiti il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti e con le previgenti decorrenze (cfr. articolo 1, comma 3 della legge n. 243/2004).

 

Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità:

·         le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004,  a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997;

·          i lavoratori in mobilità di cui all’art. 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004 così come novellato dalla legge in oggetto (5.000 lavoratori che si aggiungono ai soggetti già salvaguardati dall’art. 1 comma 18 della legge n. 243/2004);

·          i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;  la stesura originaria della legge n. 243/2004 individuava la data del 1° marzo 2004 quale termine ultimo entro il quale doveva essere stata autorizzata la prosecuzione volontaria. A tale proposito si precisa che per data di autorizzazione si deve fare riferimento alla data di presentazione della relativa domanda.

Il trattamento previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale previgente (cfr. art. 1, comma 8 della legge n. 243/2004)

 

 

2. Sistema contributivo

 

L’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo; in particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni,  il requisito anagrafico è elevato a:

-          60 anni di età per le donne;

-          65 anni di età per gli uomini.

 

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un’età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione prevista dall’articolo 1 comma 20 della legge n. 335/1995 ossia che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno sociale.   

Il medesimo articolo conferma la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.

E’ prevista, inoltre, la possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità (cfr. tabella sopra riportata). 

 

3. Accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre)

 

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, l’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ha dimezzato, sempre a partire dall’anno 2008, il numero di finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro a due.

Le medesime decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio successivo alla maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.  

 

tab. 2 decorrenze delle pensioni di anzianita’ (c.d. finestre)

Maturazione dei requisiti entro
Decorrenza della pensione
Entro il 1° semestre
1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° semestre
1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti
 
 

Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento. Trattandosi di “finestre” a partire dalle quali si può accedere al trattamento pensionistico, la decorrenza è immediata ad eccezione dell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato i requisiti nel 4° trimestre dell’anno 2007; in questo caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è il 1° aprile 2008. 

 

Una rilevante novità della legge in esame, riguarda l’estensione dell’accesso programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione.

In tali fattispecie, tuttavia,  la decorrenza della pensione sarà contingentata in 4 finestre d’uscita in luogo delle due finestre previste dalla legge n. 243/04.

In particolare, l’accesso al pensionamento  con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni  segue le decorrenze previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n. 335/1995.

 

Tab. 3 accesso al pensionamento  con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (c.d. finestre)

Possesso del requisito contributivo entro

 

Decorrenza pensione

 

1° trimestre

1° luglio

(se l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni

 

 

2° trimestre

1° ottobre

(se l’interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)

 

1° gennaio dell’anno successivo con età inferiore a 57 anni

 

3° trimestre

 

1° gennaio anno succ.

 

4° trimestre

 

1° aprile anno succ.

                             

 

In merito alle pensioni di vecchiaia l’accesso al pensionamento avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 

tab. 4 decorrenze della pensione di vecchiaia (c.d. finestre)

Possesso dei requisiti entro

Accesso al pensionamento

1° trimestre

1° luglio

2° trimestre

1° ottobre

3° trimestre

1° gennaio anno succ.

4° trimestre

1° aprile anno succ.

 

4.               Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.

 

L’art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.

La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.

 

5.            Norme in materia di riscatto

 

L’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).

Il nuovo comma 4-bis prevede,  per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.

Il comma 5-bis consente invece anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria la facoltà di riscatto dei seguenti titoli universitari:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

 

La domanda di riscatto deve essere presentata all’INPS e l’onere del riscatto è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

L’importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall’interessato. Può essere pagato anche dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile ed è da questi detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso.

Infine il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

 

Si fa riserva di approfondire nella circolare che sarà emanata sulla riforma, i seguenti punti:

  • decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti delle donne che optano a partire dal 2008,  per il sistema di calcolo contributivo ovvero lavoratori in mobilità di cui all’articolo 1, comma 18-bis della legge n. 243/2004 nonché per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;

  • eventuale modalità di arrotondamento dell’anzianità contributiva e età anagrafica ai fini del perfezionamento delle c.d. quote previste a decorrere dal 1° luglio 2009 per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità.

  • individuazione dei destinatari della deroga all’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995; in particolare nell’emananda circolare verrà esplicitato se i periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione anche nei confronti  di coloro che hanno presentato la relativa istanza antecedentemente al 1° gennaio 2008.

 

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Si richiama l’attenzione delle Sedi provinciali e territoriali Inpdap sulla necessità di verificare con particolare cura, in fase di liquidazione dei trattamenti pensionistici,  la maturazione dei diritti prescritti nonché le relative decorrenze dal 1° gennaio 2008, in quanto le funzionalità informatiche sono in corso di adeguamento alle nuove disposizioni normative.

 IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

                                                                     

 

 







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